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Giurisprudenza

Legittimo il sequestro preventivo
se la prova è acquisita presso terzi

La confisca del profitto del reato è valida nel caso in cui l’organo accertatore riesce a determinare il volume d’affari del presunto evasore anche con dati e informazioni di altre persone

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Anche nell’ipotesi di occultamento o distruzione delle scritture e dei documenti contabili è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando i verificatori sono stati in grado di ricostruire il reddito e l’imposta evasa, anche sulla base di documentazione acquisita presso terzi. In tal caso il profitto del reato confiscabile corrisponde all’indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta. Questo il principio enunciato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 30934 del 6 novembre 2020.

Il fatto
La pronuncia in commento trae origine dall’impugnazione da parte del pubblico ministero del decreto con cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un indagato per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evadere le imposte. A parere del tribunale la condotta criminosa non consentirebbe di determinare un illecito profitto suscettibile di confisca, anche in caso di ricostruzione del volume di affari e di quantificazione dell’imposta evasa e non consentirebbe per questo la confisca, diretta o per equivalente.
Nel ricorso per cassazione il pm ha lamentato violazione degli articoli. 10 e 12-bis del Dlgs n. 74/2000 per essere stato illegittimamente ritenuto che il delitto oggetto d'indagine non consentisse di ravvisare un profitto illecito suscettibile di confisca. Nel caso di specie, infatti, i verificatori erano stati in grado di ricostruire il reddito imponibile e l’imposta dovuta in modo che, nonostante l’occultamento o la distruzione dei documenti contabili, era stato configurato e quantificato il vantaggio economico conseguente alla condotta illecita, per questo suscettibile di confisca quale profitto del reato.
La Suprema corte, ritenendo ammissibile il ricorso del pubblico ministero ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio a un nuovo giudice del medesimo tribunale.

La vicenda processuale
L’intera controversia ruota attorno al tema se la confisca del “profitto del reato” sia possibile in presenza dei soli casi di evasione fiscale penalmente rilevante oppure sia anche applicabile a fattispecie, come quella dell’occultamento o della distruzione dei documenti contabili, in cui non è immediatamente ravvisabile un vantaggio economico conseguente alla condotta illecita.
Il ragionamento dei giudici di cassazione parte dalla qualificazione giuridica del “profitto del reato” che, in linea di principio, è identificabile con il vantaggio economico immediatamente e direttamente conseguente alla commissione della condotta illecita, consistente in una somma di denaro (o nel valore dei beni con essa acquistati) o in un “risparmio di spesa”.
Per quanto di interesse, la fattispecie di reato di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 74/2000 punisce chi, “al fine di evadere le imposte, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari” L’orientamento consolidato tende a considerare tale condotta come un reato di pericolo concreto a dolo specifico, “la cui ratio risiede nel tutelare l'attività di verifica fiscale che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo sull'osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte dovute al Fisco, sanzionandosi quelle condotte, finalizzate all'evasione, che impediscano od ostacolino l'accertamento di un'obbligazione tributaria ed il conseguente avvio della procedura di esazione del debito erariale e dei relativi accessori per interessi e sanzioni” (Cassazione n. 166/2020).
Inoltre, trattandosi di un reato a consumazione anticipata, ai fini della sua configurabilità non è necessario che il dolo sia concretamene conseguito, ben potendo gli organi accertatori “riuscire a ricostruire aliunde, anche con documentazione acquisita presso terzi, il volume di affari ed il reddito e così quantificare l'imposta dovuta”.

Due le casistiche conseguenti, tra loro alternative. Se i verificatori, a causa della condotta criminosa del contribuente controllato, non sono in grado neppure parzialmente di ricostruire il reddito e l’imposta dovuta, non potrà essere determinato un illecito profitto suscettibile di confisca, diretta o per equivalente.
Se diversamente l’organo accertatore riesce a ricostruire il volume d’affari del presunto evasore, anche avvalendosi di dati e informazioni desunti presso terzi, è legittima l’applicazione della regola generale che prevede la confisca del profitto del reato, consistente nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta criminosa da parte del contribuente ha ostacolato la scoperta e ne ha evitato l'accertamento.
In altre parole la natura di reato di pericolo e di mera condotta non è a priori un ostacolo all’individuazione di un profitto confiscabile, come del resto può accadere in relazione al delitto di cui all'articolo 11, Dlgs n. 74 del 2000 di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Rispetto a tale tipologia di reato la Cassazione ha più volte affermato che il profitto confiscabile va individuato nella riduzione, simulata o fraudolenta, del patrimonio su cui l’erario ha diritto di soddisfarsi (così Cassazione n. 10214/2015 e n. 40534/2015).

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