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Giurisprudenza

Corte Ue, non paga l'accisa l'importazione di tabacco grezzo

È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici su una questione che riguarda l'esazione di diritti doganali

la sede della corte di giustizia europea

La decisione contestata riguarda l'esazione di diritti doganali di accisa sul tabacco cd. sputato relativi a una spedizione dalla Germania alla Francia. Al centro della controversia, oggetto di questione pregiudiziale, la legge vigente in Germania e relativa all'imposta che viene applicata sul tabacco.   

L'oggetto della controversia
Una società importa in Germania tabacco greggio proveniente da Paesi terzi per la lavorazione e trasformazione in tabacco spuntato. Il tutto, dietro specifica autorizzazione concessa dalle autorità doganali del Regno Unito e in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione. L'Amministrazione fiscale della Germania ha richiesto il pagamento dei diritti di accisa per tali partite di tabacco, in quanto la società, ha omesso di fornire il documento di accompagnamento autenticato dalle autorità doganali francesi e non è riuscita a dimostrare  che le partite erano giunte al deposito fiscale in Francia. La società, a seguito della decisione dell'Amministrazione tributaria tedesca ha presentato ricorso al tribunale finanziario di Monaco, che, innanzitutto, ha chiesto di verificare se i prodotti rispettassero le condizioni previste all'articolo 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva 92/12. In caso affermativo l'articolo 18, n. 4, di tale direttiva consente, mediante deroga, la circolazione tra Stati membri senza documento di accompagnamento. In altre parole ha chiesto di verificare se i prodotti soggetti ad accisa, fabbricati in uno Stato membro nell'ambito del regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione, all'atto della loro importazione sotto tale regime, possano essere considerati prodotti soggetti ad accisa, in provenienza da Paesi terzi (articolo 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva 92/12).

La normativa vigente in Germania
Passando alla normativa nazionale il riferimento è alla legge relativa all'imposta sul tabacco. In particolare, l'articolo18, n. 3, stabilisce che per i prodotti del tabacco spediti da un deposito fiscale situato nel territorio fiscale e destinati a un altro, un destinatario autorizzato o un ufficio doganale d'uscita di un altro Stato membro, il mittente deve dimostrare, entro quattro mesi e nel procedimento di transito intracomunitario, che i prodotti sono pervenuti al luogo di destinazione. In caso contrario i prodotti spediti si considerano sottratti al regime di sospensione d'imposta nel territorio fiscale. Per l'articolo 21, primo comma, punto 1, ai tabacchi lavorati, sottoposti a un regime doganale, si applicano, per analogia, le disposizioni in materia doganale. L'articolo 23, n. 2, del regolamento di applicazione della legge sull'imposta sul tabacco sottolinea poi che l'articolo 21 si applica al regime di perfezionamento attivo in regime di sospensione dei diritti per i prodotti del tabacco.

Il riferimento normativo comunitario
La direttiva 92/12 stabilisce il controllo al passaggio tra Stati membri dei prodotti soggetti ad accisa non lesivo del principio intracomunitario di libera circolazione. L'articolo 5 stabilisce che i tabacchi cd lavorati sono sottoposti ad accisa al momento della fabbricazione o importazione nel territorio comunitario. Ma i prodotti soggetti ad accisa importati o esportati in Paesi terzi possono essere soggetti a uno dei regimi sospensivi doganali previsti dalla normativa comunitaria. Secondo l'articolo 6 le accise sono esigibili all'atto di immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi mentre per l'articolo 18 ogni prodotto soggetto ad accisa che circola in regime di sospensione di imposta deve essere accompagnato da un documento emesso ad opera del mittente. L'articolo 19 della direttiva dispone poi che le Amministrazioni fiscali degli Stati membri siano informate dei prodotti importati o esportati soggetti ad accisa con il documento emesso dal mittente.

La dichiarazione in dogana secondo il codice doganale Ue
Il codice doganale comunitario sancisce all'art. 64, n. 1, come la dichiarazione in dogana può essere fatta da qualunque operatore che sia in grado di presentare al servizio doganale la relativa merce con rispettiva documentazione. Sempre nel codice doganale comunitario si legge nell'art. 84, n. 1, nell'utilizzare la dicitura  "regime sospensivo" si deve intendere che essa  si applica a prodotti non comunitari in regime di perfezionamento attivo nella forma della  sospensione. Il regime sospensivo è soggetto alla concessione di un autorizzazione nonché ad un deposito cauzionale.    

Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva 92/12 debba essere interpretato nel senso che i prodotti soggetti ad accisa, derivanti da prodotti non soggetti ad accisa e importati nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, debbano essere trattati  in regime di sospensione dei diritti di accisa. Questo, nonostante che tali prodotti siano assoggettati ad accisa solo a seguito della loro trasformazione nel territorio comunitario e potendo circolare tra Stati membri non occorrendo alcuna documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12.  Nella questione sottoposta ai togati europei gli stessi giudici hanno ritenuto di dover valutare se prodotti come quelli nella causa principale debbano essere considerati come prodotti soggetti ad accisa, in provenienza da un paese terzo o ad esso destinati ai sensi dell'art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva 92/12. Questo nonostante si tratti di prodotti appartenenti alla categoria dei prodotti soggetti ad accisa solo a seguito della loro trasformazione in uno Stato membro. Secondo il quindicesimo 'considerando' della direttiva 92/12, il documento di accompagnamento necessario per il controllo doganale nella circolazione dei prodotti nel territorio comunitario non è giustificato se trattasi di  prodotti nel regime doganale comunitario. Da questa interpretazione della direttiva 92/12, sembra che nella stessa si sia esonerato lo speditore dall'obbligo del documento di accompagnamento nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa siano sottoposti a un regime doganale comunitario. Tale regime doganale assicura l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla riscossione dell'accisa. Occorre considerare che gli obblighi attinenti al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, si applicano sia per i prodotti soggetti ad accisa prima di entrare nel territorio comunitario che per i prodotti soggetti ad accisa a seguito della trasformazione all'interno del territorio comunitario. Ecco che allora l'articolo 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva 92/12 si applica non soltanto a prodotti soggetti ad accisa in provenienza da un Paese terzo ma anche ai prodotti importati nel territorio comunitario, non soggetti ad accisa, nell'ambito del regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione.      .                                                                                      

Le valutazioni della Corte
La domanda verte sull'interpretazione degli artt. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, e 15, n. 4, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Secondo gli eurogiudici l'articolo 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva 92/12 stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa, ricavati da prodotti non soggetti ad accisa  importati in regime di perfezionamento attivo, devono essere considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa. Anche se, come nella fattispecie esaminata, i prodotti sono assoggettati ad accisa soltanto per via della trasformazione in territorio comunitario. Tali prodotti possono circolare tra Stati membri senza alcun documento amministrativo di accompagnamento.

 


Fonte:
Procedimento C-550/08 sentenza Corte di giustizia Ue del 17 giugno 2010

 

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