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Giurisprudenza

Corte Ue, sui fondi pensione
l’esenzione a senso unico non vale

Al centro della controversia le disposizioni fiscali portoghesi sul trattamento fiscale dei dividendi e degli interessi percepiti da fondi pensione non residenti

sede della corte ue
L’articolo 16 della normativa portoghese sulle agevolazioni fiscali, stabilisce che i redditi percepiti dai fondi di pensione e dagli enti analoghi, costituiti e operanti nel rispetto della normativa portoghese, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società (di seguito Irc).
L’articolo 4 del codice sull’imposta sul reddito delle società (di seguito Circ) stabilisce che le persone giuridiche e gli altri enti che non hanno sede o direzione effettiva nel territorio portoghese sono assoggettate a Irc soltanto con riferimento ai redditi realizzati in tale territorio.
L’articolo 80 del Circ stabilisce che l’aliquota dell’imposta sia pari al 20%, fatta salva l’applicazione delle convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione.
In base al successivo articolo 88 del CIRC sono soggetti a imposta con aliquota del 20%, i dividendi corrisposti da enti assoggettati ad Irc a soggetti passivi che beneficiano dell’esenzione totale o parziale, compresi i redditi da capitale, laddove le quote sociali che danno diritto ai dividendi non siano rimaste ininterrottamente nella titolarità del soggetto passivo nell’anno precedente la data della loro distribuzione e non siano state conservate per il tempo necessario a completare tale periodo.
 
La posizione della Commissione europea
La Commissione europea ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare che il Portogallo, avendo tassato i dividendi corrisposti ad alcuni fondi di pensione non residenti in territorio nazionale con aliquota superiore a quella relativa ai dividendi corrisposti ai fondi di pensione residenti, è venuta meno agli obblighi che su di essa incombono ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) e 40 dell’accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE).
 
La fase pre-contenziosa
La Commissione ha inviato al Portogallo una lettera di diffida in cui faceva valere l’incompatibilità con gli articoli 63 del TFUE e 40 dell’Accordo See delle disposizioni fiscali portoghesi relative al trattamento fiscale dei dividendi e degli interessi percepiti da fondi pensione non residenti in Portogallo.
Al riguardo, lo Stato portoghese ha riconosciuto la circostanza che il regime fiscale in questione costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali ma ha giustificato tale restrizione, ritenendola conforme al diritto comunitario. In particolar modo, il Portogallo ha osservato che il regime favorevole riservato ai fondi di pensione residenti in Portogallo compensa gli specifici obblighi di legge su di essi incombenti.
La Commissione, non condividendo le argomentazioni, ha deciso di proporre ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di Giustizia.
 
Il procedimento dinanzi alla Corte: gli argomenti delle parti
La Commissione ritiene che il regime fiscale portoghese applicabile ai fondi pensione crei una disparità di trattamento in funzione del luogo di residenza di detti fondi. I dividendi corrisposti a fondi pensione costituti in conformità del diritto portoghese sono totalmente esenti dall’Irc, mentre sono soggetti i dividendi corrisposti a fondi pensione non residenti. La Commissione ravvisa nella disparità di trattamento una restrizione alla libera circolazione di capitali, considerato che l’investimento dei fondi pensione non residenti, in società portoghesi, viene reso meno attraente.
Il Portogallo precisa che, secondo quanto indicato nell’articolo 88 del Crc, la disparità di trattamento tra fondi pensione residenti e fondi pensione non residenti non sussiste nel caso in cui i dividendi corrisposti provengano da quote sociali detenute dal fondo beneficiario per un periodo inferiore a un anno, posto che tali redditi sono in entrambi i casi soggetti a Irc. Nelle altre ipotesi, la lamentata restrizione alla libera circolazione di capitali sarebbe giustificata dalla finalità di preservare la coerenza fiscale. L’esenzione per i proventi dei fondi pensioni residenti sarebbe infatti compensata dalla tassazione delle pensioni di anzianità erogate ai beneficiari residenti in Portogallo, in forza dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
 
