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Giurisprudenza

Corte Ue, Iva sì o no sul biglietto
di ingresso al parco acquatico?

È l’interrogativo a cui hanno risposto i giudici comunitari chiamati a dirimere una controversia incentrata sulla interpretazione dell'articolo 132 della sesta direttiva

parco acquatico
La domanda di pronuncia pregiudiziale  verte sull’interpretazione dell’articolo 132, par. 1, lettera m) della direttiva Iva 2006/112/CEE, secondo cui sono esenti dal pagamento dell’Iva “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.
 
I termini della controversia
Nella fattispecie concreta, un Comune della Repubblica Ceca mette a disposizione, previo pagamento di un biglietto di ingresso, un parco acquatico comunale in cui è possibile esercitare alcune attività sportive. Da quanto risulta, nel parco non vi sono club o organizzazioni sportive che svolgano la loro attività e nemmeno scuole che lo utilizzano per l’educazione fisica.
 
Le due questioni pregiudiziali
In seguito alla controversia sorta tra il comune e l’amministrazione finanziaria della Repubblica Ceca in merito all’assoggettamento a Iva del prezzo di ingresso richiesto dal comune per l’accesso al parco acquatico comunale, l’autorità giurisdizionale competente ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE le seguenti questioni:
  • se le attività sportive non organizzate, non sistematiche o ricreative che possono essere svolte con tali modalità nel complesso di una piscina all’aperto possano essere considerate pratica dello sport o educazione fisica in base al menzionato articolo 132 della direttiva Iva;
  • nel caso di risposta affermativa, se la fornitura a titolo oneroso dell’accesso ad un complesso comprensivo di piscina all’aperto, che offra ai visitatori la possibilità di praticare attività sportive ed altri tipi di attività ricreative, debba essere considerata quale servizio strettamente connesso con la pratica dello sport e dell’educazione fisica e pertanto esente da Iva qualora sia fornito da un organismo senza fini di lucro e siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla medesima direttiva.
Le valutazioni della Corte    
Con riferimento alla prima questione sollevata la Corte rileva quanto segue: l’ambito applicativo dell’esenzione Iva recata dall’articolo 132 della direttiva deve essere interpretato restrittivamente, ponendosi l’esenzione come deroga al principio generale in base al quale l’Iva è riscossa per ogni prestazione effettuata a titolo oneroso dal debitore di imposta. Occorre pertanto valutare il contesto in cui le espressioni contenute nella disposizioni in parola sono contenute.
L’articolo 132, lettera m) è diretto alla pratica dello sport e dell’attività fisica in generale. Allo stesso modo, detta norma non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sia praticata a un  livello professionale e neppure che l’attività sportiva sia praticata in modo sistematico, organizzato o finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive. La ratio sottesa all’articolo 132 della direttiva Iva favorire alcune attività di interesse generale, vale a dire servizi direttamente collegati con la pratica sportiva prestati da enti senza fini di lucro a soggetti che praticano lo sport e, in tal senso, la norma mira a promuovere la pratica sportiva in ampi strati della popolazione.
Pertanto, una interpretazione della norma che limitasse l’ambito applicativo dell’esenzione alle sole attività sportive praticate in modo organizzato, sistematico o organizzato o finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive sarebbe contraria a tale obiettivo.
 
Le conclusioni della Corte
Ciò premesso, l’articolo 132 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva in base a tale disposizione.
Con riferimento alla seconda questione, per stabilire se un’ unica prestazione complessa debba essere considerata quale prestazione strettamente connessa con la pratica sportiva ai sensi dell’articolo 132 della direttiva Iva, pur comprendendo anche elementi estranei a tale connessione, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in cui l’operazione si svolge per rinvenire gli elementi caratteristici e identificare gli elementi predominanti.
L’elemento predominante deve essere determinato facendo riferimento al punto di vista del consumatore medio e tenendo conto dell’importanza qualitativa e non semplicemente quantitativa degli elementi che rientrano nell’esenzione prevista dall’articolo 132 della direttiva Iva.
Ciò premesso, se, come nel caso di specie, il biglietto di ingresso per il parco garantisce accesso a tutte le installazioni, a prescindere dal tipo di installazione effettivamente utilizzata, dalle modalità e dalla durata del suo utilizzo durante il periodo di validità del biglietto, tale circostanza costituisce un indizio fondamentale dell’esistenza di una unica prestazione indissociabile.
Secondo la Corte Ue l’articolo 132 della direttiva deve essere interpretato nel senso che l’accesso a un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non soltanto installazioni per l’esercizio di attività sportive ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. 
                                                                                                                           
 
Fonte:
Data della sentenza
21 febbraio 2013
Numero della causa
Causa C-18/12 
Nome delle parti
Město Žamberk
contro
Finanční ředitelství v Hradci Králové
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-iva-si-o-no-sul-biglietto-ingresso-al-parco-acquatico