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Giurisprudenza

Inopponibile al Fisco il recesso non pubblicizzato

Non può essere invocata la cessazione dalla qualità di socio di una Snc se la stessa non è iscritta nel registro delle imprese, o comunicata all'A.F.

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Con la sentenza 1° febbraio 2006, n. 2215, la Suprema corte di cassazione è tornata a occuparsi degli effetti, ai fini tributari, del recesso del socio da una società in nome collettivo. Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità, conformemente al proprio precedente orientamento(1), hanno ribadito l'inopponibilità del recesso del socio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, qualora la cessazione della qualità di socio non sia stata iscritta nel registro delle imprese o comunicata alla stessa Amministrazione finanziaria.

L'intervento del Supremo collegio trae origine da un ricorso presentato dall'ex socio di una società in nome collettivo avverso un avviso di mora, notificatogli a seguito del mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per un determinato anno d'imposta dalla società.
In particolare, il ricorrente eccepiva che, anteriormente alla scadenza dei termini di versamento periodico dell'Iva, era uscito dalla compagine sociale cedendo la propria quota, e che quindi alla data del recesso dalla società non esisteva alcun debito tributario.
La Corte ha rigettato il ricorso, basandosi sul principio della pubblicità dichiarativa (o legale) dei fatti societari, secondo cui non ha effetto nei confronti dei terzi, e quindi anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il recesso del socio che non sia stato regolarmente trascritto nel registro delle imprese o comunicato alla stessa Amministrazione finanziaria.

Il regime di pubblicità legale delle società in nome collettivo
Il Codice civile contiene la disciplina delle società in nome collettivo negli articoli da 2291 a 2312. A tale società risultano altresì applicabili, in mancanza di disposizioni specifiche, le norme dettate per la società semplice, per effetto del rinvio operato dall'articolo 2293 cc.
Come è noto, la Snc è organizzata, di regola, su base personale. In tale modello societario contano soprattutto le persone dei soci. Pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali, distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia dei terzi che dei soci stessi(2).

Caratteristica fondamentale di tale modello societario è la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci verso i terzi per le obbligazioni sociali (articolo 2291 cc). Tutti i soci sono amministratori della società e rispondono illimitatamente dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale.
Ne consegue che l'adempimento delle obbligazioni sociali è garantito, oltre che dal patrimonio della società, anche da quello di tutti i singoli soci. Tuttavia, i creditori di una società in nome collettivo hanno l'onere della preventiva escussione del patrimonio sociale e, soltanto dopo che questa sia riuscita infruttuosa, possono pretendere il pagamento dai singoli soci (articolo 2304 cc).

Nel nostro ordinamento giuridico, per le società in nome collettivo è previsto un regime legale di pubblicità che è assicurato mediante l'iscrizione nel registro delle imprese dei fatti costitutivi o modificativi della società. Tale iscrizione risponde all'esigenza di consentire, a chiunque ne abbia interesse, di acquisire facilmente conoscenza della esistenza delle singole imprese e delle più importanti notizie a esse relative.
Mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, infatti, si rende noto a tutti l'atto iscritto, cosicché i terzi non possono invocarne l'ignoranza.

La costituzione di una società in nome collettivo non è soggetta ad alcuna formalità, essendo l'atto scritto richiesto ad substantiam soltanto se vengono conferiti, in proprietà o in godimento ultranovennale, beni immobili. In tale ipotesi, la forma è richiesta per la validità del conferimento.
E' tuttavia previsto dall'articolo 2296 cc che l'atto costitutivo di una società in nome collettivo debba essere depositato entro trenta giorni dalla stipulazione - nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata - presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

L'eventuale mancanza dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata non comporta la nullità del contratto sociale, ma, semplicemente, l'impossibilità di procedere alla sua iscrizione nel registro delle imprese.
Precisamente, la mancanza dell'atto scritto non determina le conseguenze che si verificano nel caso in cui manchi il documento richiesto ad substantiam o per la prova, ma unicamente il verificarsi di quelle conseguenze che la legge fa derivare dalla mancata osservanza della pubblicità.

In tal caso, infatti, il contratto sociale è valido ed efficace, ma si parla di società irregolare. La società in nome collettivo irregolare è assoggettata alla disciplina propria del tipo societario per il quale un regime di pubblicità dichiarativa non è previsto, e cioè della società semplice.
Anche le modificazioni del contratto di società (quale, ad esempio, il recesso di uno o più soci dalla compagine sociale e la connessa cessione della quota sociale da parte del socio uscente) sono soggette a iscrizione nel registro delle imprese.

L'iscrizione nel registro delle imprese dell'intervenuto recesso corrisponde sia all'interesse dei soci rimasti (per evitare che il socio uscente continui a impegnare la società nei confronti dei terzi), sia del receduto (per evitare la responsabilità in ordine alle obbligazioni successivamente contratte dalla società). Ne consegue, che tanto gli uni quanto gli altri potrebbero avere interesse a richiedere l'iscrizione dell'intervenuto recesso del socio nel registro delle imprese.

In generale, deve osservarsi, che l'articolo 2300 cc pone a carico degli amministratori l'obbligo di dare pubblicità alle modificazioni statutarie e agli altri fatti relativi alla vita sociale di cui è obbligatoria l'iscrizione, onde un tale obbligo non potrebbe far capo al socio receduto che ha perso il potere di gestione, essendo divenuto ormai estraneo alla società.
Anche in tale ipotesi, pertanto, l'omessa pubblicità del recesso del socio e la modifica dell'atto costitutivo (che è un effetto del recesso) non esclude che il recesso possa produrre i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci.

