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Giurisprudenza

Firma incomprensibile: non invalida
la notifica, fino a querela di falso

Né importa che non sia stata barrata alcuna specifica casella dell’avviso di ricevimento e che non sia stata altrimenti indicata la qualità del consegnatario dell’atto

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Nel caso di notifica postale, qualora l’atto sia recapitato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del diretto interessato, fino a querela di falso.
Questo, in sintesi, il principio di diritto ribadito dall’ordinanza n. 4895 del 3 marzo, in cui la Cassazione ha anche precisato che, in questi casi, neppure assume rilievo la circostanza che non sia stata barrata alcuna specifica casella dell’avviso di ricevimento e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario dell’atto.
 
La vicenda di merito
Una contribuente impugnava una cartella di pagamento, relativa a tributi vari e connessi accessori per l’anno d’imposta 1996, con ricorso rigettato dalla Commissione tributaria provinciale.
 
L’appello dell’interessata veniva parzialmente accolto dalla Ctr, secondo la quale la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente originario (marito premorto dell’appellante) era avvenuta in modo regolare, mediante deposito del plico nella casa del Comune, e l’avviso relativo al deposito era stato dato con raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto personalmente dal destinatario.
Il collegio regionale concludeva dunque che nessun vizio della notifica dell’atto presupposto poteva inficiare la validità della cartella, che nel merito doveva altresì ritenersi legittima perché attinente all’Irpef, per la quale l’istante era tenuta anche in proprio, scaturendo il debito d’imposta dalla dichiarazione congiunta del reddito, mentre per le altre imposte dirette l’appellante era ugualmente debitrice in qualità di erede del marito.
 
La pronuncia di seconde cure veniva impugnata in sede di legittimità dalla parte privata che avanzava tre motivi di censura.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
 
Con i tre motivi di gravame, la ricorrente deduceva violazione di legge, eccependo che la Commissione regionale non aveva considerato che la cartella di pagamento non era stata preceduta da avviso di accertamento notificato in modo valido, asserendo trattarsi di atto nullo, in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata era stato consegnato a soggetto la cui sottoscrizione era illeggibile e che non poteva identificarsi nel destinatario, marito dell’interessata.
 
La pronuncia della Corte suprema
I giudici di nomofilachìa hanno respinto il ricorso, ritenendo i motivi inammissibili per genericità, sul rilievo della mancata specificazione delle ragioni delle doglianze prospettate, non avendo l’istante riportato integralmente il contenuto della relata di notificazione dell’atto di accertamento, nonché dell’avviso di ricevimento attinente al deposito del plico nella casa del Comune.
 
Ad abundantiam, i motivi sono stati comunque ritenuti infondati dalla suprema Corte che ha ribadito la regola secondo cui, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, “ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario…, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del medesimo, fino a querela di falso”.
 
In questi casi, precisano i giudici, ai fini della ritualità della notifica, non assume rilevanza alcuna la circostanza che la specifica casella dell’avviso di ricevimento non sia stata barrata e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario nell’avviso, “non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’articolo 160 del codice di procedura civile (cfr anche Cassazione sezioni unite, sentenza n. 9962 del 27/04/2010 e sezioni unite n. 22044 del 2004)”.
 
Osservazioni
In materia tributaria, la legge consente l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento per la notificazione di una molteplicità di atti.
La possibilità di avvalersi del mezzo postale per la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario è prevista in generale dall’articolo 60 del Dpr 600/1973, nonché dall’articolo 14 della legge 890/1982. E ancora, per alcune particolari tipologie di atti, dall’articolo 3, commi 4 e 5, del Dl 261/1990, e dall’articolo 54 del Dpr 633/1972.
 
In virtù della previsione dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992, poi, per la notificazione degli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, è possibile avvalersi del mezzo postale, sia tramite l’intermediazione di un agente notificatore (effettuando la spedizione dell’atto a mezzo raccomandata “per atti giudiziari”, con avviso di ricevimento di colore verde) sia in via “diretta”, mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato “ordinario” senza busta, con avviso di ricevimento di colore bianco.
Nel caso di utilizzo della raccomandata “per atti giudiziari”, l’avviso di ricevimento della raccomandata è strutturato in distinte sezioni che vanno compilate, datate e sottoscritte dall’agente postale in modo diverso a seconda che il plico venga consegnato a domicilio, ovvero depositato presso l’ufficio postale e, infine, ritirato presso quest’ultimo. In particolare, quando la busta contenente l’atto venga recapitata all’indirizzo del diretto interessato, la consegna può essere effettuata nelle mani del destinatario, ovvero di altri soggetti abilitati alla ricezione (persona di famiglia convivente, addetto alla casa o al servizio del destinatario, ovvero, in mancanza di questi, al portiere dello stabile).
 
L’articolo 7 della legge 890/1982 prevede che, in questi casi, l’avviso di ricevimento e il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario. In concreto, questa incombenza viene adempiuta mediante barratura di una delle caselle prestampate che, sull’avviso di ricevimento, indicano la qualità di chi ha materialmente ricevuto l’atto.
 
Così riassunto il quadro normativo in materia, la pronuncia in esame assume un particolare rilievo con riguardo a quelle situazioni in cui, pur risultando una sottoscrizione (ancorché illeggibile) sull’avviso di ricevimento, non risulti barrata alcuna delle caselle indicanti l’effettivo consegnatario.
La mancanza di tale elemento, spiega la Corte ribadendo il proprio orientamento consolidato, non si riverbera sulla ritualità della notificazione che, in quanto effettuata all’indirizzo del destinatario, e in assenza di contrarie indicazioni sull’avviso di ricevimento, deve ritenersi effettuata a mani proprie del diretto interessato, fino a querela di falso.
 
La validità di siffatta notifica, chiarisce l’ordinanza n. 4895/2014, discende dall’applicazione della generale presunzione di conoscenza fissata dall’articolo 1335 del codice civile, ai sensi del quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
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