Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

L’azienda familiare, se organizzata,
non può evitare di pagare l’Irap

Il titolare dell’impresa, per restare fuori dall’imposta regionale, deve dimostrare che il contributo lavorativo del parente è marginale e non incide sull’incremento del fatturato d’esercizio

impresa familiare

L’imprenditore familiare che esercita un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni o prestazione di servizi, avvalendosi nel suo esercizio della collaborazione della moglie, è soggetto passivo Irap, quando l’aiuto del familiare non è occasionale, è di rilevante entità e non è relegato a funzioni meramente esecutive (Cassazione, n. 22469/2019).
È assoggettabile a Irap il valore della produzione netta derivante dall'attività del promotore finanziario, esercitata abitualmente in forma autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, anche attraverso la costituzione di impresa familiare.
L’oggetto del contendere ha origine dal silenzio/rifiuto, da parte dell’ufficio competente, al rimborso dell’Irap versata dal contribuente dal 2005 al 2008 e dal conseguente ricorso proposto da quest’ultimo e accolto in appello.
Premesso che l’attività del promotore finanziario non è riconducibile in automatico a quella di impresa, poiché può essere svolta in qualità di dipendente, agente o mandatario, ma anche a titolo professionale da un soggetto iscritto ad apposito albo, come disposto dal Dlgs n. 58/1998, articolo 31, comma 4, in combinato disposto con l’articolo 18-bis, facendo rientrare tale attività nell’ambito delle professioni intellettuali di cui all’articolo 2229 del codice civile.
La prestazione di servizi deve essere eseguita personalmente dal prestatore d’opera, il quale può avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti e ausiliari, se non è incompatibile con l’oggetto della prestazione ed è consentita dal contratto, come prescrive l’articolo 2232 cc, sia essa una obbligazione di mezzi o di risultato.
 
Il titolare di impresa familiare è l’unico soggetto esposto, in qualità di imprenditore commerciale all’imposizione ai fini Irap, così come lo è anche in caso di assoggettamento a procedure concorsuali, a differenza dei suoi collaboratori che ne restano esclusi per mancanza dei requisiti soggettivi (Cassazione. sentenza n. 8120/2012).
Ne discende che, il promotore finanziario può esercitare la sua professione in forma di impresa familiare, avvalendosi del contributo lavorativo (nel presente caso) del coniuge, senza incorrere nella presunzione di esercizio di attività organizzata, a patto che dimostri il ruolo marginale del collaboratore-familiare nel raggiungimento del risultato dell’attività imprenditoriale.
 
Affinché il valore della produzione netta ottenuta dal titolare nell’esercizio dell’impresa familiare non debba essere sottoposto a Irap, non deve sussistere un complesso organizzato di mezzi e persone e, per quanto riguarda queste ultime, l’apporto del collaboratore familiare deve essere tale da non incidere nell’incremento del fatturato aziendale, inteso come differenza positiva di risultato determinata dal ruolo dello stesso all’interno dell’attività come “quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare..” (Cassazione, ordinanza n. 12616/2016), in antitesi al principio dell’autosufficienza dell’imprenditore nella determinazione del risultato d’esercizio.
 
Nel caso esaminato, l’incidenza determinante sul risultato da parte del collaboratore, tale da implicare l’esistenza di una indispensabilità nel complesso organizzato, sufficiente a incrementare i risultati dell’esercizio, si presume anche dai compensi corrisposti allo stesso, da parte del promotore finanziario, risultanti dalle quote dichiarate nel quadro RF del modello Redditi (pari a 93,393 euro per il 2005, 114,617 euro per il 2006, 121,997 euro per il 2007 e 40,410 euro per il 2008) di entità tale da escluderne il suo ruolo marginale nel conseguimento dei risultati d’esercizio, nei periodi riguardanti le annualità per cui è stato richiesto il rimborso dell’Irap.
 
Infine, il contribuente resistente, su cui ricadeva l’onere di dimostrare in Ctr il ruolo del collaboratore, che avrebbe dovuto essere privo dei requisiti qualificanti l’esistenza di organizzazione, quali abitualità e rilevante entità della quota corrisposta allo stesso in relazione alla partecipazione agli utili, in misura del 49% del reddito familiare, non ha eccepito nulla in merito.
La presunzione di inesistenza dell’elemento organizzativo sarebbe stata dimostrata attraverso l’esibizione di elementi probatori mirati a giustificare la presenza del coniuge con ruolo meramente esecutivo nell'impresa familiare quale quello di segretaria o affine. Pertanto la Corte suprema “…..alla stregua di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal controricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata….., ….accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente…”.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/lazienda-familiare-se-organizzata-non-puo-evitare-pagare-lirap