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Giurisprudenza

Corte Ue, sì alla detrazione Iva
ma non oltre il quanto necessario

La controversia giunta a sentenza verte sull’interpretazione di due disposizioni contenute nella direttiva omonima e vede protagonisti un’ impresa edile e l’Amministrazione fiscale

corte ue
Quanto stretto dev’essere il nesso tra le spese imponibili a fini Iva, sostenute da un imprenditore per generare entrate, e le proprie operazioni imponibili affinché sia possibile la detrazione dell’imposta a monte? È sufficiente che le spese siano state utili o necessarie per l’impresa o che presentino un mero nesso causale con determinate entrate previste? Oppure occorre imputarle in maniera diretta e immediata alle entrate dell’impresa soggette Iva? A queste domande risponde la sentenza 132/16 della Corte Ue, investita della controversia sollevata dalla Corte suprema amministrativa della repubblica di Bulgaria (Varhoven administrativen sad).
 
I termini della controversia
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte in particolar modo sull’interpretazione dell’articolo 168 della direttiva Iva (2006/112/CE), oltre che dell’articolo 176 della stessa direttiva. La domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la direzione «Ricorsi e prassi in materia di fiscalità e di sicurezza sociale» di Sofia e la “Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments”, riguardante due avvisi di rettifica inviati a quest’ultima e relativi al diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di proprietà del Comune di Tsarevo, in Bulgaria.
Secondo la Corte Ue, l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che l’impresa ha diritto a detrarre l’Iva assolta a monte per la prestazione di servizi in questione sull’immobile di proprietà del Comune - qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dall’impresa quanto dal Comune - nei limiti in cui i servizi non vadano oltre “quanto necessario” per consentire all’impresa di effettuare a valle operazioni soggette a imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di queste operazioni.
 
Il procedimento principale
Come esposto nella sentenza, la “Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” era proprietaria di alcuni terreni sui quali intendeva realizzare un villaggio turistico da affittare in regime di imposta. Per consentire il successivo allacciamento del villaggio all’esistente stazione di pompaggio delle acque reflue del Comune di Tsarevo (Bulgaria) occorreva però prima risanare integralmente la stazione di pompaggio. Pertanto, la società e il Comune avevano stipulato un contratto con cui l’Iberdrola si impegnava a realizzare, a proprie spese, l’intervento di ripristino delle infrastrutture comunali di trattamento delle acque reflue. Il ripristino veniva poi realizzato da un’impresa edile incaricata dall’Iberdrola. Dopo la realizzazione degli interventi di ripristino, l’Iberdrola aveva realizzato gli immobili del villaggio turistico e li aveva allacciati alla stazione, facendo valere il diritto alla detrazione. Diritto che l’Amministrazione nazionale aveva negato, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, dello ZDDS (legge bulgara relativa all’imposta sul valore aggiunto). Secondo la norma, non sussiste il diritto a detrazione dell’Iva assolta a monte se i beni o i servizi sono destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo. Rivoltasi successivamente al tribunale amministrativo, la società aveva ottenuto l’annullamento dell’avviso di accertamento e del relativo avviso di rettifica, sul presupposto che la prestazione erogata dall’Iberdrola era stata funzionale all’attività economica della società (locazione del villaggio turistico). È in questo contesto che il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la controversia alla Corte.
 
