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Giurisprudenza

Impugnazione tardiva ammissibile,
solo per vera ignoranza dell’appello

Perché un ricorso fuori tempo massimo sia accettabile deve verificarsi la nullità della notifica dell’atto introduttivo, fatto che causa la materiale conoscenza dell’atto

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La notifica degli atti sostanziali e processuali può essere effettuata presso la residenza coniugale, anche se nel frattempo è intervenuta la separazione. Il contribuente non può a tal proposito invocare l’ignoranza del giudizio di appello per giustificare l’impugnazione tardiva in Cassazione. Lo ha sancito la Corte suprema che, con l’ordinanza n. 23468 del 26 ottobre 2020, ha respinto il ricorso di un contribuente che lamentava l’omessa consegna dell’atto d’appello al difensore domiciliatario.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda riguarda un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava una dichiarazione congiunta di due coniugi. La Ctr, accogliendo l’appello dell’ufficio, confermava la legittimità dell’atto impositivo con una sentenza del 2006.
Sostenendo di non essere mai venuto a conoscenza del giudizio d’appello, per mancata notifica dell’atto introduttivo, e di aver avuto contezza della sentenza solo nel maggio del 2014, il contribuente ricorreva per cassazione l’8 luglio 2014, denunciando violazione degli articoli 53, 49, 20, 16 e 17 del Dlgs n. 546/1992, lamentando che l’appello non fosse stato notificato alle parti del primo grado di giudizio, presso il domicilio eletto nello studio del difensore, deducendo la nullità dell’intero secondo grado di giudizio.

Con una interessante motivazione i giudici di legittimità hanno spiegato, che la notifica alla parte presso la residenza – invece che nel domicilio eletto presso il difensore – esclude in ogni caso l'ignoranza del giudizio, necessaria per rendere ammissibile il ricorso tardivo.
Infatti, l'impugnazione tardiva (articolo 327 cpc) è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l'atto d’appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto – ex articolo 170 cpc – non può avvalersi dell’impugnazione tardiva – ex articolo 327 cpc (cfr Cassazione, pronuncia n. 12004/2011).

Osservazioni
Al riguardo, in molteplici occasioni, la Cassazione ha affermato che, nel processo tributario, per stabilire se sia ammissibile un’impugnazione proposta oltre il termine “lungo”, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi:

  • se tale notificazione è inesistente, ha ricordato che “solo l’assoluta difformità della notificazione dell’atto d’impugnazione dal suo modulo legale (tale cioè da non consentire per la sua abnormità che s’inserisca in alcun modo nello sviluppo del processo) ne determina l’inesistenza giuridica. Sicché è inesistente unicamente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla e suscettibile di sanatoria quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario dell’atto” (cfr Cassazione, n. 2907/2013), è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto, comunque, contezza del processo; In proposito, la suprema Corte ha chiarito che il giudice dell’appello o del ricorso per cassazione – ancorché adito dopo la scadenza del termine “lungo” d’impugnazione – il quale rilevi che il precedente grado di giudizio non poteva essere proseguito per inammissibilità dell’impugnazione derivante da inesistenza della relativa notificazione, preso atto di tale vizio deve dichiarare la nullità della sentenza dinanzi a esso censurata (cfr Cassazione, nn. 2817/2009 e 19112/2010);
  • se, come nel caso concreto, la notificazione è nulla, l’impugnante deve provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto. A titolo esemplificativo, la Cassazione, n. 2907/2013, che ha ritenuto inammissibile, in mancanza di prova da parte dell’interessato di non avere avuto conoscenza del processo, il ricorso per cassazione tardivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale emessa su un atto d’appello notificato al difensore del contribuente al domicilio inizialmente indicato per il giudizio, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, “a nulla rilevando che il difensore destinatario abbia nel frattempo comunicato la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato”. In altra occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre dichiarato inammissibile il tardivo ricorso per cassazione “perché la sentenza è passata in giudicato prima della proposizione del ricorso”, rilevando che “Nella specie, lo stesso ricorrente denuncia la semplice nullità della notifica dell’appello dell’ufficio e non la inesistenza della stessa, per cui, mancando la prova contraria, si presume che egli abbia avuto conoscenza dell’atto l’impugnazione” (cfr Cassazione, n. 7166/2011).
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