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Giurisprudenza

Iva al “parco giochi” come in “fiera”:
lo sconto d’imposta non è automatico

Prestazioni di servizi “similari” per il consumatore devono essere sottoposte alle stesse agevolazioni ed è il giudice nazionale, in caso di dubbio, a dover valutare le eventuali differenze

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Non contrasta con il diritto europeo la norma nazionale in base alla quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti ed esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente siano assoggettate ad aliquote Iva distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. È quanto conclude la Corte Ue in relazione alla causa C-406/2020.
 
Il caso
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla fattispecie in commento verte sull’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva, in combinato disposto con l’allegato III, punto 7, di tale direttiva.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’amministrazione finanziaria tedesca in relazione all’aliquota Iva applicabile ai diritti d’ingresso al parco ricreativo gestito da tale società.
Quest’ultima gestisce un parco ricreativo in Germania. Dietro pagamento di un biglietto d’ingresso, i visitatori acquistano il diritto di utilizzare le strutture disponibili nell’area. Con domanda diretta alla modifica di un avviso di accertamento, la contribuente affermava che i diritti d’ingresso dovevano essere tassati non già con aliquota Iva normale bensì ad aliquota ridotta. L’istanza veniva respinta.
Veniva così incardinato un processo dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcuni questioni, con cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 98 della direttiva Iva, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato III alla stessa, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale, da un lato, le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti e, dall’altro, quelle fornite da esercenti spettacoli permanenti sotto forma di parchi ricreativi, sono soggette ad aliquote diverse: una ridotta, l’altra normale.
 
