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Giurisprudenza

Corte Ue: fuori dal campo Iva
la consulenza di un terzo alla Sic

Ai fini dell’esenzione vale il vincolo intrinseco tra l’attività della società e le prestazioni che raccomandano l’acquisto e la vendita di elementi patrimoniali

sede corte ue
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva Iva 77/388/CEE ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra una società di consulenza finanziaria  e l’Amministrazione finanziaria tedesca che si è detta contraria all’esenzione dall’Iva delle prestazioni di consulenza effettuate da tale società in favore di una società di investimento di capitali (SIC). L’articolo 13 della citata direttiva, al punto 6 della parte B, lettera d), prevede l’esenzione Iva per la gestione di fondi comuni di investimento come definiti dagli Stati membri.
 
Il protagonista della controversia
La società di consulenza finanziaria in questione si occupa della diffusione di informazioni e raccomandazioni di borsa, della prestazione di consulenza sull’investimento di strumenti finanziari e della commercializzazione di investimenti di capitali.
Detta società ha concluso un contratto con una SIC che gestiva sotto forma di fondo comune di investimento un fondo di investimento aperto al pubblico. La società si è impegnata a fornire consulenza alla SIC nella gestione degli elementi patrimoniali del fondo e a fornirle raccomandazioni sulla vendita di elementi patrimoniali sulla base di una costante analisi della situazione del fondo; la retribuzione della società per la sua consulenza avviene, in base ad apposita previsione contrattuale, su una percentuale calcolata sul valore medio mensile del fondo di investimento.    
L’Amministrazione finanziaria tedesca ha opposto un diniego alla richiesta formulata dalla società di consulenza di considerare esenti da Iva le prestazioni di consulenza fornite alla SIC come servizi esternalizzati di gestione di fondi comuni di investimento.
Ciò premesso, l’autorità giurisdizionale competente, investita della controversia fiscale, ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione: se per interpretare la nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento” ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6 della sesta direttiva, la prestazione di un gestore esterno di un fondo comune di investimento sia sufficientemente specifica e quindi esente da Iva soltanto qualora: a) esso svolga un’attività di gestione e non solo di consulenza o b) la prestazione, per sua natura, si differenzi da altre prestazioni sulla base di una peculiarità caratteristica ai fini dell’esenzione dall’imposta ai sensi della medesima disposizione o c) esso operi sulla base di una mandato ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE.
 
Le valutazioni della Corte
Il giudice  a quo chiede in sostanza se, e  a quali condizioni, le prestazioni di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari fornite da un terzo a una SIC rientrino nella nozione di gestione di fondi comuni di investimento ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva. Per essere considerate operazioni esenti, ai sensi del citato articolo 13, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni di investimento.
Per stabilire se le prestazioni di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari fornite da un terzo a una SIC rientrino nella nozione di gestione di fondi comuni di investimento, ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 13, occorre esaminare se il servizio di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari fornito da un terzo presenti un vincolo intrinseco con l’attività propria di una SIC, in modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune di investimento.
Le prestazioni con cui si rivolgono alla SIC raccomandazioni sull’acquisto e la vendita di elementi patrimoniali presentano un vincolo intrinseco con l’attività specifica di detta società.
Il fatto che le prestazioni di consulenza e di informazione fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo non osta a che esse rientrino nell’ambito di una nozione di gestione di un fondo comune di investimento.
Inoltre, il tenore letterale dell’invocato articolo 13 della direttiva non esclude in linea di principio che le gestione di fondi comuni  di investimento sia smembrata in diversi servizi distinti che possono rientrare nella nozione di gestione di fondi comuni di investimento e beneficiare dell’esenzione  anche qualora siano forniti da un gestore esterno  a condizione che ciascuno di detti servizi abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune di investimento.
Va altresì considerato, argomenta la Corte, che l’assoggettamento a Iva di servizi di consulenza in materia di investimento forniti da un terzo avrebbe l’effetto di favorire le società di investimento collettivo (SIC) che hanno consulenti propri in materia di investimenti a discapito delle SIC che decidessero di ricorrere  a terzi.
Infine, il fatto che il gestore esterno non abbia agito in esecuzione di un mandato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 85/611, non può incidere sulla inclusione delle prestazioni di consulenza e di informazioni fornire dal gestore esterno nella categoria dei servizi specifici rientranti nell’ambito delle attività di gestione di un fondo comune di investimento ai sensi dell’articolo 13 della sesta direttiva.
 
Le conclusioni della Corte 
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che l’articolo 13 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza  in materia di  investimento in valori mobiliari fornite da un terzo ad una SIC, gestore di un fondo comune di investimento rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni di investimento ai fini dell’esenzione prevista da tale norma, anche se il terzo non ha agito in esecuzione di un mandato secondo l’articolo 5 octies della direttiva 85/611.
 
 
 
Fonte:
Data della sentenza
7 marzo 2013
Numero della causa
Causa C-275/11 
Nome delle parti
GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
contro
Finanzamt Bayreuth
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