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Giurisprudenza

La citycard venduta al turista,
ai fini Iva, è un “buono multiuso”

La cessione non può essere considerata una “fornitura di un servizio unitario”, tenuto conto dei diversi modi di utilizzo e dei differenti operatori che intervengono

stoccolma

La citycard può essere voucher ai fini Iva. Non influisce sulla qualifica di “buono” la circostanza che la card turistica, a causa della sua validità limitata, non consenta a un consumatore medio di usufruire di tutti i servizi proposti. È in sintesi quanto afferma la Corte di giustizia europea, in merito a una controversia che contrappone l’amministrazione fiscale svedese a una società (causa C-637/2020, depositata il 28 aprile 2022)

La vicenda
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30-bis della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione tributaria svedese a una società in ordine al trattamento fiscale da applicare ad uno strumento commercializzato da quest’ultima sotto forma di carta denominata citycard.
L’impresa commercializza la carta per i turisti che visitano Stoccolma.
Il voucher conferisce al suo titolare il diritto di usufruire, per una durata limitata e fino a un certo importo, di alcune attrazioni turistiche come siti di interesse o musei. Offre, inoltre, accesso ad alcuni servizi di trasporto di persone, quali tour effettuati con autobus e alcuni battelli, e visite organizzate da altri prestatori.
Alcuni di questi servizi sono soggetti a Iva mentre altri ne sono esenti.
Il titolare utilizza la carta come mezzo di pagamento per accedere o utilizzare un servizio e non versa alcun supplemento, poiché il titolo è semplicemente registrato tramite un lettore concepito a tal fine.
In attuazione di un contratto stipulato con la società, il prestatore del servizio riceve, successivamente, da parte dell’impresa, per ogni ingresso o utilizzo, un corrispettivo pari a una percentuale del prezzo normalmente previsto. Il prestatore non è tenuto a concedere più di una volta al titolare del ticket di usufruire dei suoi servizi. La società non garantisce alcun numero minimo di visitatori. Se viene raggiunto il limite di valore della carta stessa, quest’ultima non può più essere utilizzata dal suo titolare.
Ciò premesso, la questione che è scaturita è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, una questione, con cui si chiede, in sostanza, se l’articolo 30-bis della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, possa costituire un “buono” ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 1, della direttiva, anche se, a causa della stretta validità temporale, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti e, in caso affermativo, se un tale strumento possa costituire un “buono multiuso”, ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 3, di detta direttiva.

Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza, per cui ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, osserva che occorre determinare a quali condizioni uno strumento possa essere qualificato come “buono”, alla luce della formulazione dell’articolo 30-bis, punto 1, della direttiva Iva.
Secondo tale disposizione, un “buono” è uno strumento che contiene un obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale, poi, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.
Occorre, quindi, verificare, da un lato, se un tale strumento contenga l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e, dall’altro, se tale strumento o la relativa documentazione precisino quali sono i beni da cedere o i servizi da prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori.
Come risulta dalla formulazione della diposizione, che contiene la congiunzione “e”, le due condizioni sono cumulative.
Nel caso di specie, tali due condizioni sembrano essere soddisfatte, circostanza che spetterà, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.
La Corte Ue non condivide l’argomento addotto dall’amministrazione tributaria, in base al quale la carta non può costituire un “buono” in quanto un consumatore medio sarebbe nell’impossibilità di usufruire di tutti i servizi proposti, tenuto conto della durata di validità limitata della carta.
Al riguardo, precisa che, dalla definizione di “buono” enunciata all’articolo 30-bis, punto 1, della direttiva Iva non emerge che la durata di validità della carta o la possibilità di usufruire di tutti i servizi in essa proposti sarebbero elementi rilevanti al fine di qualificare tale carta come “buono”, ai sensi di tale disposizione.
Inoltre, l’emissione di uno strumento quale il titolo oggetto della controversia non può essere qualificato come “fornitura di un servizio unitario”, tenuto conto della diversità dei servizi proposti e degli operatori economici terzi che intervengono in qualità di prestatori.
Una tale qualifica porterebbe a imporre un’aliquota d’imposta unica a servizi quali i trasporti o gli ingressi al museo, che sono soggetti ad aliquote Iva diverse o che sono esenti dall’imposta. La suddetta qualifica potrebbe anche condurre a una doppia imposizione dei servizi, nonostante la direttiva 2016/1065 avesse lo scopo di evitarla.
In simili circostanze, sembra possibile qualificare la carta come “buono” ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 1, della direttiva Iva.
Inoltre, per quanto riguarda la qualifica della carta come “buono multiuso”, ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 3, della direttiva Iva, la Corte Ue osserva che la nozione riveste una portata residuale.
Infatti, tutti i buoni diversi dai buoni monouso costituiscono “buoni multiuso”, conformemente a tale disposizione. Di conseguenza, si deve verificare, anzitutto, se la carta rientri nella nozione di “buono monouso” prevista dal punto 2 dello stesso articolo.
Coerentemente con quest’ultima disposizione, il buono è “monouso” se al momento della sua emissione sono noti il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce e l’Iva dovuta su tali beni o servizi.
Nel caso in commento, dalla decisione di rinvio emerge che la carta consente l’accesso a diverse prestazioni di servizi, che sono soggette ad aliquote Iva diverse o esenti dall’imposta, e che è impossibile prevedere in anticipo quali siano le prestazioni scelte dal turista che ha acquistato il voucher. Inoltre, l’imposta dovuta sui servizi non è conosciuta al momento dell’emissione della card, il che esclude che venga qualificata come “buono monouso”.
Di conseguenza, dal momento che, fatta salva la menzionata verifica sulla sussistenza delle due condizioni, tale carta può costituire un “buono”, essa dovrebbe essere qualificata come “buono multiuso”, ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 3. Il suo trattamento fiscale dovrà essere stabilito alla luce dell’articolo 30-ter, paragrafo 2, nonché dell’articolo 73-bis della direttiva.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto precisato, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 30-bis della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un “buono”, ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 1, di tale direttiva, anche se, a causa della durata di validità limitata, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti. Si tratta, inoltre, di un “buono multiuso”, in quanto l’Iva dovuta su tali servizi non è nota al momento della sua emissione di quest’ultimo.
 
Data sentenza
28 aprile 2022

Numero sentenza
causa C 637/2020

Nome parti
Skatteverket

contro

DSAB Destination Stockholm AB

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