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Giurisprudenza

Conciliazione della snc:
il socio non può nulla

Secondo i giudici d'appello emiliani, se non presenta eccezioni personali, la definizione della controversia dell’impresa estende il proprio esito sull'avviso di accertamento a carico dell’associato

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La Ctr di Bologna ha statuito che la conciliazione fuori udienza, stipulata fra ufficio e società di persone, ex articolo 48 del Dlgs n. 546/92, con la quale le parti prestino acquiescenza alla pronuncia di primo grado, ha effetto di giudicato esterno nei confronti del separato giudizio di appello instaurato da uno dei soci, attesa l'unitarietà dell'attività impositiva che fonda la rettifica.
Questi i contenuti della sentenza n. 1137, depositata il 16 ottobre 2020.

Fatti e processo di primo grado
La controversia trae origine da un accertamento effettuato dall'ufficio nei confronti di una snc, da cui scaturiva un atto impositivo sia nei confronti della società, sia, in via automatica, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, nei confronti di ciascuno dei cinque soci, con ricalcolo del loro reddito di partecipazione derivante dal reddito accertato a carico della società, per la loro quota sociale.
Tutti i contribuenti ricorrevano avanti alla Ctp di Ravenna, contestando gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti.
Il Collegio provinciale, senza riunire i ricorsi, con riferimento all'impugnativa della società, accoglieva parzialmente l'impugnazione, riducendo l'importo dell'accertamento; con riferimento all'impugnativa dei cinque soci, dando atto della definizione della causa principale, rideterminava in riduzione e in via consequenziale il maggior reddito di partecipazione societaria a favore di ciascuno dei soci.

La vicenda conciliativa successiva
La sentenza della Ctp ravennate, relativa all'accertamento dei confronti della società, veniva impugnata in via principale dalla contribuente e in via incidentale dall'ufficio.
Anche le cinque sentenze dei medesimi giudici, relative all'accertamento nei confronti dei soci, venivano impugnate in via principale dai contribuenti e in via incidentale dall'Amministrazione finanziaria, per motivi del tutto analoghi rispetto a quanto argomentato nella causa principale.
Dopo la proposizione dei predetti appelli, contribuente e ufficio effettuavano, ex articolo 48 del Dlgs n. 546/1992, una conciliazione fuori udienza in relazione alla controversia principale intercorrente tra la società e l'Amministrazione finanziaria, decidendo di prestare reciproca acquiescenza alla sentenza emessa dalla Ctp di Ravenna, che aveva rideterminato la pretesa impositiva.
Nessuno specifico accordo, invece, veniva raggiunto tra i cinque soci e l'Agenzia, relativamente alle pronunce del Collegio provinciale, riguardanti gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 5 del Tuir.

Decisione dei giudici emiliani
La Ctr di Bologna conferma la decisione di primo grado, rigettando l'appello principale del contribuente e l'appello incidentale dell'Amministrazione finanziaria.
In primo luogo, osserva che la controversia relativa all'accertamento a carico della società è stata definita con sentenza passata in giudicato, atteso che la pronuncia di primo grado è stata appellata in via principale e incidentale, ma, dopo la proposizione dell'appello, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo prestando reciproca acquiescenza alla pronuncia, che così è divenuta res iudicata.
Detta statuizione, quindi, deve fare stato, quale giudicato esterno, anche nel giudizio in esame.

Giurisprudenza di riferimento
Infatti, continua la Ctr, ribadito che l'avviso di accertamento impugnato scaturisce dall'accertamento emesso nei confronti della società, il giudicato “formatosi in favore della società, ripercuote i suoi effetti anche nei confronti dei soci, alla luce del consolidato principio per cui nella controversia relativa all'accertamento del reddito da partecipazione societaria, quando la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle accampate dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità (per mancata integrazione del contraddittorio) verificatosi in quel giudizio, ma anche l'identico vizio specularmente riscontrabile nel giudizio relativo al socio, e manifesta la sua efficacia in quest'ultimo, nei limiti del dictum sull'unico accertamento”, e ciò in ragione “dell'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica” (cfr Cassazione n. 13293/2017; 22942/2015; 3565/2010).
Pertanto, osserva il Collegio regionale, nel contenzioso promosso dalla società erano litisconsorti necessari i singoli soci, e, quindi, si sarebbe dovuta disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 546/92 o la riunione con le cause promosse dai soci ex articolo 29 del Dlgs n. 546/92, ciò che non è invece stato fatto.
Tuttavia, chiosano i giudici emiliani, il giudicato formatosi su tale contenzioso copre il vizio della mancata partecipazione al giudizio dei soci ed estende a questi ultimi l'esito su quello che è, e resta, un “unico accertamento”, non avendo i soci formulato alcuna eccezione personale diversa da quelle proposte dalla società.

Unicità dell'accertamento e giudicato esterno
D'altronde, evidenzia la Ctr, che si trattasse di un unico accertamento e che l'accertamento effettuato nei confronti della società dovesse vincolare la posizione dei soci, era stato ammesso dalle stesse parti del processo in esame, atteso che i contribuenti avevano riconosciuto come il giudizio sull'appello della società riverberasse i suoi effetti sulla posizione fiscale di ciascun socio, atteso che le posizioni dovessero essere trattate unitariamente.
Pertanto, inferisce il Collegio regionale, in base alla teorica del giudicato esterno, in questa sede vi è l'efficacia espansiva della decisione effettuata nell'ambito del contenzioso promosso dalla snc e definito con sentenza della Ctp di Ravenna divenuta definitiva (cfr, per la teorica del giudicato esterno in ambito tributario, Cassazione, sezioni unite, n.13916/2006).
Le conseguenze di una simile prospettazione sono che l'accertamento operato dall'Agenzia nei confronti della società deve essere ridotto nei termini indicati dalla sentenza di prime cure, passata in giudicato, e l'accertamento così rimodulato deve essere tenuto presente ai fini della imputazione ai soci, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, del reddito di partecipazione derivante dal reddito accertato a favore della società.
Un diverso esito - si può aggiungere in ultima analisi - ossia di consentire al socio di criticare una posizione cristallizzata, quale la vicenda accertativa a carico della società, costituirebbe un evidente vulnus prima che a qualsivoglia disposizione tributaria, al superiore principio ordinamentale di non contraddizione.

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