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Giurisprudenza

Corte Ue, no a tassazioni differenti per gli interessi e i dividendi

È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici su una questione che coinvolge la normativa belga

la sede della corte di giustizia
La controversia che ha portato alla pronuncia dei giudici europei, è insorta tra due contribuenti belgi e l'Amministrazione fiscale, in relazione al rifiuto da parte di quest'ultima di rimborsare ai primi l'imposta comunale addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che colpisce alcuni redditi mobiliari provenienti da investimenti e da collocamenti effettuati al di fuori dei confini nazionali, nel caso specifico nei Paesi Bassi.
In particolare, i contribuenti residenti in Belgio hanno denunciato nella loro dichiarazione fiscale redditi mobiliari riscossi all'estero, precisamente in Olanda, ovvero interessi di depositi e dividendi, senza trattenuta della ritenuta d'imposta.
Il fisco belga notificava a detti contribuenti un avviso di accertamento ove gli interessi e dividendi in parola venivano assoggettati a imposta separatamente alle aliquote rispettive del 15% e del 25%, ed inoltre, l'imposta così stabilita veniva maggiorata dell'imposta comunale addizionale, fissata dal comune del domicilio dei ricorrenti nella misura dell'8% dell'imposta dovuta allo Stato.
I cittadini impugnavano detto atto impositivo opponendosi, da un lato, alla riscossione dell'imposta del 25% sui dividendi, in quanto il Regno dei Paesi Bassi aveva già prelevato un'imposta sui dividendi provenienti da tale paese, e, dall'altro, alla riscossione dell'imposta comunale addizionale.

 

La normativa nazionale
Il codice delle imposte sui redditi del 1992 prevede innanzitutto che sono tenuti al versamento della ritenuta d'imposta gli abitanti del Regno del Belgio, le società residenti, le associazioni, le istituzioni, gli stabilimenti e qualsiasi ente, nonché le persone giuridiche soggette all'imposta sulle persone giuridiche debitrici di redditi da capitale e da beni mobili, come pure gli intermediari stabiliti in Belgio che intervengono a qualunque titolo nel pagamento di redditi da capitale e da beni mobili di origine estera, salvo, in particolare, venga loro dimostrato che la ritenuta alla fonte è stata effettuata da un intermediario precedente.
E' previsto poi che i conglomerati urbani e i comuni possono istituire un'imposta addizionale all'imposta sulle persone fisiche e che l'imposta comunale addizionale e l'imposta dei conglomerati urbani addizionale all'imposta sulle persone fisiche sono calcolate sulla stessa determinata prima della compensazione con gli acconti di cui agli artt. 157 168 e 175 177 del codice delle imposte, dalle ritenute, dalla parte forfettaria dell'imposta estera e dai crediti d'imposta di cui agli artt. 134 e 277 296 e prima dell'applicazione delle maggiorazioni di cui agli artt. 157 168, dal bonifico di cui agli artt. 175 177, nonché dalle maggiorazioni d'imposta di cui all'art. 444.

La posizione del giudice nazionale
Il giudice nazionale  di fronte al quale pendeva la controversia ha statuito, riguardo proprio all'imposta comunale addizionale che, quando i contribuenti percepiscono redditi mobiliari esteri che non sono ancora stati assoggettati alla ritenuta d'imposta, essi non possono avvalersi della norma nazionale riguardante la ritenuta d'imposta liberatoria, e sono tenuti a denunciare tali redditi. Orbene, qualora i redditi mobiliari siano dichiarati, l'imposta comunale addizionale è sempre dovuta. Per contro, laddove i contribuenti percepiscano redditi mobiliari belgi, questi ultimi sono assoggettati alla ritenuta d'imposta liberatoria. Nel regime della ritenuta d'imposta liberatoria, l'importo dei redditi mobiliari che sono stati così oggetto di una ritenuta alla fonte non deve essere dichiarato e, di conseguenza, non è assoggettato a tale imposta. Il solo modo per tali contribuenti di avvalersi della norma sulla ritenuta di imposta e di sottrarsi in tal modo all'imposta comunale addizionale sui loro redditi mobiliari esteri consisterebbe nel farsi pagare tali redditi da un intermediario belga che tratterrebbe la ritenuta d'imposta. Proprio in ragione di ciò lo stesso giudice ha deciso di sospendere il giudizio dinanzi a lui pendente e di chiedere alla corte di giustizia ue in buona sostanza, se l'art. 56 CE osti alla normativa di uno Stato membro in base alla quale contribuenti residenti in tale Stato membro che percepiscano interessi o dividendi provenienti da collocamenti o da investimenti effettuati in un altro Stato membro sono assoggettati ad un'imposta comunale addizionale, qualora essi non abbiano scelto che tali redditi mobiliari siano versati loro da un intermediario stabilito nel loro Stato membro di residenza, mentre i redditi aventi stessa natura provenienti da collocamenti o da investimenti effettuati nel loro Stato membro di residenza, essendo assoggettati ad una ritenuta prelevata alla fonte, possono non essere dichiarati e, in tal caso, non sono assoggettati ad una simile imposta.

