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Giurisprudenza

Corte Ue: se legato alla residenzail beneficio è discriminatorio

A questa conclusione sono pervenuti gli eurogiudici con la recente sentenza sul procedimento C510-08

la sede della corte di giustizia
Il caso pendente dinanzi all' autorità giurisdizionale tedesca, che ha successivamente sollevato la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Ue, riguarda una contribuente cittadina tedesca residente nei Paesi Bassi da oltre 35 anni che ha ricevuto in donazione dalla madre anche essa cittadina tedesca, residente nei Paesi Bassi da oltre 50 anni, un terreno edificabile del valore di 255mila euro. L'Amministrazione finanziaria tedesca non ha applicato alla donataria, la deduzione pari all'importo di 205mila euro che ha deciso di presentare un ricorso volto ad ottenere il beneficio fiscale. La deduzione è infatti prevista per le donazioni ai figli laddove il donante o il donatario risiedono nel territorio nazionale al momento in cui è effettuata la donazione.

La normativa nazionale      
La legge tedesca relativa all'imposta sulle successioni e sulle donazioni include tra le operazioni imponibili assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 1) "…le trasmissioni mortis causa e le donazioni inter vivos". Gli obblighi tributari sorgono in capo ai i residenti; sono considerati tali: a) le persone fisiche aventi il domicilio e la residenza abituale nel territorio tedesco; b) i cittadini tedeschi che non abbiano dimorato all'estero continuativamente più di cinque anni, senza essere domiciliati in Germania.
Con riferimento alle deduzioni ('punctum dolens' della controversia approdata dinnanzi alla Corte di Giustizia), secondo l'articolo 16 della normativa tedesca in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni, sono esenti da imposta le trasmissioni dei beni ai figli, per un importo pari a 205.000 euro. L'importo di detta deduzione è sensibilmente inferiore (1.100 euro) nelle altre  ipotesi (tra le quali rientra la fattispecie, oggetto del presente  giudizio, nella quale il donante non sia residente in Germania).

La normativa comunitaria
Secondo l'articolo 1 della direttiva comunitaria 88/361/CEE: "1: Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuate tra le persone residenti negli Stati membri…(…). Per facilitare l'applicazione della presente Direttiva  i movimenti di capitale sono classificati in base alla nomenclatura effettuata nell'allegato 1.
(…) 4: Tra i movimenti di capitali elencati all'allegato I della direttiva 88/361 figurano…i movimenti di capitali a carattere personale che comprendono in particolare i doni  e le dotazioni".

Il ricorso al giudice nazionale e il rinvio alla Corte Ue
La questione è approdata dinanzi al giudice del rinvio per il quale l'articolo 16, laddove stabilisce una connessione tra l'applicazione della deduzione ed il luogo di residenza del donante o del donatario, costituisce una limitazione alla libera circolazione dei capitali come configurata ai sensi dell'articolo 56 del Trattato CE. Il giudice a quo ha sottoposto sottopone alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: "Se il combinato disposto degli articoli 56 e 58 debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa nazionale di uno Stato membro relativa all'imposta sulle donazioni che stabilisce a  favore del non residente solo una deduzione di 1.100 euro nel caso di acquisizione mediante donazione da una persona non residente di un bene immobile situato nel territorio dello Stato membro interessato, mentre per la stessa donazione di terreno sarebbe concessa una deduzione di 205mila euro ove il donante o il beneficiario fossero stati residenti nel territorio  dello Stato membro interessato nel momento in cui la donazione viene effettuata."

Le valutazioni degli eurogiudici    
La fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che una persona residente nei Paesi Bassi effettua in favore di altra persona residente nel medesimo Stato una donazione avente ad oggetto un terreno situato in Germania, non può configurarsi quale situazione meramente nazionale. Da ciò deriva che detta donazione è ascrivibile all'ambito applicativo dei movimenti di capitali, la cui libertà è garantita dall'articolo 56 del trattato CE. Ciò posto, occorre verificare se la normativa nazionale tedesca in materia di imposta sulle successioni e donazioni integri una restrizione al movimento dei capitali. Secondo la Corte, che tra le misure vietate dall'articolo 56 del Trattato CE rientrino quelle che hanno l'effetto di diminuire il valore della donazione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i beni di cui si tratta,  e che effettua la tassazione sulla donazione di questi ultimi.

Il contrasto tra normativa nazionale tedesca e comunitaria
Disposizioni normative come quelle indicate in causa, laddove prevedano che una donazione che comprenda un bene immobile situato in Germania goda di una deduzione dalla base imponibile meno elevata, nel caso in cui donante e donatario risiedano in altro Stato membro, rispetto  a quella che troverebbe applicazione se uno di essi avesse la residenza in Germania è da considerare incompatibile con la normativa comunitaria. Infatti la prima categoria di donazioni finisce per essere soggetta a imposta sulle donazioni più elevata rispetto a quella prelevata nell'ambito della seconda categoria, causando una restrizione dei movimenti di capitale e diminuendo il valore di una donazione che includa detto bene. Pertanto, il maggior onere fiscale che grava sulla donazioni fra non residenti costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, poiché le disposizioni citate subordinano l'applicazione della deduzione dalla base imponibile del bene immobile al luogo di residenza del donante o del donatario.
Occorre rammentare che, in base alla normativa comunitaria (articolo 58 del trattato CE) non viene pregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto concerne il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Tuttavia, quanto prescritto dall'articolo 58 del trattato CE, derogando al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva.

Le conclusioni della Corte
Secondo i giudici del Lussemburgo si deve procedere a una distinzione tra i trattamenti diseguali consentiti dall'articolo 58 e le discriminazioni arbitrarie vietate. La Corte rileva che, perchè una normativa tributaria come quella in esame che opera una distinzione relativa all'importo della deduzione applicabile alla  base imponibile di un bene immobile situato nello Stato membro interessato a secondo che il donante o il donatario risiedano in tale Stato membro o che entrambi risiedano in altro Stato membro, possa ritenersi compatibile con le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione di capitali, occorre che la disparità di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente comparabili o sia giustificata da motivi di interesse generale (ipotesi che non ricorrono nel caso in esame).
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che "il combinato disposto degli artt. 56 CE e 58 CE deve interpretarsi nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, la quale prevede, ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni, che la deduzione dalla base imponibile in caso di donazione di un immobile situato nel territorio di tale Stato è inferiore quando il donante o donatario risiedevano, alla data in cui è avvenuta la donazione, in altro Stato membro, alla deduzione che sarebbe stata applicata se almeno uno di essi fosse stato residente, alla stessa data, nel primo Stato membro".
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