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Giurisprudenza

L’accollo del passivo societario
non aumenta il patrimonio sociale

Al centro della controversia, oggetto di intervento dei giudici comunitari, l’interpretazione della direttiva sulle imposte indirette per la raccolta di capitali

società immobiliare
La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia verte sull’interpretazione dell’articolo 4, n. 2, lett b) della direttiva n. 69/335/CEE, per le imposte indirette sulla raccolta di capitali (cd. capital duty).
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra una società immobiliare di diritto austriaco e l’Amministrazione finanziaria austriaca, in riferimento all’applicazione dell’imposta sui conferimenti all’accollo, da parte di un Comune, che risulta essere unico socio di tale società, delle perdite registrate dalla stessa.
Tra le operazioni che, a mente dell’articolo 4, n. 2, lett. b) della Direttiva, possono continuare ad essere assoggettate all’imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l’aliquota applicabile era dell’1 per cento, figurano l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possano aumentare il valore delle quote sociali.   
 
Il caso oggetto di intervento
Nel caso di specie, il Comune austriaco ha deliberato la separazione del patrimonio immobiliare con trasferimento delle attività di gestione e amministrazione di tale patrimonio a una società immobiliare, il cui unico socio è il comune  stesso. Il Comune, nella sua qualità di socio, ha versato alla società un contribuito finalizzato a ripianare le perdite fino alla concorrenza dell’importo necessario.
Per tale versamento, l’Amministrazione finanziaria austriaca ha applicato l’imposta sui conferimenti nella misura dell’1 per cento.
 
Il ricorso alla Corte di Giustizia
La società presentava ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice, il quale, investiva  della questione pregiudiziale la Corte di Giustizia, chiedendo di conoscere se l’accollo del passivo di una società da parte di un socio, sia una operazione che non aumenta il patrimonio sociale di tale società, ai sensi dell’articolo 4, n. 2, lett. b), della Direttiva 69/335/CEE, soltanto se effettuato in esecuzione di un contratto di trasferimento dei risultati stipulato prima della registrazione del passivo ovvero se ciò valga anche nel caso di accollo del passivo in esecuzione di un impegno precedentemente assunto dal socio, diretto esclusivamente a garantire il ripianamento delle perdite future di tale società.
       
Le valutazioni della Corte
In base all’articolo 4, n. 2, lett. b), della direttiva n. 69/335, possono essere soggette a imposta sui conferimenti, le prestazioni di un socio che consentono a una società di capitali di aumentare il proprio patrimonio sociale senza implicare l’aumento del capitale sociale, e che possono aumentare il valore delle quote sociali.   
Al riguardo, la Corte ha già chiarito che l’accollo del passivo di una società da parte di uno dei suoi soci costituisce una prestazione che aumenta il patrimonio sociale della società in quanto ripristina il patrimonio nella consistenza che aveva prima della registrazione del passivo.      
Per quanto attiene all’aumento del valore delle quote sociali, la Corte osserva che, nei limiti in cui l’accollo del passivo di una società da parte di uno dei suoi soci ripristina il patrimonio sociale nella consistenza avuta prima del passivo, l’operazione contribuisce a rafforzare il potenziale economico della società. Pertanto, tale accollo può aumentare il valore delle quote sociali ai sensi dell’articolo 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335.
Ne consegue che, in linea generale, l’accollo del passivo di una società da parte di uno dei suoi soci aumenta il patrimonio sociale di quest’ultima, in conformità della disciplina comunitaria.
Tuttavia, la Corte, in altra occasione ha dichiarato che, sebbene l’accollo da parte di un socio, del passivo registrato da una società deve essere considerato una prestazione che aumenta il patrimonio sociale della società, lo stesso non vale se l’accollo interviene in esecuzione di un contratto di trasferimento dei risultati concluso prima che il passivo si realizzi. L’impegno implica, infatti, che il passivo successivamente registrato dalla società non avrà alcuna incidenza sull’entità del patrimonio sociale.
Questa soluzione derogatoria, rispetto a quella generale, si fonda sulla circostanza per cui, considerato l’obbligo assunto ex ante dal proprio socio, la società a favore della quale è stato assunto l’impegno, a prescindere dall’esito della sua attività economica, non potrà registrare alcuna perdita, dato che le perdite saranno automaticamente trasferite al proprio socio.
 
Le conclusioni della Corte
Nell’ipotesi oggetto di controversia, l’impegno è stato assunto prima dell’accertamento del passivo della società e i risultati dell’attività economica della società non modificheranno il suo potenziale economico. E poiché non sussiste un aumento del patrimonio sociale, non è giustificabile l’applicazione di una imposta sui conferimenti all’operazione di accollo del passivo della società da parte di un socio.
Secondo la Corte, l’articolo 4, n. 2, lett. b) della direttiva 69/335/CEE deve essere interpretato nel senso che l’accollo del passivo di un società, effettuato da un  socio in esecuzione di un impegno assunto da quest’ultimo prima della registrazione del passivo e diretto esclusivamente a garantirne il ripianamento, non aumenta il patrimonio sociale della società.
 
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