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Giurisprudenza

All’impresa estinta succedono i soci.
E il processo prosegue il suo corso

La Consulta conferma la decisione dalle sezioni unite della Corte di cassazione: non è sufficiente chiudere l’attività per mettere una pietra sui rapporti giuridici pendenti

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Dopo le sezioni unite della Cassazione, anche la Corte costituzionale si è pronunciata in merito agli effetti da attribuirsi, dopo la riforma del diritto societario, alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
La Consulta, con l’ordinanza 198 del 17 luglio, ha, infatti, dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2495 del codice civile e 328 del cpc nella parte in cui non prevedono che, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza di un contenzioso, “il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata sino alla formazione del giudicato”.
Tale mancanza, unitamente all’impossibilità di individuare un successore nel processo in caso di estinzione della società, comporterebbe per il giudice rimettente la violazione di numerosi parametri costituzionali compreso, tra gli altri, il diritto di difesa.
 
Per il giudice delle leggi, invece, la questione è inammissibile, in quanto la tenuta costituzionale del sistema è garantita in via interpretativa riconducendo la fattispecie, come già prospettato dalla Corte di cassazione, a un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, per cui alla società succedono i soci.
L’estinzione della società cancellata dal registro in pendenza di giudizio determina, quindi, un evento interruttivo del processo ai sensi dell’articolo 299 cpc, con possibilità di prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci ex articolo 110 cpc.
 
Il caso
La Corte di appello di Milano, nel corso di un giudizio civile nel quale una società di persone si era cancellata dal registro delle imprese dopo la sentenza di primo grado, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2495 cc e 328 cpc.
Secondo i giudici milanesi, infatti, la novella legislativa dell’articolo 2495 cc, determinando, in caso di cancellazione, l’estinzione immediata della società indipendentemente dall’esistenza di rapporti non definiti, violerebbe molteplici parametri costituzionali, stante l’impossibilità di identificare un successore nel processo in corso.
 
Per i giudici di secondo grado, in particolare, verrebbero in tal modo violati i seguenti articoli della Costituzione:
  • articolo 3, per la diversità di trattamento nel processo a seconda che sia parte una persona fisica o una società
  • l’articolo 24, poiché sarebbe rimessa a una delle parti, attraverso un semplice atto formale di cancellazione, la possibilità di sottrarsi alle proprie obbligazioni
  • l’articolo 11, dato che l’attore che ha convenuto in giudizio la società sarebbe costretto a instaurare un nuovo giudizio ripercorrendo gradi già esauriti.
La decisione della Corte costituzionale
Per la Consulta, la questione è inammissibile, essendo possibile attribuire alle norme censurate un’interpretazione adeguatrice e conforme al dettato costituzionale.
A tal fine, il giudice delle leggi richiama espressamente, dimostrando di condividere l’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione con le sentenze a sezioni unite 6070 e 6071 (vedi articolo “Cancellazione dal registro. Per i redditi rivolgersi ai soci”), secondo cui, se l’estinzione della società avviene in pendenza di giudizio, il processo prosegue da o nei confronti dei soci.
 
Anche per la Consulta, quindi, è possibile applicare l’articolo 110 cpc, poiché “tale disposizione contempla, infatti, non solo la “morte” (come tale riferibile alle persone fisiche) ma altresì qualsiasi “altra causa” per la quale la parte venga meno e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo”.
Conseguentemente, “se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 cpc e segg. con possibile successiva eventuale interruzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci”.
 
Tale principio, pur espresso in relazioni a controversie civilistiche, troverà inevitabile applicazione anche nel processo tributario, come peraltro già affermato dalla Cassazione con sentenza 7676/2012.
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