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Giurisprudenza

Corte Ue: contante non dichiarato,
ammenda ok ma senza esagerazioni

Sotto la lente degli eurogiudici la legge spagnola, in un caso di mancata comunicazione di denaro liquido non rilasciata da un cittadino cinese in transito nell’aeroporto di Madrid

Immediato sequestro del contante (100mila euro) meno il minimo per la sussistenza previsto dalla legge (mille euro) e, in seguito, una multa quasi pari all’importo confiscato.
La Corte di giustizia europea ha ritenuto sproporzionata l’ammenda prevista dalla legge spagnola per l’inosservanza dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio dello Stato, comminata in virtù anche delle aggravanti della mancata giustificazione della provenienza lecita della somma nonché dell’occultamento della stessa.

I fatti in causa
Nel 2014, un cittadino cinese registrava i propri bagagli all’aeroporto di Gran Canaria (Spagna) per un volo a destinazione Hong Kong (Cina), con scali a Madrid (Spagna) e Amsterdam (Paesi Bassi).
In occasione di un controllo effettuato durante lo scalo all’aeroporto di Madrid-Barajas, è emerso che i bagagli del cittadino contenevano un importo di circa 100mila euro in contanti, denaro che quest’ultimo aveva omesso di dichiarare, in violazione dell’obbligo imposto dalla normativa nazionale, di cui all’articolo 34, legge n. 10/2010.
 
Il procedimento amministrativo
La somma veniva sequestrata, previa detrazione di un importo pari a mille euro, corrispondente al minimo di sussistenza, ai sensi della suddetta legge.
Successivamente, il segretario generale del Tesoro e della politica finanziaria spagnolo, dipendente del ministero dell’Economia e della competitività, ha inflitto un’ammenda amministrativa di quasi 100mila euro al cittadino cinese, dopo aver rilevato, a titolo di circostanze aggravanti, l’importo elevato della somma non dichiarata, l’assenza di giustificazione dell’origine lecita del denaro contante, l’incoerenza delle dichiarazioni dell’interessato relative alla sua attività professionale ed il fatto che il denaro contante si trovasse in un luogo che indicava l’intenzione deliberata di occultarlo.
 
La vicenda giurisdizionale
Il soggetto sanzionato, quindi, proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro la descritta decisione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità, anche atteso che l’interessato non poteva, prima del suo arrivo sul territorio cinese, accedere al denaro che si trovava nei suoi bagagli, registrati all’aeroporto di Gran Canaria.
 
Le questioni pregiudiziali
La Corte superiore di giustizia di Madrid, allora, dopo aver sospeso il procedimento, ha proposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.
Si richiamano solo le prime due, atteso che la terza è stata dichiarata irricevibile:
  • se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che, per sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3 dello stesso regolamento, consente di infliggere una sanzione pecuniaria pari sino al doppio del valore degli strumenti di pagamento utilizzati
  • se l’articolo richiamato debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede come circostanze aggravanti dell’inadempimento dell’obbligo della dichiarazione la mancata dimostrazione dell’origine lecita degli strumenti di pagamento e l’incoerenza tra l’attività svolta dall’interessato e l’importo trasportato.
La sentenza della Corte
La Corte di giustizia, dichiarata ricevibile la prima, ha analizzato congiuntamente le due questioni pregiudiziali, poi decise nel merito.
Gli eurogiudici, anzitutto, osservano che il movimento di denaro contante di cui al procedimento principale deve essere considerato in uscita dall’Unione, dal momento che il cittadino cinese non poteva, prima del suo arrivo in Cina, accedere al denaro che si trovava nella sua valigia registrata all’aeroporto di Gran Canaria.
 
A questo proposito, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 deve essere interpretato, alla luce del diritto dell’Unione, nel senso che una persona fisica la quale, come il cittadino in questione, esce fisicamente dall’Unione con almeno 10mila euro in contanti è tenuta a dichiarare la somma trasportata alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale tale persona lascia fisicamente l’Unione.
Nel caso di specie, ritiene la Corte, dal momento che il cittadino orientale sarebbe dovuto uscire dal territorio dell’Unione dall’aeroporto di Amsterdam, esso era tenuto, in forza del richiamato regolamento, a dichiarare il denaro contante trasportato non alle Autorità spagnole, bensì a quelle olandesi.
 
Obblighi di dichiarazione e principio di proporzionalità
Tuttavia, ammettono i togati comunitari, il regolamento n. 1889/2005 non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che imponga altri obblighi di dichiarazione rispetto a quelli da esso previsti.
Ciò premesso, la Corte richiama gli articoli 65, paragrafo 1, lettera b) e 63, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale vieta – in maniera generale – le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e non pregiudica il diritto di questi ultimi di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali, a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, purché rispettino il principio di proporzionalità.
 
Sicuramente – constata la Corte – la lotta contro il riciclaggio di capitali, che si ricollega all’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico, costituisce un obiettivo legittimo tale da giustificare un ostacolo alle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
Ma il principio di proporzionalità si impone, non solamente per quanto concerne la determinazione degli elementi fondamentali di un’infrazione, ma anche riguardo alle norme relative all’entità delle sanzioni pecuniarie e alla valutazione degli elementi che possono essere presi in considerazione per la fissazione della sanzione.
 
Il giudizio sulla legge spagnola
Nella fattispecie in questione, anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di giustizia, i togati comunitari constatano che l’articolo 57, paragrafo 3, della legge n. 10/2010, come l’articolo 9 del regolamento n. 1889/2005, è inteso non a sanzionare eventuali attività fraudolente o illecite, bensì la violazione di un obbligo di dichiarazione.
Inoltre – conclude la Corte – anche se l’ammenda è calcolata tenendo conto di talune circostanze aggravanti, a condizione che esse rispettino il principio di proporzionalità, il fatto che il suo importo massimo possa raggiungere il doppio della somma di denaro contante non dichiarata e che, in ogni caso, come nella fattispecie, l’ammenda possa essere fissata a un importo corrispondente a quasi il 100% dello stesso eccede i limiti di quanto è necessario per garantire l’osservanza di un obbligo di dichiarazione.
 
Conclusioni
Gli articoli 63 e 65 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che l’inosservanza dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato è passibile di un’ammenda che può arrivare fino al doppio dell’importo non dichiarato.

 
Data della sentenza
31 maggio 2018
Numero della causa
Causa C-190/2017
Nome delle parti
Lu Zheng
contro
Ministerio de Economía y Competitividad

 
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