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Giurisprudenza

Corte Ue: rilascio condizionato
dell’esenzione Iva, ma con equità

Protagonisti della controversia un Comune britannico e l’Amministrazione fiscale nazionale in merito all’assoggettamento a imposta dei diritti di accesso ad alcuni impianti sportivi

impianto sportivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 133 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio nell’ambito della controversia tra il distretto londinese di Earling e l’amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito, in merito all’assoggettamento ad IVA dei diritti di accesso ad alcuni impianti sportivi.
 
Il procedimento principale - Il distretto londinese di Ealing è un ente locale che gestisce impianti sportivi, tra cui palestre e piscine, con riferimento alle quali ha versato l’Iva riscossa sui diritti di accesso a tali impianti.
Nel corso del 2013, il comune ha chiesto all’amministrazione tributaria il rimborso dell’imposta versata negli anni precedenti, adducendo che i diritti in questione avrebbero dovuto essere esenti dall’IVA, in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112.
La domanda è stata respinta perché la normativa inglese esclude da tale esenzione le prestazioni di servizi sportivi quando le stesse sono fornite da enti di diritto pubblico, come un ente locale, in applicazione delle condizioni previste dall’articolo 133, co. 1, lett. d) della direttiva.
 
Diritto dell’Unione - L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 dispone che gli Stati membri esentino “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.
L’art. 133 prevede inoltre che gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione dell’esenzione ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, all’osservanza di una o più condizioni, tra cui quella prevista alla lett. d), secondo cui le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva.
Inoltre è prevista una norma transitoria per cui gli Stati che alla data del primo gennaio 1989 applicavano l’Iva alle prestazioni dell’articolo 132 cit. possono applicare la summenzionata condizione “anche quando dette cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da enti di diritto pubblico beneficiano dell’esenzione”.
 
Il ricorso al giudice di primo grado - Avverso il diniego di rimborso il distretto londinese proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.
Sulla base del motivo principale il ricorrente lamentava che l’Amministrazione finanziaria non può negare l’esenzione Iva perché, per quanto riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, la direttiva Iva non consente di escludere dal beneficio dell’esenzione gli enti di diritto pubblico senza fini di lucro senza, al contempo, escludere da tale beneficio gli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico, tra cui rientra il distretto londinese.
Inoltre, a parere del ricorrente, gli Stati membri non possono escludere, in via generale, tutti gli enti locali dal beneficio dell’esenzione stessa perché è sempre necessario un esame “caso per caso”. L’amministrazione tributaria si è opposta a tale argomentazione.
 
Sulle questioni pregiudiziali – Il tribunale di primo grado ha deciso di interrompere il giudizio e porre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali.
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 133 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordini all’osservanza della condizione prevista all’articolo 133, co. 1, lett. d) della direttiva la concessione dell’esenzione dall’IVA ad enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica pur se alla data del 1° gennaio 1989, il suddetto Stato membro non assoggettava tutte le predette prestazioni di servizi all’Iva e, le prestazioni di servizi di cui trattasi non erano esenti da IVA prima che fosse imposta l’osservanza della condizione in esame.
 
La prima questione pregiudiziale - In primo luogo, gli eurogiudici hanno precisato che uno Stato membro come il Regno Unito, che al 1° gennaio 1989 applicava l’IVA a talune prestazioni di servizi, può avvalersi della facoltà di esenzione, in combinato disposto con la condizione prevista all’art. 133 lett. d).
Inoltre, l’esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, effettuate da enti di diritto pubblico, può essere subordinata alla suddetta condizione anche quando tali prestazioni di servizi non siano state precedentemente oggetto di esenzione nello Stato membro interessato.
 
La seconda questione pregiudiziale - La seconda questione pregiudiziale attiene la questione relativa alla possibilità che gli Stati membri possano esentare da Iva alcune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica effettuate, indistintamente, da qualsiasi organismo senza fini di lucro.
Secondo l’interpretazione dei giudici della Corte, le disposizioni previste dall’art. 133 della direttiva autorizzano gli Stati membri all’esenzione Iva di cui si parla, applicando le condizioni previste alla lett. d) solo ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico. Diversamente, gli enti di diritto pubblico sono assoggettati a detta condizione al fine di evitare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali, e ciò solo agli Stati membri che alla data del 1° gennaio 1989 applicavano l’Iva alle prestazioni di cui si parla.
Pertanto, la facoltà di escludere la concessione dell’esenzione Iva è disciplinata in termini più restrittivi con riferimento agli enti pubblici senza scopo di lucro rispetto agli altri organismi senza fini di lucro, per favorire i primi rispetto agli organismi aventi diversa natura quanto all’esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica da essi fornite.
In ragione della ratio della norma, pertanto, i giudici hanno dichiarato che uno Stato membro, come quello di cui al presente procedimento, può imporre ad enti di diritto pubblico l’osservanza della condizione stabilita al primo comma, lettera d), dell’art. 133 solo se impone tale condizione anche ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico.
 
Conclusioni – Per i motivi riportati sopra, la Corte di giustizia ha dichiarato i seguenti principi di diritto:
  • l’articolo 133 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini all’osservanza della condizione prevista all’articolo 133, co. 1, lett. d) la concessione dell’esenzione Iva a enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica anche se al 1° gennaio 1989 tutte le predette prestazioni di servizi non erano assoggettate all’Iva e non erano esenti da Iva prima che fosse imposta l’osservanza della condizione in esame;
  • l’articolo 133 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui subordina all’osservanza della condizione dalla lettera d) dell’art. 133 la concessione dell’esenzione dall’Iva agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica senza applicare la stessa condizione anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico che effettuano siffatte prestazioni di servizi.
 
Data della sentenza
13 luglio 2017
Numero della causa
causa C‑633/15
Nome delle parti
  • London Borough of Ealing    
contro
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
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