Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Iva infragruppo, la compensazione
è inscindibile dalla cauzione

Altrimenti, il mancato pagamento del tributo emerso dalla liquidazione si configura, per la holding, come una violazione sostanziale con applicazione delle relative sanzioni

testo alternativo per immagine
In regime di liquidazione Iva infragruppo, la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali con i debiti Iva delle altre società del gruppo è consentita solo previa prestazione di idonea garanzia o con l’alternativa corresponsione di un importo pari all’eccedenza di credito compensata.
La mancata prestazione della cauzione e il mancato pagamento delle eccedenze sono considerate violazioni sostanziali assimilabili all’omesso versamento dell’imposta ed è, pertanto, legittima la comminazione delle sanzioni previste per questo genere di inadempimento.
Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 8034 del 3 aprile.
 
Il fatto
La controversia ha origine dalla notifica di una cartella di pagamento contenente l’irrogazione delle sanzioni relative a imposta sul valore aggiunto 2002, avvenuta nei confronti della holding di un gruppo societario.
Le sanzioni, di misura pari al 30% dell’Iva considerata omessa, erano state comminate per la mancata prestazione della cauzione richiesta, ex lege, nel caso di pagamento dell’imposta mediante compensazione infragruppo.
Avverso la cartella de qua, la società contribuente proponeva ricorso, accolto dalla Commissione tributaria regionale, che confermava in toto la decisione della Commissione di prime cure.
A parere dei giudici di secondo grado, la mancata prestazione della garanzia non comportava l’illegittimità della compensazione e non costituiva, quindi, violazione sanzionabile assimilabile all’omesso versamento dell’imposta.
 
L’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di doglianza, l’ufficio finanziario censurava la sentenza della Ctr per non aver dato corretta attuazione al disposto normativo, che prevede il carattere obbligatorio della garanzia da prestarsi in caso di compensazione Iva infragruppo, in mancanza della quale è legittima l’irrogazione della sanzione prevista per l’omesso versamento dell’imposta.
 
Con la sentenza in commento la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, rigettando nel merito il ricorso proposto dalla società avverso la cartella esattoriale.
 
Il regime delle compensazioni Iva infragruppo
L’istituto della compensazione nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo è disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/1972 e dal Dm 13 dicembre 1979, quale strumento attraverso cui le società legate da rapporti di controllo possono compensare debiti e crediti Iva sorti in capo alle società facenti parte del perimetro di liquidazione.
 
In virtù di tale regime agevolativo, di natura opzionale, i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno dell’intero gruppo societario sono effettuati esclusivamente dalla controllante, che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti derivanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste “trasferite” al gruppo.
In particolare, l’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale dispone che i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto della società controllante o delle controllate, che vengano in tutto o in parte compensate con i debiti Iva delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo, devono essere garantiti nelle forme previste dall’articolo 38-bis, comma 2. del Dpr 633/1972, ossia prestando “cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o da un istituto di credito…o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione”.
In caso di mancata presentazione della garanzia, la disposizione in commento prevede che “l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.”
 
La decisione
Secondo i giudici della Cassazione, che sul punto avallano la tesi dell’Amministrazione finanziaria, la prestazione della cauzione prevista in caso di compensazione dell’Iva fra società appartenenti al medesimo gruppo, è obbligatoria.
La ratio della norma, infatti, è quella di garantire opportunamente l’Erario a fronte dell’esercizio, da parte del contribuente, del diritto all’immediata compensazione dei crediti Iva.
In questo senso, con l’espresso richiamo all’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, la procedura è assimilabile al rimborso accelerato dell’imposta: in tal caso, infatti, il contribuente è tenuto a prestare adeguata garanzia, contestualmente all’esecuzione del rimborso per la durata pari a tre anni dallo stesso. Tale sistema è finalizzato a consentire una rapida esecuzione del rimborso, rinviando a un momento successivo l’effettuazione di controlli più penetranti, con la garanzia per l’Amministrazione di poter rientrare comunque in possesso delle somme erogate ove a seguito di tali controlli il rimborso dovesse risultare, in tutto o in parte, non dovuto.
 
Il regime delle compensazioni Iva infragruppo, tuttavia, presenta un elemento di novità rispetto alla procedura relativa ai rimborsi accelerati, poiché la norma dispone che, in mancanza della garanzia, sorge l’obbligo di versamento dell’eccedenza d’imposta, da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
In merito a tale aspetto, i giudici della Cassazione hanno chiarito che, qualora venga meno anche il sostitutivo pagamento delle eccedenze, “l’imposta non può dirsi versata entro il termine ex lege prescritto, con la conseguente legittimità delle comminate sanzioni previste per il caso di omesso versamento I.V.A. (Sent. Cass. N. 28692 del 2005). Nella sostanza…non si realizza la fattispecie compensativa e da ciò deriva l’alternativo obbligo di versamento d’imposta, con la conseguente sanzionabilità in ipotesi di sua omissione”.
 
In altre parole, il Collegio di legittimità conferma che l’omissione degli obblighi in argomento costituisce violazione sostanziale e non meramente formale, perché direttamente incidente sulla determinazione e sul pagamento del tributo, al pari dell’evasione d’imposta.
Infatti, l’omessa prestazione della cauzione e del pagamento delle eccedenze determinano il mancato conseguimento degli effetti dell’adempimento d’imposta mediante compensazione: da ciò deriva il sorgere dell’obbligo di versamento del tributo. Se, quindi, come nel caso di specie, il versamento è stato omesso, risulta pienamente legittima l’irrogazione da parte dell’ufficio delle relative sanzioni, trattandosi a tutti gli effetti di violazione “incidente sul pagamento del tributo”.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/iva-infragruppo-compensazione-e-inscindibile-dalla-cauzione