La posizione della Corte di Giustizia
Pronunciandosi in merito, gli eurogiudici hanno innanzitutto chiarito che, secondo costante giurisprudenza, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione europea e che costituiscono restrizioni ai movimenti di capitali, ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE, in particolare, misure imposte da uno Stato membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti o compiere investimenti in altri Stati membri.
La normativa belga in esame, hanno rilevato i magistrati sovranazionali, introduce una differenza di trattamento sia in funzione dell'origine dei redditi mobiliari dei contribuenti residenti sia in funzione del prestatore che versa loro detti redditi. In particolare, infatti la normativa belga in esame introduce una differenza di trattamento dei redditi mobiliari dei residenti belgi derivanti da investimenti o da collocamenti effettuati in un altro Stato membro rispetto ai redditi da investimenti o da collocamenti effettuati in Belgio, poiché i primi devono essere dichiarati e, di conseguenza, sono assoggettati ad una tassazione supplementare, mentre i secondi ne sono esenti, grazie al regime della ritenuta d'imposta liberatoria.

La posizione della Corte di Giustizia
L'introduzione da parte di uno Stato membro di una differenza di trattamento in funzione del luogo d'investimento dei capitali ha l'effetto di dissuadere un residente in tale Stato membro dall'investire o dal collocare i suoi capitali in una società stabilita in un altro Stato membro e produce altresì un effetto restrittivo per le società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce nei loro confronti un ostacolo alla raccolta di capitali nel primo Stato membro. Secondo i giudici, dato che soltanto gli intermediari stabiliti in Belgio possono percepire la ritenuta d'imposta liberatoria, una normativa nazionale che  pone gli intermediari stabiliti nello Stato membro interessato in una posizione più vantaggiosa per quanto concerne la fornitura delle prestazioni relative all'erogazione ai residenti belgi dei redditi provenienti da investimenti o da collocamenti effettuati in altri Stati membri rispetto ad intermediari non stabiliti in questi, rende meno attraenti i servizi di questi ultimi, ponendosi così in contrato anche con la norma del trattato sulla libera prestazione dei servizi (art. 49 Ce).
Il governo del Belgio ha provato a giustificare le scelte del proprio legislatore, da un alto minimizzando gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla propria normativa e, dall'altro, facendo valere che, in relazione al regime della ritenuta d'imposta liberatoria, un contribuente che investe in Belgio si trova in una situazione diversa da quella di un contribuente che investe in un altro Stato membro.
In proposito, per quanto concerne il primo punto, la Corte ha rilevato che, relativamente al trattamento accordato agli interessi e ai dividendi di cui alla causa principale è irrilevante che alcuni altri tipi di redditi mobiliari non siano assoggettati alla ritenuta d'imposta liberatoria anche qualora siano riscossi in Belgio e, di conseguenza, siano sempre assoggettati all'imposta comunale addizionale, dato che gli interessi e i dividendi della stessa natura riscossi in Belgio sono assoggettati al regime della ritenuta d'imposta.
Per quanto concerne il secondo punto, invece, agli eurogiudici è bastato rilevare che, nell'ambito di una normativa come quella in parola, un contribuente residente che abbia ricavato redditi da investimenti o da collocamenti effettuati in un altro Stato membro è assoggettato ad un'imposta su detti redditi nel suo Stato membro di residenza al pari di un contribuente residente che abbia realizzato redditi da investimenti o da collocamenti effettuati in quest'ultimo Stato membro.

Le conclusioni
La circostanza che questi redditi siano assoggettati a tecniche differenti di tassazione è proprio all'origine della differenza di trattamento per cui soltanto i redditi relativi a investimenti o a collocamenti effettuati in un altro Stato membro sono necessariamente assoggettati all'imposta comunale addizionale ma non riflette una situazione diversa per i contribuenti interessati relativamente a detta imposta.
Secondo la Corte "è giocoforza concludere che una normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nella causa principale costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali.".

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