E' rispetto ai terzi, tuttavia, che rileva la mancata iscrizione nel registro delle imprese, in quanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 2290, secondo comma, e 2300, terzo comma, cc, il recesso del socio, e la relativa modifica dell'atto costitutivo, non sono opponibili ai terzi se non resi pubblici nelle modalità previste dai due articoli citati in precedenza.

L'efficacia del recesso del socio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
Il recesso è, in generale, il diritto riconosciuto al socio dalla legge o dal contratto sociale, di uscire dalla società mediante una propria dichiarazione di volontà.

L'uscita del socio dalla società non determina il venir meno della responsabilità del socio medesimo per le obbligazioni sociali antecedenti lo scioglimento del rapporto. Il socio receduto, infatti, non è più vincolato per il futuro ma è, indubbiamente, vincolato al regolamento dei rapporti conseguenti all'attività sociale già svolta.
L'uscita del socio dalla compagine sociale comporta una modificazione sostanziale del contratto sociale. Affinché tale modificazione sia efficace nei confronti dei terzi e, quindi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, deve essere oggetto di idonea pubblicità legale.

Tale pubblicità, come già anticipato in precedenza, ha natura dichiarativa. Pertanto, nei rapporti tra i soci e nei confronti dei terzi che abbiano avuto notizia dell'uscita del socio, il recesso è operativo e il socio receduto è ormai estraneo alla società, anche se non viene effettuata l'iscrizione nel registro delle società.
Tuttavia, il socio uscente non potrà opporre l'avvenuto recesso ai creditori sociali che, avendo ignorato il recesso, agiscano nei suoi confronti per le obbligazioni sociali.

La sua responsabilità illimitata, infatti, non viene meno ove il recesso non risulti dall'iscrizione nel registro delle imprese, a meno che si provi che i creditori sociali fossero informati del recesso (o non lo fossero per loro colpa).
L'inopponibilità del recesso, espressamente prevista dal citato articolo 2300 cc, trova fondamento nel generale principio dell'affidamento, secondo cui alla situazione apparente, determinata dalla condotta del singolo, devono poi ricollegarsi effetti sostanziali in favore di chi dell'apparenza si sia incolpevolmente fidato(3). In base a tali considerazioni, deve ritenersi che il socio receduto, senza pubblicità alcuna che proietti all'esterno il recesso, rimanga responsabile per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi giacché il rapporto societario, per quanto rileva nei confronti dei terzi, è ancora in atto, non essendo opponibile agli stessi il recesso operato.

Fra i terzi, ai quali non è opponibile la modificazione dell'atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio non iscritta nel registro delle imprese, sono da ricomprendersi tutti i creditori sociali (e quindi l'Amministrazione finanziaria per le obbligazioni tributarie della società).
Sotto tale profilo, con la sentenza in commento, è stato ancora una volta confermato l'orientamento giurisprudenziale(4) secondo cui la disciplina civilistica non è derogata da speciali norme tributarie e che l'inopponibilità delle modificazioni dell'atto costitutivo (e, quindi, del recesso del socio) non iscritta nel registro delle imprese, opera anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a meno che quest'ultima era a conoscenza della citata modificazione.

Conseguentemente, anche se la soggettività passiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è riconosciuta alla società di persone, l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi, in base alle norme comuni, a tutti i soci, che anche nei confronti del Fisco hanno responsabilità solidale e illimitata, anche se sussidiaria(5).

Pertanto, nel caso in cui l'amministratore della società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla iscrizione nel registro delle imprese della modificazione dell'atto costitutivo (nel caso di specie, il recesso del socio dalla società), il socio uscente non può opporre all'Amministrazione finanziaria il recesso non iscritto e non comunicato a quest'ultima, tenuto conto che al medesimo socio è attribuito il potere di sostituirsi all'Amministratore inerte per conseguire la pubblicità dell'atto, ovvero potrebbe far condannare gli amministratori a eseguire l'iscrizione.

La responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall'articolo 2291 per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti(6).
Trova, tuttavia, applicazione, in tali fattispecie, la disposizione dell'articolo 2304 cc, secondo il quale è vietata la pretesa di pagamento nei confronti del socio che non sia stata preceduta dalla escussione del patrimonio sociale, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente deve fornire adeguata prova dell'inutile esperimento del beneficium excussionis(7).

Al riguardo, occorre precisare che il beneficium excussionis opera esclusivamente in sede esecutiva. Ne consegue che il creditore sociale, e quindi l'Amministrazione finanziaria, non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società(8).

NOTE:
1) Cfr Cassazione 25 febbraio 2002, n. 2812; 2 agosto 2002, n. 11569; 5 ottobre 1999, n. 11045.

2) Cfr Cassazione 2 dicembre 1993, n. 11956; 29 maggio 1999, n. 5233.

3) Cfr Cassazione, n. 11045 del 1999.

4) Cfr Cassazione, n. 2812 del 2002.

5) Cfr Cassazione 5 febbraio 2001, n. 1592.

6) Cfr Cassazione 4 maggio 2001, n. 6260.

7) Cfr Cassazione 8 maggio 2003, n. 7000.

8) Cfr Cassazione 26 novembre 1999, n. 13183.



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