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Giurisprudenza

Corte Ue: su auto, moto in leasing,
registrazione sì discriminazione no

Al centro della controversia, esaminata dai giudici, le immatricolazioni di veicoli concessi in leasing a cittadini greci residenti sul territorio da parte di società non residenti

immatricolazione auto e moto
La Commissione europea ha chiesto alla Corte di Giustizia di verificare se la Grecia, introducendo differenze nel trattamento fiscale delle immatricolazioni di auto e moto concesse in leasing a cittadini greci ivi residenti ad opera di società non residenti, avesse leso i principi di non discriminazione e le fondamentali libertà di circolazione stabilite nei Trattati.
La legge greca imponeva, infatti, l'obbligo di pagare l'intero importo dell'imposta citata, indipendentemente dalla durata del leasing o di analogo contratto di affitto sui veicoli noleggiati da società di altri Paesi comunitari a differenza di quanto stabilito, con normativa certamente di favore, per le società residenti; per queste ultime l'imposta si calcolava in relazione alla durata d'utilizzo del veicolo.
La conseguenza applicativa primaria di tale normativa era una tassazione superiore a scapito degli operatori non residenti, con lesione al principio di libera circolazione dei servizi, tutelato espressamente dall'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
 
La fase pre-contenziosa
La Commissione inviava una lettera di diffida alla Grecia, segnalando la possibile incompatibilità di alcuni aspetti della legislazione fiscale dello Stato, in particolare gli articoli 121, 133 e 136 del codice doganale ellenico rispetto agli articoli 56 e 62 TFUE. Successivamente, la stessa proponeva ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia, ritenuto poi da quest’ultima fondato in fatto ed in diritto.
 
Il contenzioso nazionale
Nonostante la Commissione affermasse a chiare lettere che l’organizzazione dei sistemi fiscali nazionali dovesse risultare rispettosa dei principi fondamentali dell’Unione, la Grecia tentava di articolare le proprie difese sulla scorta del criterio di differenziazione ed adeguatezza.
La Repubblica ellenica riteneva che la situazione degli operatori residenti in relazione all' imposta in esame non fosse comparabile e, trattandosi di posizioni differenti, non sarebbe stato corretto riferirsi al principio di non discriminazione; al contrario, il criterio di ragionevolezza avrebbe imposto di trattare in maniera differente situazioni diverse tra di loro. L’articolo 4 Tfue, tra l'altro, vincola l’Unione e le sue istituzioni (Commissione compresa) a rispettare l’identità nazionale dei singoli Stati membri, compresa la sovranità che gli stessi esercitano in materia tributaria. Ciò, a maggior ragione, in virtù del fatto che la specifica materia della tassazione degli autoveicoli non è stata ancora armonizzata a livello comunitario.
 
La decisione
La Corte di giustizia si mostra di diverso avviso, ritenendo che la normativa greca comporti un’indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi, avendo l’effetto di ridurre il valore e "l'appeal" dell'operazione di leasing automobilistico effettuata da una società estera rispetto ad una residente sul territorio greco.
Prevedere l’applicazione di una tassazione collegata alla durata del noleggio solo in favore degli operatori nazionali, imponendo - invece - a quelli esteri una tassazione "integrale" ed indifferente al tempo di utilizzo effettivo del veicolo è operazione discriminatoria, come tale non giustificata, alla luce della sostanziale omogeneità delle situazioni in raffronto.
Tutto ciò  considerato, secondo gli eurogiudici, non sussistono cause di giustificazioni rilevanti ex art. 65 TFUE, trattandosi di situazioni analoghe, oggettivamente paragonabili e non dettate da motivi di interesse generale; pertanto, la Grecia è invitata a rimediare normativamente al citato stato di fatto.
 
Conclusioni
La tassa di immatricolazione può essere riconosciuta sulle autovetture concesse in leasing provenienti da un altro Stato membro; è, tuttavia, essenziale che lo Stato membro ove l’autovettura è di fatto impiegata tenga conto dell'effettiva durata dell’utilizzo del veicolo sul proprio territorio, al fine sia di consentire all’utilizzatore un margine temporale sufficiente per esplicare le citate formalità, sia di evitare discriminazioni, a fronte della fruizione di un servizio sostanzialmente analogo.
   

Data della sentenza
14 gennaio 2016
Numero della causa
C-66/2015
Nome delle parti
  • Commissione europea
            contro
  • Repubblica Ellenica  
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