Il giudizio della Corte
In ordine alla presunta sussistenza nel caso di specie di una restrizione alla libera  circolazione dei capitali, la Corte si è così espressa. In base a una costante giurisprudenza, le misure vietate dall’articolo 63 del TFUE, comprendono quelle idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati.
Per non essere soggetti a IRC, i dividendi corrisposti a fondi pensione da parte di società con sede nel territorio portoghese devono rispettare due condizioni: in primo luogo devono essere corrisposti a fondi pensione costituiti in conformità del diritto portoghese; inoltre, i dividendi devono essere distribuiti a titolo di quote sociali rimaste ininterrottamente nella titolarità di uno stesso fondo pensione per un periodo minimo, corrispondente all’anno precedente la data della loro distribuzione, ovvero detenute il tempo necessario per concludere detto periodo.
Da ciò consegue che, nel rispetto di quanto prescritto dalla prima condizione, l’investimento che un fondo pensione non residente può effettuare in una società portoghese è meno profittevole di quello che potrebbe essere realizzato da un fondo pensione residente.
Difatti, nel primo caso, i dividendi corrisposti dalla società portoghese sarebbero soggetti all’Irc del 20%, anche se risultano da quote sociali rimaste nella titolarità di tale fondo pensione per un periodo minimo corrispondente all’anno precedente la data della loro distribuzione. Questa disparità di trattamento produce l’effetto di dissuadere i fondi di pensione dall’investimento in società portoghesi e i risparmiatori residenti in Portogallo dall’investire in tali fondi pensione.
La disparità non sussiste nel caso in cui i dividendi corrisposti da una società residente provengano da quote sociali che non sono rimaste nella titolarità dell’interessato nel corso dell’anno precedente, posto che in detta evenienza, l’esenzione  prevista  dall’articolo 16 della legge portoghese sulle agevolazioni fiscali, non trova applicazione.    
 
Dove nasce il contrasto con il diritto Ue
La Corte ritiene che la normativa portoghese, nella parte relativa alla disciplina sulla tassazione dei dividendi corrisposti da società aventi sede nel territorio portoghese per quote sociali detenute per oltre un anno da un fondo pensione, si pone in contrasto con il diritto comunitario, dando luogo a una restrizione alla libera circolazione dei capitali , vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 del Tratto sul funzionamento dell’Unione europea.
Per quanto attiene ai motivi che il Portogallo adduce a sostegno dell’adozione della normativa in questione, la Corte formula le seguenti le considerazioni.
Le limitazioni alla libera circolazione di capitali sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale; al riguardo, lo Stato portoghese rivendica l’esigenza di preservare la coerenza di un regime fiscale (già riconosciuta in taluni casi dalla Corte).
Tuttavia, perché un’eccezione del genere possa essere accolta, la Corte richiede un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale e la compensazione di tale beneficio con un determinato prelievo fiscale. A questo proposito, la Corte contesta, nel caso di specie, la sussistenza di tale nesso, limitandosi a osservare che l’esenzione dall’imposta sulle società compensa l’imposta sul reddito, a cui sono soggetti i sottoscrittori dei fondi pensione residenti in Portogallo a titolo delle pensioni che ricevono, e che essa consente pertanto di prevenire una doppia imposizione di tali redditi.
Del resto, occorre rilevare che non risulta dalla normativa in esame che i redditi corrisposti  da parte di fondi pensione non residenti a beneficiari residenti in Portogallo non siano soggetti a imposta sul reddito.
Pertanto, in tali casi i dividendi corrisposti ai fondi non residenti sono soggetti a imposta sulle società e le somme corrisposte ai beneficiari residenti da parte di tali fondi sono soggette all’imposta sul reddito.
D’altra parte, qualora un fondo residente corrisponda redditi a un beneficiario non residente, i dividendi che questi ha percepito sono esenti dall’imposta sulle società, qualunque sia il trattamento fiscale riservato ai redditi corrisposti da tale fondo nello Stato di residenza del beneficiario di questi ultimi.
 
La conclusione della Corte
La Corte di Giustizia conclude affermando che il Portogallo, nel riservare il beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle società ai soli fondi pensione residenti nel territorio portoghese, è venuto meno agli obblighi contenuti nel combinato disposto degli articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo SEE.
 
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