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Giurisprudenza

"Caro" privé: senza l'Iva,
sul tavolo non si balla

Per i togati di legittimità, alla prestazione accessoria all'intrattenimento, consistente nella somministrazione di alimenti e bevande, è applicabile l'Iva nella misura ordinaria e non ridotta

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La Corte di cassazione ha stabilito che la prestazione consistente nell'intrattenimento dei clienti, utilizzando somministrazione di alimenti e bevande da parte di ballerine, svolta in una saletta privata, è imponibile ai fini Iva nella misura ordinaria e non ridotta. Questo il contenuto dell'ordinanza n. 9975, depositata il 14 aprile 2021.

Fatto e processo di merito
La vicenda originava da un avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva, notificato ad una srl lombarda, che impugnava l'atto impositivo avanti alla Ctp di Cremona.
I primi giudici accoglievano il ricorso, ma la sentenza veniva parzialmente riformata dalla Ctr Lombardia, che concordava in parte con le doglianze espresse dall'Agenzia delle Entrate, avanzate nel proprio gravame.
In particolare, il Collegio di seconde cure riformava la decisione di primo grado in relazione all'aliquota Iva applicabile alle prestazioni di intrattenimento di ballerine, con i clienti, in salette private.
La vertenza, quindi, finiva avanti alla Corte di cassazione, a seguito di ricorso dell'Amministrazione finanziaria.

Decisione
La suprema Corte osserva che la Ctr ha motivato in modo ampio e dettagliato sul parziale accoglimento in relazione all'applicazione di una maggiore aliquota per Iva relativa alle prestazioni di intrattenimento delle ballerine con i clienti in salette private, ma ha omesso ogni motivazione sul parziale rigetto - in relazione all'attendibilità delle risultanze dell'accertamento analitico-induttivo sui ricavi presuntivi della contribuente - dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria.
Invero, continuano i togati di nomofilachia, dopo aver premesso di condividere la decisione dei giudici di prime cure relativamente alla violazione in materia di applicazione delle aliquote Iva, il giudice di appello si è soffermato sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di intrattenimento delle ballerine con i clienti in salette private, rispetto alle quali le prestazioni di somministrazione di bevande ed alimenti assumerebbero un carattere meramente accessorio, per concludere nel senso dell'applicazione alle medesime dell'aliquota Iva nella misura del 20%, anziché del 10 per cento.
Quindi, conclude la Corte, nessuna argomentazione è stata spesa con riguardo alle ragioni della conferma della decisione di prime cure in ordine all'accertamento analitico-induttivo sui ricavi presuntivi della contribuente, rispetto al quale l'Amministrazione finanziaria aveva formulato le censure riportate e trascritte nel ricorso per cassazione.
Dalle considerazioni che precedono, deriva l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia.

Conclusioni
La motivazione della sentenza in commento ci permette, in questa sede, di richiamare la prassi dell'ufficio (cfr. risoluzione n. 81/2007) che, in materia affine, ha osservato che l'attività di lap dance, che consiste in una peculiare forma di ballo erotico, svolto in appositi locali con l'utilizzazione di esecuzioni musicali normalmente non dal vivo, non è indicata espressamente né nell'elenco delle attività di intrattenimento, di cui alla Tariffa allegata al Dpr n. 640/1972, né nell'elenco delle attività spettacolistiche, di cui alla Tabella C, allegata al Dpr n. 633/1972.
La distinzione tra intrattenimento e spettacolo, va premesso, non è di poco momento ed ha precise ricadute nella disciplina fiscale.
Se l’intrattenimento, infatti, richiede la partecipazione attiva all’evento da parte del fruitore/cliente, lo spettacolo comporta prevalentemente una partecipazione passiva da parte dello spettatore.
Ebbene, le attività di intrattenimento sono soggette all’applicazione del regime speciale Iva ex articolo 74, comma 6 Dpr n. 633/1972, salvo opzione per il regime ordinario mentre le attività di spettacolo sono soggette ad Iva secondo i criteri ordinari, sebbene con peculiarità.

Intrattenimento, spettacolo e consumazioni: disciplina Iva
Ciò premesso, la prassi richiamata si occupa del trattamento tributario delle consumazioni connesse alle prestazioni di intrattenimento e spettacolo.
In questo senso, l'articolo 74-quater, comma 6-bis Dpr n. 633/1972 prevede che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".
Con circolare n. 28 del 4 agosto 2006, prosegue la prassi testé richiamata, è stato precisato che in forza della predetta norma "le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l'intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all'aliquota ordinaria pari al 20 per cento propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo". La predetta circolare n. 28 ha chiarito, altresì, che l'articolo 74-quater, comma 6-bis richiamato si applica "sia nelle ipotesi in cui l'ingresso nelle discoteche o nelle sale da ballo sia gratuito, sia nelle ipotesi in cui venga imposto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, in sostanza sia nel caso in cui venga adottata la formula «ingresso libero e consumazione obbligatoria», sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria".

Ciò premesso, la sentenza in commento si è pedissequamente attenuta al disposto legislativo di riferimento, come interpretato anche dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, nel senso che, posto che le prestazioni di somministrazione di bevande e alimenti assumevano un carattere meramente accessorio rispetto alle prestazioni di intrattenimento, quali erano qualificabili quelle in questione, svolte dalle ballerine con i clienti, alle prime era stata correttamente applicata l'aliquota Iva ordinaria del 20% anziché del 10 per cento.

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