Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Corte Ue: su redditi da successione,
sì a deduzione per i non residenti

Al centro della controversia la cessione di quote societarie in donazione quale anticipo ereditario di rendite alimentari attribuite come corrispettivo della vendita di quote

successione ereditaria
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE. La controversia è sorta tra l’Amministrazione finanziaria tedesca e un cittadino non residente che si è visto negare la deduzione, ai fini dell’imposta sui redditi, dalla cessione di quote societarie ricevute in donazione quale anticipo ereditario, di rendite alimentari corrisposte ai propri genitori come corrispettivo della cessione delle stesse quote, in virtù del fatto di non essere residente nel territorio tedesco.
 
Il procedimento principale
Nell’ambito di una donazione a titolo di successione anticipata, la parte convenuta acquista dal proprio genitore il 50% delle quote di una società con sede in Germania e che svolge attività ortofrutticola. A seguito di tale donazione, veniva previsto il versamento di rendite al genitore. Il tutto veniva sancito da una apposita convenzione di cessione. Pertanto, venivano a generarsi redditi da partecipazione a titolo di attività commerciale che si andavano ad unire ad altre tipologie di redditi sempre percepiti nel territorio tedesco. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria tedesca negava la possibilità di dedurre dai redditi imponibili in Germania le rendite corrisposte ai genitori, domiciliati nel territorio nazionale. Ecco che allora, contro tale diniego, veniva presentato ricorso  che veniva accolto con sentenza del tribunale tributario. Il successivo appello al Corte tributaria federale, però, portava all’annullamento della sentenza ed al respingimento del ricorso. Tuttavia, dapprima il giudice del rinvio sottolineava come, nel giudizio, non si fosse tenuto conto del fatto che il regime fiscale nazionale era fondato sul principio cd. di corrispondenza, in base al quale se il debitore di una rendita ha diritto di dedurla, allo stesso tempo il beneficiario dev’essere assoggettato ad imposta. In seconda battuta, invece, lo stesso giudice del rinvio ritiene che sussista un dubbio sulla compatibilità della norma nazionale con il diritto dell’Unione tanto da sospendere il procedimento per sottoporre la questione alla Corte.
 
La questione pregiudiziale
È compatibile con il diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, la normativa di uno Stato membro che non consenta la deduzione delle rendite alimentari privati derivanti da cessione di quote societarie anticipate per i contribuenti non residenti mentre tale possibilità di deduzione sia ammessa e prevista per la stessa tipologia di reddito percepita però da soggetti residenti nel territorio nazionale? Questo l’interrogativo che è stato formulato ai giudici comunitari.
 
Sulla questione pregiudiziale
Le argomentazioni dei giudici europei vertono sull’analisi della sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, sulla comparabilità della situazione di residenti e non residenti e sulla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale a giustificazione della normativa nazionale contestata. Pertanto, da un lato, i redditi del contribuente non residente soggetto ad imposta proveniente da quote di una società  e non da locazione di immobili e, dall’altro, che il regime fiscale nazionale di cui al procedimento principale si fonda sul principio di corrispondenza che stabilisce come la deduzione della rendita versata dal debitore della medesima deve corrispondere alla tassazione del reddito che il beneficiario trae dalla rendita stessa. Quindi, costituendo le successioni e donazioni movimenti di capitali, la normativa nazionale di cui al procedimento principale costituisce una violazione alla libera circolazione degli stessi capitali nel caso di specie nella forma delle quote societarie quale anticipo successorio. Sotto l’aspetto della comparabilità delle situazioni, tra residenti e non residenti, la stessa Corte con sentenze passate in giudicato ha statuito che le spese connesse direttamente ad un’attività che generano redditi imponibili in uno Stato membro, prescindono dal paese di residenza o meno del contribuente stesso. Ecco che una norma nazionale come quella in discussione viola l’articolo 63 del TFUE a meno che non sia giustificata da motivazioni di carattere imperativo e di interesse generale, cosa che gli stessi togati europei in mancanza, nel caso di specie, di un nesso diretto tra imposizioni distinte o del trattamento fiscale di soggetti passivi diversi.
 
La pronuncia
I giudici si sono espressi non accogliendo la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amministrazione finanziaria tedesca. Questo in quanto, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, non è compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale, come quella di cui alla fattispecie nazionale, che non preveda la possibilità, per il contribuente non residente, di dedurre redditi commerciali originati dalla cessione di quote societarie, in forza di donazione a titolo di successione anticipata. A ribadire tale conclusione, infine, i togati europei sottolineano come la suddetta possibilità di dedurre redditi commerciali è prevista dalla stessa norma nazionale per i contribuenti residenti in Germania.
 
 
Data della sentenza
24 febbraio 2015
Numero della causa
C-559/2013
Nome delle parti
Finanzamt Dortmund-Unna
contro
Josef Grünewald
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-redditi-successione-si-deduzione-non-residenti