Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Case e auto. Basta il possesso per il “sintetico”

La disponibilità dei beni costituisce una presunzione legale di capacità contributiva

aula cassazione
Il possesso e la manutenzione dell’auto e della casa consente all’ufficio finanziario di determinare sinteticamente un reddito imponibile maggiore di quello valutato in modo analitico. In particolare, la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare legale, ai sensi dell’articolo 2728 cc. E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14367 del 29 giugno 2007, con la quale è stato affermato che il giudice tributario, accertata l’esistenza di una capacità contributiva, è tenuto a valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

Occorre preliminarmente accennare a quelli che sono, in tema di accertamento e controlli, i poteri degli uffici finanziari. (in tema di idoneità dell’avviso di accertamento, cfr Ctr Bari, sezione terza, 13 febbraio 2007, n. 4). Questi ultimi possono, per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, inviare, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, Dpr n. 600 del 1973, questionari ai contribuenti al fine di richiedere dati e notizie di natura specifica ai fini dell’accertamento. Il successivo articolo 38, comma 4, del medesimo Dpr, consente all’ufficio finanziario, nel caso in cui il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello attribuibile al contribuente in base a elementi di fatto, di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base del contenuto induttivo di tali elementi e circostanze(1).

Nel caso portato al vaglio della Suprema corte, il contribuente aveva impugnato l’accertamento sintetico, emesso, ai fini Irpef e Ilor, sulla base del possesso di una residenza principale e della disponibilità di auto e benzina di 17cv.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la sentenza era stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, attesa l’incongruità del reddito dichiarato, insufficiente a giustificare il mantenimento, nello stesso anno, dell’auto e della casa.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione del citato articolo 38, sotto il profilo della regolarità procedurale dell’accertamento, atteso che l’ufficio avrebbe notificato un questionario relativamente ad anni di imposta precedenti a quello in contestazione, ledendo il suo diritto alla difesa.

I giudici di legittimità hanno specificato preliminarmente che il mancato invio del questionario non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinati ai presupposti di cui all’articolo 38. Avallando, poi, le motivazioni a cui erano pervenuti i giudici dell’appello, hanno affermato che, in tema di accertamento, il citato articolo 38, comma 4, consente all’ufficio finanziario di determinare in modo sintetico un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica, attesa la presenza di elementi e circostanze di fatto certi che presuppongono la disponibilità di un reddito.
La disponibilità di beni come gli autoveicoli, nonché quella di residenze principali o secondarie, intendendo con ciò non solo la proprietà dei medesimi ma anche l’esborso, a vario titolo, di spese per il loro mantenimento, rappresentano presunzioni di capacità contributiva che la legge riconosce come legali (articoli 2728 cc).

Il giudice tributario, accertata la presenza di “specifici indicatori di capacità contributiva” indicati dall’ufficio, non ha il potere di togliere a detti elementi la qualità presuntiva contributiva che la legge prevede, ma può solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr Cassazione, 30 settembre 2005, n. 19252).

NOTE
1. Cassazione, 11 gennaio 2006, n. 327. In tema di accertamento sintetico in presenza di dati certi e incontestati non è consentito richiedere una motivazione specifica dei criteri adottati per pervenire alla poste di reddito fissate in via sintetica, atteso che esse, proprio per fondarsi su parametri fissati invia generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione secondo il principio stabilito dall’articolo 3, comma 2, legge n. 241 del 1990.
Cassazione, 23 ottobre 2000, n. 13976. Quando l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’accertamento sintetico (specificando gli indici di ricchezza), il provvedimento di rettifica del reddito è legittimo, non essendo richiesto che il medesimo sia preceduto dal riscontro analitico della congruenza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente.



 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/case-e-auto-basta-possesso-sintetico