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Giurisprudenza

L’erede con beneficio d’inventario
è un “erede” a tutti gli effetti

La sua posizione giuridica non va confusa con quella del chiamato all’eredità, cioè la persona a cui viene devoluto il patrimonio e che solo in seguito all'accettazione diventa erede

eredi

Il beneficio di inventario è solo una modalità di accettazione dell’eredità e, pertanto, non esime gli eredi dalla responsabilità patrimoniale per i debiti anche tributari, ma semplicemente conferisce loro il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati dal de cuius. I soggetti che accettano l’eredità con beneficio di inventario non possono essere considerati meri chiamati all’eredità, ma sono eredi a tutti gli effetti (articolo 490, comma 2, codice civile).

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23961/2019 emessa a seguito di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Ctr che aveva accolto l’appello dei contribuenti (vedi anche Cassazione, sentenze n. 23389/2017 e n. 4788/2017).

Nel dettaglio, gli eredi del defunto propongono ricorso contro un avviso di accertamento che contestava loro un maggior reddito per maggiori ricavi di una società appartenuta al de cuius nella misura del 50 per cento.
Il ricorso viene respinto dalla Ctp e accolto dalla Ctr, la quale riteneva che l’ufficio non poteva chiedere le somme contestate in quanto i ricorrenti avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Secondo i giudici di merito, inoltre, l’ufficio era tenuto a provare la qualifica di “erede con beneficio d’inventario”.

L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione sulla base di due motivazioni.

La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ritiene che la Ctr abbia erroneamente confuso la situazione di chiamato all’eredità con quella di erede con beneficio d’inventario, posto che chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede a tutti gli effetti. L’accettazione con beneficio d’inventario, infatti, non fa venir meno la responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma semplicemente esclude una responsabilità che vada oltre il valore del lascito.

Accettare con beneficio d’inventario, in sostanza, determina la separazione del proprio patrimonio da quello del defunto. In questo modo, in caso di pignoramento da parte di uno degli eventuali creditori del defunto, gli eredi non rischiano i propri beni, ma solo quelli che hanno ricevuto in successione.
Secondo la Cassazione, nel caso in esame sussiste il diritto degli eredi a far valere il limite alla propria responsabilità tramite un accertamento giudiziale e sussiste anche il diritto dell’ufficio ad accertare l’eventuale sussistenza del debito tributario del defunto.

Anche il secondo motivo di ricorso, inoltre, rileva la Cassazione, va respinto. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’ufficio non è tenuto a provare la qualifica di eredi con beneficio d’inventario, onere che invece incombe sul contribuente (Cassazione n.  25116/2014).

In conclusione, la Corte suprema accoglie il ricorso dell’Agenzia e cassa la sentenza impugnata.
 

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