Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Cessione e sentenza: atti distinti
e distinte modalità di tassazione

Niente confusione tra la decisione del tribunale che impone il rispetto di quanto promesso nel rogito e l’effetto pratico, ovvero la transazione del bene, che essa ha prodotto

testo alternativo per immagine
Non sussiste alternatività con l’Iva e si applica l’imposta di registro in misura proporzionale a una sentenza costitutiva, con la quale è stata trasferita la proprietà di un immobile, promesso in vendita con un preliminare rimasto inadempiuto, anche se il cedente è un contribuente Iva e sussistono le condizioni per assoggettare la cessione (avvenuta entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori) a imposta sul valore aggiunto.
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 5978 del 25 marzo 2015.
 
I fatti
In forza di sentenza costitutiva (ex articolo 2932 cc), con la quale il tribunale di Messina dava atto dell’integrale pagamento del prezzo pattuito dal signor X, venivano a prodursi gli effetti del contratto non concluso per inadempimento del venditore.
Il contribuente, quindi, acquistata una porzione di edificio in costruzione dal promittente alienante, esercente ditta individuale d’impresa costruttrice, registrava la sentenza e, successivamente, impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’ufficio gli aveva chiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Non contestava, il ricorrente, che l’unità acquistata per la somma complessiva di 55.519 euro (già 107.500 lire) era stata realizzata dall’impresa artigiana venditrice, secondo quanto previsto dal preliminare di compravendita a suo tempo sottoscritto tra le parti, che prevedeva, tra l’altro, a carico dell’acquirente “ogni e qualsiasi onere, spese e tasse, comprese Iva”, relative e consequenziali alla promessa di vendita.
A suo parere, l’atto era illegittimo in quanto non teneva conto del fatto che la compravendita era attratta al regime Iva, trattandosi di cessione del fabbricato da parte dell’impresa costruttrice.
 
I giudici di merito hanno respinto il ricorso e confermato la sentenza di primo grado.
In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che, in assenza di prova dell’avvenuta emissione della fattura, l’acquirente doveva essere assoggettato all’imposta proporzionale di registro, non potendosi prendere in considerazione i diversi effetti per il venditore imprenditore.
 
Non dandosi per vinto, il signor X ha impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione, lamentando violazione degli articoli 2, 4, 6 e 21 del Dpr 633/1972, dell’articolo 40 del Dpr 131/1986, dell’articolo 10, comma 2 del Dlgs 347/1990 e nota all’articolo 1, tariffa allegata. Secondo il ricorrente, aveva errato il giudice regionale, poiché, in violazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro e, dunque, in violazione del principio del divieto di doppia imposizione, aveva ritenuto che l’acquirente dovesse essere assoggettato a imposta proporzionale di registro, non avendo la cedente impresa costruttrice emesso la fattura di vendita.
 
La Corte, ritenendo il motivo infondato, lo ha rigettato e ha affermato che “l’imposta proporzionale di registro è stata richiesta su sentenza di natura costitutiva, avente effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto…” (Cassazione, 5978/2015).
 
Osservazioni
Se una delle parti del preliminare di compravendita immobiliare è inadempiente e l’altra, avendo adempiuto ovvero offrendosi di farlo, può chiedere al giudice di pronunciare una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
La sentenza emessa (ex articolo 2932 cc) produce gli stessi effetti del contratto definitivo, trasferendo la proprietà del bene alla parte adempiente del preliminare e rientra nella previsione dell’articolo 8, lettera a), tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986: si applica, quindi, l’imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, non potendo rientrare la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte in alcuna delle ipotesi che legittimano la sottoposizione dell’atto giudiziario a tassazione in misura fissa. Ma non basta.
 
I giudici di legittimità hanno precisato che l’imposta di registro in misura fissa è esclusa anche se il cedente è un soggetto Iva.
Diversamente da come prospettato dal contribuente, nonostante la cessione immobiliare sia soggetta a Iva, non trova applicazione il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, quale desumibile dall’articolo 40, del Dpr 131/1986 (l’imposta di registro è dovuta in misura fissa “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”).
 
Il citato principio di alternatività è operativo solo se lo stesso atto è soggetto contemporaneamente alle due imposte. Ciò che non si è verificato nella fattispecie esaminata, nella quale gli atti imponibili sono due e cioè la cessione immobiliare e la registrazione della sentenza.
Al riguardo, infatti, la Cassazione ha sottolineato che a essere assoggettata a Iva era la cessione del bene in sé e il promittente acquirente aveva già interamente corrisposto il prezzo, comprensivo del relativo tributo, pur non essendo seguita fatturazione da parte del costruttore venditore.
 
Oggetto della tassazione con l’imposta proporzionale di registro (e le conseguenti imposte ipotecaria e catastale) era, invece, la sentenza del tribunale, in forza della quale si era verificato l’effetto traslativo della proprietà del cespite che avrebbe dovuto conseguire all’atto definitivo di compravendita non concluso per inadempimento del venditore (Cassazione, 23038/2014 e 17586/2012).
 
In conclusione, i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che, pur essendo conforme a diritto il dispositivo della pronuncia impugnata, la motivazione doveva essere corretta (ex articolo 384 cpc), in quanto aveva giustificato il rigetto dell’appello proposto dal contribuente sulla base di una circostanza (mancata prova dell’avvenuta emissione della fattura da parte dell’imprenditore che aveva già incassato il prezzo di vendita, comprensivo d’Iva, per la porzione d’immobile promessa in vendita) reputata irrilevante dal ricorrente.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/cessione-e-sentenza-atti-distinti-e-distinte-modalita-tassazione