Le valutazioni della Corte Ue
In base all’articolo 96 della direttiva Iva, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica la stessa aliquota ossia l’aliquota normale fissata da ciascuno Stato membro. È in deroga a tale principio che è prevista la possibilità di applicare una tassazione ridotta, in forza dell’articolo 98.
L’allegato III elenca le categorie di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere oggetto dell’imposizione agevolata di cui allo stesso articolo 98. Riguardo alle aliquote ridotte, spetta agli Stati membri, fatta salva l’osservanza del principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, determinare, con maggiore precisione, tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi incluse nelle categorie di cui all’allegato III della direttiva, quelle a tassazione ridotta.
Più precisamente, il punto 7 del suddetto allegato consente ai Paesi Ue di applicare un’aliquota Iva scontata ai “prezzi d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili”.
Il giudice del rinvio si chiede, a questo proposito, se il riferimento alle “fiere” e ai “parchi di divertimento”, di cui al punto 7 possa essere invocato per applicare aliquote diverse, da un lato, alle prestazioni di servizi fornite da imprese esercenti spettacoli stabilite in modo permanente, come la società in questione e, dall’altro, a quelle fornite da imprese esercenti spettacoli viaggianti, anche se, secondo tale giudice, la nozione di “parchi di divertimento” copre le due categorie di imprese di esercenti spettacoli.
La direttiva Iva non contiene una definizione della nozione di “fiere” né di quella di “parchi di divertimento”, ai sensi del citato allegato III, punto 7, come pure il regolamento di esecuzione n. 282/2011. Inoltre, né la direttiva né il regolamento contengono un rinvio al diritto degli Stati membri con indicazioni che consentono di interpretare, tali nozioni, in modo uniforme nel territorio dell’Unione.
Pertanto, da un lato, occorre fare affidamento al loro senso abituale nel linguaggio corrente e, dall’altro, a un’interpretazione restrittiva, in quanto la facoltà di applicare un’aliquota ridotta costituisce una deroga al principio dell’applicazione della tassazione ordinaria.
Per quanto riguarda il significato usuale nel linguaggio corrente delle espressioni “parco di divertimento” e “fiera”, la prima (parco di divertimento), si riferisce a un’area organizzata, contenente varie strutture per il relax e il divertimento, mentre la seconda (fiera), benché generalmente anch’essa dotata di tali strutture, è caratterizzata dal fatto che si svolge temporaneamente, ancorché con una certa regolarità.
Inoltre, il punto 7 dell’allegato III più volte richiamato, elenca espressamente sia le “fiere” sia i “parchi di divertimento”, per cui occorre distinguere tra le due nozioni.
Così, tra le “fiere” ricadono le prestazioni dei giostrai che operano temporaneamente mediante attrezzature mobili, mentre la nozione di “parchi di divertimento” include le attività degli esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente, aventi carattere duraturo.
Tuttavia, l’espressione “parchi di divertimento” non può essere interpretata nel senso che comprende le prestazioni degli esercenti spettacoli viaggianti, poiché, se così fosse, la nozione di “fiere” non possederebbe più un proprio ambito di applicazione.
Da ciò deriva che, coerentemente con l’articolo 98 della direttiva Iva, in combinato disposto con il punto 7 del suo allegato III, uno Stato membro può, in linea di principio, applicare un’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi fornite da esercenti spettacoli viaggianti, pur applicando l’aliquota normale a quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e sotto forma di parchi di divertimento.
Ciò premesso, qualora uno Paese Ue abbia effettuato la scelta di applicare selettivamente l’imposta scontata ad alcune prestazioni di servizi specifiche che compaiono nell’allegato III, esso è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale.
Tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati diversamente ai fini dell’Iva.
Sulla base di una costante giurisprudenza, per stabilire se beni o prestazioni di servizi siano simili si deve principalmente tenere conto del punto di vista del consumatore medio. Beni o prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base a un criterio di comparabilità dell’uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o l’altro.
Pertanto, occorre esaminare se le prestazioni in questione si trovino, dal punto di vista del consumatore medio, in un rapporto di sostituzione. In effetti, in questo caso, l’applicazione di diversa tassazione è suscettibile di influenzare la scelta del cliente, il che indicherebbe, quindi, una violazione del principio di neutralità fiscale.
Nel caso di specie, risulta soddisfatta la prima condizione secondo la quale i prodotti o le prestazioni di servizi, per essere considerati simili, devono avere proprietà simili e soddisfare le stesse esigenze del consumatore, sulla base di un criterio di comparabilità nell’uso. Infatti, il giudice del rinvio sottolinea che le prestazioni fornite, da un lato, in una fiera e, dall’altro, in un parco di divertimenti, hanno caratteristiche simili in quanto, in entrambi i casi, l’utilizzatore usufruisce di prestazioni caratteristiche di una fiera. Inoltre, per quanto riguarda le esigenze soddisfatte, si può presumere che sussista un alto grado di convergenza, nei limiti in cui tale giudice si riferisce, e fatte salve ulteriori informazioni, riguardo al divertimento e agli svaghi, così come alla felicità individuale, alla ricerca di avventura e alle opportunità di contatto.
Quanto alla seconda condizione, secondo la quale le differenze esistenti non incidono significativamente sulla scelta dell’acquirente, occorre tener conto delle differenze che riguardano le proprietà dei prodotti o dei servizi e la loro utilizzazione e che sono, quindi, ad essi. inerenti. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che non ci si può limitare a prendere in considerazione prestazioni isolate, bensì occorre tener conto del contesto in cui le stesse sono effettuate. Al riguardo, dalla giurisprudenza Ue risulta che possono essere rilevanti, come contesto delle prestazioni da porre a confronto, differenze connesse al contesto normativo e al regime giuridico che disciplina le prestazioni interessate.
La Corte aggiunge che, nondimeno, occorre prendere in considerazione altre peculiarità contestuali, nei limiti in cui queste possano creare una distinzione agli occhi del consumatore medio, in termini di rispondenza alle proprie esigenze e siano, quindi, in grado di influenzare la sua scelta.
Dato che determinare la somiglianza o meno delle prestazioni dei servizi fieristici offerti, da un lato, in un parco ricreativo e, dall’altro, in una fiera, spetta in definitiva al giudice nazionale, occorre considerare che per tale valutazione, nel caso di specie, può essere rilevante che una delle prestazioni è, in linea di principio, disponibile in modo permanente, mentre l’altra è disponibile solo per alcuni giorni o settimane nel corso dell’anno. Infatti, per un consumatore che deve scegliere tra visitare un parco ricreativo o una fiera, il fatto che quest’ultima si tenga solo per un periodo limitato può essere determinante.
Inoltre, le fiere traggono spesso la loro origine da una tradizione regionale di lunga data e la gamma di servizi offerti è molto varia e di natura culturale. Tali fattori potrebbero anche influenzare il consumatore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
 
Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 98 della direttiva Iva, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato III alla stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro, siano assoggettate ad aliquote Iva distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il diritto dell’Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata a orientare il suo giudizio.
 
 
Data sentenza
9 settembre 2019
 
Numero causa
C-406/2020
 
Nome delle parti
Phantasialand
contro
Finanzamt Brühl

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