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Giurisprudenza

L’atto tardivo in primo grado
arriva in tempo per il secondo

Il particolare meccanismo di “transito” dei fascicoli di parte, con tutto il loro contenuto, in quello d’ufficio, garantisce comunque l’esercizio del diritto di difesa del contribuente

Nel processo tributario, ogni documento, ancorché prodotto tardivamente in primo grado, è inserito nel fascicolo di parte e, quindi, automaticamente anche in quello d’ufficio e, in quanto tale, può essere utilizzato dalla Commissione regionale ai fini della decisione.
 
Così ha concluso la quinta sezione della suprema Corte, con l’ordinanza n. 5429/2018 dello scorso 7 marzo, ove precisa che in queste ipotesi, anche se le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge, è comunque raggiunta la finalità di porre il documento a disposizione della controparte in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa.
 
La vicenda processuale
Un contribuente ricorreva in Commissione tributaria provinciale avverso una cartella di pagamento per importi derivanti da un avviso di accertamento che si era reso definitivo per mancata impugnazione, lamentando la tardività dell’atto riscossivo rispetto al termine decadenziale fissato per la sua adozione.
L’interessato, in particolare, precisava che l’accertamento era stato notificato il 25 giugno 2002 sicché, decorsi i sessanta giorni di legge e tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali (all’epoca dal 1° agosto al 15 settembre), l’atto era divenuto definitivo il 9 ottobre 2002 e il conseguente ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo entro il 31 dicembre del successivo anno 2003.
 
L’ufficio replicava che, invece, l’atto era divenuto definitivo soltanto il 18 marzo 2004, in primis perché il 25 settembre 2002 era stata presentata istanza di accertamento con adesione – che la parte pubblica allegava in copia alle proprie controdeduzioni – e inoltre perché nella fattispecie operava anche la sospensione dei termini (dal 1° gennaio al 18 aprile 2003) fissata dall’articolo 15 della legge 289/2002 (la Finanziaria 2003).
All’udienza di trattazione del 19 settembre 2006, il collegio tributario ordinava alla parte pubblica di produrre copia della domanda di accertamento con adesione del ricorrente e l’ufficio provvedeva al deposito il successivo 28 novembre, precisando che peraltro il documento richiesto era stato già allegato al proprio atto di controdeduzioni.
 
La controparte eccepiva, allora, la violazione dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992, rilevando che il deposito del documento in argomento, da ritenere “nuovo documento”, era stato effettuato dopo l’udienza di trattazione, senza quindi rispettare il termine di venti giorni prima dell’udienza fissato dalla riferita disposizione.
 
La Ctp rigettava il gravame con sentenza il cui verdetto, in accoglimento dell’appello del contribuente, veniva ribaltato dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata.
Quest’ultima riteneva che, avendo l’ufficio prodotto la documentazione a sostegno delle proprie ragioni dopo l’ordine emesso dal giudice, quindi oltre i previsti venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, la stessa, in quanto tardiva, non poteva considerarsi prodotta ed era ininfluente ai fini del decidere.
L’Agenzia ricorreva in sede di legittimità osservando che, pur prodotto tardivamente in primo grado, il documento in questione era inserito nel fascicolo d’ufficio e come tale doveva ritenersi utilizzabile anche nell’ambito del giudizio d’appello.
 
La pronuncia
La suprema Corte ha accolto l’esposta doglianza, cassando la sentenza impugnata e rinviando al giudice a quo in diversa composizione per l’eventuale prosieguo del giudizio.
Nella motivazione, il Giudice di cassazione ha osservato che, in effetti, la tardiva produzione dell’istanza di accertamento con adesione dinanzi alla Commissione provinciale non ne consentiva l’utilizzo ai fini della decisione di prime cure; ma che tuttavia, nel successivo giudizio, in base all’articolo 58, comma 2, del Dlgs 546/1992, è sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
 
Inoltre, si legge nella pronuncia, poiché l’articolo 25, comma 2, dello stesso Dlgs dispone che i fascicoli delle parti “restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, ciò comporta che ogni documento, anche prodotto tardivamente in primo grado confluisce “automaticamente e ‘ritualmente’ nel procedimento di appello” e può essere utilizzato dalla Commissione regionale ai fini della decisione perché in questa ipotesi “si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata”.
 
Osservazioni
L’articolo 58 del Dlgs 546/1992, dopo aver previsto al comma 1 che il giudice d’appello “non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”, nel successivo comma dispone che, in secondo grado, alle parti è sempre consentito produrre nuovi documenti.
 
Per consolidata giurisprudenza (cfr Cassazione, nn. 5784, 4300, 4281, 2924, tutte del 2018) detto articolo 58 “consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza”, salvo il rispetto del termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione stabilito dal combinato disposto degli articoli 32, comma 1, e 61 dello stesso testo normativo.
 
Questo principio va coordinato con il precedente articolo 25 ove si stabilisce, tra l’altro, che la segreteria della commissione tributaria “forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti” (comma 1) e che “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo” (comma 2). Inoltre, relativamente al giudizio d’appello, l’articolo 53, comma 3, prevede che la segreteria della Ctr “chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo…”.
 
Questo particolare meccanismo di “transito” dei fascicoli di parte, con tutto il loro contenuto, nel fascicolo d’ufficio e la conseguente indisponibilità dei fascicoli medesimi comporta, secondo quanto si legge nell’ordinanza in commento, che la parte ricorrente “neppure è tenuta… alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte” e che, laddove un determinato documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado che venga ex lege acquisito in appello, nessun pregiudizio deriva al diritto di difesa di controparte e il documento è, quindi, pienamente utilizzabile ai fini della decisione di secondo grado (in termini pressoché identici, cfr Cassazione, n. 24398/2016; per l’applicazione del principio rispetto al giudizio di legittimità, cfr Cassazione, nn. 4578, 3825, 1298, 1008, tutte del 2018).
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