Sulle questioni pregiudiziali
In particolare, a seguito della sospensione del procedimento da parte della Corte suprema amministrativa della Bulgaria, alla corte Ue sono state sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:
  • se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale, quale l’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, dello ZDDS, che limiti il diritto di detrarre l’Iva assolta a monte per una prestazione di servizi di costruzione o di ristrutturazione di un bene immobile di proprietà di un terzo, che siano utilizzati sia dal destinatario della prestazione sia dal terzo, per la sola ragione che il terzo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi, senza tenere conto del fatto che i servizi medesimi saranno utilizzati nell’ambito dell’attività economica del soggetto passivo destinatario;
  • se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 ostino ad una prassi fiscale che non riconosca il diritto a detrarre l’Iva assolta a monte per la prestazione dei servizi, qualora le spese relative a tali servizi siano contabilizzate nelle spese generali del soggetto passivo, in quanto sostenute ai fini della costruzione o ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi, senza tenere conto del fatto che tale immobile sarà utilizzato anche dal destinatario della prestazione dei servizi di costruzione nell’ambito della propria attività economica.
Secondo la Corte, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il soggetto passivo possa legittimamente portare in detrazione l’Iva, assolta a monte per una prestazione di servizi consistente nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di proprietà di un terzo, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di detti servizi e questi ultimi siano destinati ad essere utilizzati tanto dal soggetto passivo quanto dal terzo nell’ambito delle rispettive attività economiche.
Per risolvere la questione se l’Iberdrola abbia diritto a detrarre l’Iva assolta a monte ai fini del ripristino della stazione di pompaggio delle acque reflue, occorre pertanto stabilire se esista un nesso diretto ed immediato tra tale servizio di ripristino, da una parte e, dall’altra, l’operazione soggetta ad imposta effettuata a valle dall’Iberdrola o l’attività economica di detta società.
 
Le conclusioni della Corte
In effetti, spiega la Corte, risulta dall’ordinanza di rinvio che senza il ripristino della stazione di pompaggio il collegamento ad essa degli immobili che l’Iberdrola intendeva costruire sarebbe stato impossibile. Queste circostanze sono quindi idonee a dimostrare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra il servizio di ripristino della stazione di pompaggio delle acque reflue appartenente al comune di Tsarevo e l’operazione soggetta ad imposta effettuata a valle dall’Iberdrola, in quanto risulta che tale servizio è stato fornito per consentire a quest’ultima di realizzare il progetto immobiliare oggetto del procedimento principale. Al riguardo, si dovrà tener conto della circostanza che il servizio di ripristino di cui al procedimento principale effettuato a monte è un elemento costitutivo del prezzo dell’operazione soggetta ad imposta effettuata a valle dall’Iberdrola. Ciò detto, spetterà sempre al giudice del rinvio esaminare se il servizio si sia limitato a quanto necessario per garantire il collegamento degli immobili realizzati dalla Iberdrola alla stazione di pompaggio delle acque reflue di cui trattasi nel procedimento principale oppure se sia andato oltre quanto necessario a tale scopo.
Nel primo caso, infatti, occorrerebbe riconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte che ha gravato sull’insieme delle spese sostenute per il ripristino della stazione di pompaggio, spese che possono essere considerate connesse direttamente e immediatamente con le attività economiche del soggetto passivo. Al contrario, se i lavori di ripristino della stazione di pompaggio in questione andassero oltre le esigenze generate dai soli immobili costruiti dalla Iberdrola, il nesso, diretto e immediato, esistente tra tale servizio e l’operazione soggetta ad imposta effettuata a valle dall’Iberdrola, consistente nella realizzazione di tali immobili, sarebbe in parte interrotto e il diritto alla detrazione dovrebbe quindi essere riconosciuto all’Iberdrola soltanto per l’imposta assolta a monte gravante pro quota sulle spese sostenute per il ripristino della stazione di pompaggio delle acque reflue oggetto del procedimento principale, obiettivamente necessario per consentire all’Iberdrola di effettuare le sue operazioni imponibili.
L’articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, conclude la Corte, dev’essere interpretato nel senso che l’azienda in questione ha diritto a detrarre l’imposta assolta a monte per la prestazione di servizi sul bene immobile di proprietà del Comune nei limiti in cui i servizi stessi non vadano oltre “quanto necessario” allo scopo di effettuare, a valle, operazioni soggette a imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni. Ciò, quindi, anche se, come nel caso in questione, un soggetto terzo ( il Comune) benefici a titolo gratuito del risultato dei servizi e gli stessi siano utilizzati sia dall’impresa sia dal soggetto terzo nell’ambito delle loro attività economiche.
 
 
Data della sentenza
14 settembre 2017  
Numero della causa
C-132/2016
Nome delle parti
  • Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia
contro
  • «Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD
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