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Giurisprudenza

Impianto non eroga solo elettricità:
gas comunque esentato da imposta

Secondo la normativa Ue i prodotti destinati alla somministrazione di energia fruiscono dello sconto anche se sono utilizzati per la produzione combinata con il calore

L’obbligo di esentare i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità,  previsto dall’14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 200319/96, deve essere esteso anche all’impianto di cogenerazione. In caso contrario, ci sarebbe un rischio di doppia imposizione che la normativa comunitaria vuole categoricamente escludere.
 
I fatti
Una società francese gestiva un impianto di cogenerazione di calore e di elettricità, utilizzando gas naturale come combustibile.
Il gas naturale fornito alla società era stato assoggettato dal suo fornitore, che ne aveva versato il relativo importo, all’imposta interna di consumo di gas naturale, prevista all’articolo 266 quinquies del codice doganale.
 
La prospettazione della società francese del gas
Detta società, tuttavia, riteneva che le forniture di gas in parola avrebbero dovuto essere esentate dall’imposta menzionata, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/1996.
Di conseguenza, adiva il tribunale amministrativo di Orléans (Francia), al fine di condannare lo Stato francese al risarcimento del danno subìto a causa del ritardo nel trasporre la disposizione in parola nel diritto interno.
 
Le decisioni delle Corti francesi
Di diverso avviso si mostravano sia il richiamato tribunale che la Corte d’appello amministrativa di Nantes (Francia), interpellata in sede di gravame.
Secondo quest’ultima, infatti, il gas naturale destinato alla generazione combinata di calore e di elettricità rientrerebbe esclusivamente nell’ambito dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96, che prevede la facoltà per gli Stati membri d’esentare i prodotti energetici utilizzati per una produzione del genere, e non dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, secondo cui gli Stati membri esentano i prodotti energetici utilizzati per produrre dell’elettricità.
 
La questione pregiudiziale
Il Consiglio di Stato nazionale, investito della decisione a seguito del ricorso da parte della società francese e dopo aver sospeso il procedimento, ha proposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se ai prodotti energetici utilizzati per la produzione combinata di calore e di elettricità si applichi esclusivamente la facoltà di esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, o si applichi altresì, con riferimento alla parte di tali prodotti il cui consumo corrisponde alla produzione di elettricità, l’obbligo di esenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva.
 
La sentenza
La risposta dei togati comunitari origina dall’analisi della direttiva di riferimento.
In questo senso, la Corte rileva che, dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla medesima direttiva i «prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità». Detta formulazione letterale non esclude dall’ambito di applicazione di suddetta esenzione obbligatoria i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità da parte di un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale.
Di conseguenza - inferiscono i giudici europei - siccome l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/1996 enuncia in maniera tassativa le esenzioni obbligatorie che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere nell’ambito della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, le sue disposizioni non possono essere interpretate in modo estensivo, perché altrimenti si priverebbe la tassazione armonizzata istituita dalla direttiva in parola di qualsiasi effetto utile.
 
L’esenzione dall’imposizione
Pertanto, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/1996, là dove impone agli Stati membri l’obbligo di esentare dalla tassazione prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, prevede un obbligo preciso e incondizionato, cosicché la menzionata disposizione conferisce ai singoli il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. 
Tra l’altro, osserva la Corte, quando il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di derogare a tale regime di esenzione obbligatoria, lo ha previsto in modo esplicito, rispettivamente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/1996, secondo cui questi ultimi hanno la facoltà di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di politica ambientale, e all’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva, in forza del quale gli Stati membri che esonerano l’elettricità prodotta dai piccoli produttori di elettricità devono tassare i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.
Dall’impianto sistematico della direttiva 2003/1996 risulta quindi che, ad esclusione dei due menzionati casi specifici, l’esenzione obbligatoria dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva in parola s’impone agli Stati membri in modo incondizionato.
 
No alla “doppia tassazione” dell’elettricità
Relativamente alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/1996, osserva la Corte che la menzionata direttiva, prevedendo un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, mira a promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza.
A tal fine, relativamente alla produzione di elettricità, il legislatore dell’Unione ha operato la scelta di imporre agli Stati membri, conformemente all’articolo 1 della direttiva 2003/1996, la tassazione dell’elettricità prodotta, dovendo correlativamente i prodotti energetici utilizzati per la produzione della medesima essere esentati dalla tassazione, e ciò al fine di evitare la doppia imposizione dell’elettricità.
Di conseguenza, se i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità da parte di un impianto di cogenerazione non fossero esentati dalla tassazione a titolo dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 200319/96, ne sarebbe derivato un rischio di doppia imposizione, giacché l’elettricità in tal modo prodotta sarebbe stata, conformemente all’articolo 1 della direttiva in parola, parimenti assoggettata a imposizione.
 
Tassazione e politica energetica
Inoltre, inferiscono i togati comunitari, se un impianto di cogenerazione fosse privato dell’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/1996, esclusivamente con la motivazione che il medesimo non produce unicamente elettricità, ma in modo combinato calore e elettricità, ne potrebbe conseguire una disparità di trattamento fra i produttori di elettricità, il che costituirebbe una fonte di distorsioni della concorrenza nocive per il funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia.
In questo senso, la tassazione dei prodotti energetici allorché siano utilizzati per la produzione di elettricità da un impianto di cogenerazione, in considerazione del rischio di doppia imposizione che comporta, non incoraggerebbe obiettivi di politica ambientale.
Il diritto dell’Unione mira, infatti, a promuovere la cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, giacché la cogenerazione ad alto rendimento presenta significative possibilità di risparmio di energia primaria.

E poi, è pacifico che la cogenerazione dà luogo a meno emissioni di CO2 per unità di emissione rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità. Da quanto precede, la Corte non può che constatare che, tanto dalla formulazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/1996 quanto dall’impianto sistematico e dalle finalità della menzionata direttiva, i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e di elettricità rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista alla medesima disposizione.
E una simile interpretazione non può essere rimessa in discussione dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96.
Difatti, il regime facoltativo previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di suddetta direttiva può avere unicamente un carattere residuale, nel senso che si limita a consentire agli Stati membri di applicare un «trattamento privilegiato» ai prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e di elettricità, attraverso l’adozione, al fine di incoraggiare obiettivi di politica ambientale, di un regime specifico che prevede vuoi l’esenzione di tali prodotti energetici, vuoi la riduzione del loro livello di tassazione, purché il livello di tassazione effettivamente applicato garantisca l’esenzione obbligatoria della parte dei menzionati prodotti utilizzati per la produzione di elettricità.
In definitiva, conclude la Corte, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/1996 è inteso a concedere agli Stati membri una possibilità supplementare di derogare alla tassazione dei prodotti energetici prevista all’articolo 1 della direttiva in parola e non a evitare l’applicazione del regime di esenzione obbligatoria previsto all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva di cui trattasi.
 
Conclusioni
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.

 
Data della sentenza
7 marzo 2018
Numero della causa
C-31/2017
Nome delle parti
  • Sucrerie de Toury SA
contro
  • Ministre de l'Économie et des Finances
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