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Giurisprudenza

Corte Ue: nella cessione del bene,
rileva il luogo del destinatario

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva 77/388/Cee

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Nel 2001 la società ricorrente nel procedimento principale vendeva prodotti, fabbricati in Italia, a una società con sede sociale in Francia. Subito prima della cessione la ricorrente affidava la lavorazione finale dei prodotti ad un'altra società stabilita nel territorio francese che poi provvedeva a rispedirli direttamente all’acquirente finale. I suddetti lavori venivano fatturati alla società ricorrente con corrispondente inclusione dell’Iva. Alla stregua della normativa tributaria nazionale la società ricorrente, faceva richiesta all’Amministrazione finanziaria francese il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto posta a suo carico. La richiesta di rimborso veniva respinta con la motivazione che il luogo della cessazione dei beni si trovava in Francia. A seguito del diniego è stato presentato un ricorso al Tribunale amministrativo di Parigi che, a sua volta, respingeva come del resto ha fatto successivamente la Corte di appello amministrativa con apposita sentenza. Non soddisfatta del mancato riscontro alle proprie richieste, la società ricorrente procedeva a un’ ultima impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato adducendo come motivazione principale di ritenere di avere effettuato una cessione intracomunitaria dall’Italia e, pertanto, di non aver effettuato alcuna operazione imponibile in Francia con conseguente accollo dell’imposta sull’acquirente. A seguito delle richiamate circostanze i giudici del Consiglio di Stato prendevano la decisione di sospendere il procedimento e di portare la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia europea.  
 
Il dettaglio della domanda pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio dell’Unione europea. L’ambito della controversia riguarda il ricorso presentato da una società stabilita nel territorio della Repubblica italiana e l’amministrazione finanziaria francese in merito al mancato rimborso dell’Iva sulla vendita di prodotti trasformati in paesi diversi da quello dove sono venduti.
 
La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede di stabilire se le disposizioni della sesta direttiva, relative all’individuazione del luogo di una cessione intracomunitaria debbano essere interpretate nel senso che la cessione di un bene da parte di una società a un cliente, stabilito in altro Stato membro, dopo la lavorazione ad opera di venditore nello stabilimento di altra società stabilità nel paese del cliente, sia da considerarsi come una cessione intracomunitaria tra i Paesi del venditore e del destinatario finale oppure una cessione interna al Paese del destinatario stesso.
 
Sulla questione pregiudiziale
Alla luce del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della ottava direttiva, nella fattispecie di cui alla causa principale, il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata ad un prestatore stabilito in altro Stato membro, solamente nel caso in cui il fornitore non abbia effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi nel territorio dello stesso Stato del prestatore. Da giurisprudenza della Corte, sull’interpretazione delle disposizioni comunitarie sulla cessione intracomunitaria, emerge come sia possibile determinare il luogo di una cessione di beni senza distinguere tra cessione intracomunitaria e cessione interna. Come emerge anche dalle conclusioni dell’avvocato generale, pertanto, alla controversia di cui alla fattispecie principale si deve applicare le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) alla stregua della quale dirimire la stessa. Passando alle considerazioni vere e proprie  dei giudici della seconda sezione della Corte di giustizia europea, occorre sottolineare come in primo luogo gli stessi tengano conto della formulazione della  norma sopra richiamata. In forza di detta formulazione, deve intendersi  per luogo di cessione di beni il luogo in cui il bene si trovava al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente. Di conseguenza i giudici sottolineano come i beni oggetto della controversia, invero, già a partire dal momento iniziale della  spedizione o del trasporto a destinazione dall’acquirente finale. Inoltre, un fornitore di beni, nella situazione della ricorrente nella fattispecie principale, nello spedire i beni ad un prestatore incaricato di eseguire lavori di rifinitura, non trasferisce anche il potere di disporre dei beni stessi in qualità di proprietario.
 
La pronuncia
Per le motivazioni sopra riportate le conclusioni dei togati europei sanciscono come alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera  a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio europeo, il luogo della cessione di un bene, venduto da una società stabilita in uno Stato membro ad un acquirente stabilito in un altro Stato membro, sul quale il venditore ha fatto realizzare, tramite un prestatore stabilito in altro Stato membro, lavorazioni di rifinitura, deve considerarsi stabilito nello Stato membro in cui il destinatario finale è stabilito.


Data della sentenza
2 ottobre 2014
Numero della causa
Causa C-446/13
Nome delle parti
Fonderie 2A
contro
Ministre de l’Économie et des Finances
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