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Giurisprudenza

Ai fini della tassazione diretta e indiretta rileva il domicilio

Non è sufficiente, dunque, trasferire all'estero la propria residenza anagrafica

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Nel caso in cui il contribuente, pur avendo trasferito all'estero la propria residenza anagrafica, abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio, intendendo per tale - secondo la definizione contenuta nell'articolo 43 del codice civile - la sede dei propri interessi economici, sociali e morali, i proventi conseguiti vanno ivi assoggettati a tassazione.
Sulla base di tale assunto, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, con sentenze depositate tra maggio e luglio 2005 (dalla numero 52 alla numero 55 del 19/04/2005, sezione n. 11, depositate il 17/05/2005 e dalla numero 79 alla numero 82 del 15/03/2005, sezione n. 4, depositate il 12/07/2005), ha ritenuto legittimi gli atti impositivi con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, in relazione alle annualità dal 1995 al 1998, imponibile ai fini Iva e imposte dirette, a carico di un contribuente esercente attività di sportivo professionista che aveva trasferito nel Principato di Monaco la propria residenza anagrafica, ma mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.

Le fattispecie processuali
In materia di Iva, la controversia, dal contenuto analogo per ognuna della annualità oggetto di recupero, nasce dagli atti con cui l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni dal 1995 al 1998, ritenendo il contribuente il reale percettore di somme derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati per il tramite di una società di diritto olandese.

In particolare, l'ufficio ha ritenuto fittizia l'interposizione della suddetta società olandese, la quale, pur figurando quale parte dei contratti di sponsorizzazione (per effetto della presunta cessione alla stessa del diritto di sfruttamento mondiale dell'immagine del contribuente e di gestione dell'attività agonistica), aveva un ruolo di assoluto secondo piano, essendo il contribuente l'effettivo e diretto contraente dei contratti siglati. L'attività del contribuente, vero "dominus" dei contratti che, peraltro, firmava personalmente, possedeva, secondo l'ufficio, i caratteri della professionalità e abitualità, con la conseguenza che i proventi ritratti andavano assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

E ciò anche se il contribuente in esame aveva trasferito a Montecarlo la propria residenza anagrafica. In materia di Iva, infatti, ciò che rileva ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi è il domicilio del professionista, intendendo per tale, secondo quanto dispone l'articolo 43 del codice civile, il luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei propri affari e interessi. Nel caso di specie, secondo l'ufficio, il contribuente in parola risultava domiciliato in Italia, luogo in cui intratteneva i rapporti familiari, possedeva una villa eletta a proprio ritiro nei limiti degli impegni agonistici o ancora siglava i contratti di sponsorizzazione.

In maniera analoga, in tema di imposte dirette la controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere il recupero delle imposte dovute - per le annualità dal 1995 al 1998 - in relazione ai compensi percepiti dal contribuente per la sua attività di sportivo - professionista e non dichiarati per via del trasferimento della residenza anagrafica nel Principato di Monaco.
In particolare, l'ufficio, basandosi sul contenuto dell'articolo 2, comma 2, del Dpr n. 917/1986, in base al quale "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile", ha ritenuto il contribuente fiscalmente residente in Italia, per il fatto di aver mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio, nonostante il trasferimento all'estero della residenza anagrafica.

E ciò sulla base dei seguenti elementi ritenuti sufficientemente idonei a dimostrare tale tesi:

  1. la titolarità di ben cinque conti correnti intrattenuti presso un Istituto bancario italiano, interessati negli anni oggetto di accertamento da numerose movimentazioni per importi tutt'altro che modesti
  2. la disponibilità di una villa (acquistata per interposta società), nella quale il professionista si recava con una certa abitualità, ma che tuttavia asseriva averla solamente in locazione e per una porzione della villa stessa. A tal fine, l'Amministrazione finanziaria ha smentito tale circostanza attraverso il rinvenimento di una contabile relativa al prelevamento, da parte dello sportivo, della somma necessaria al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, che, come noto, è imposta che non grava sul conduttore, ma sul proprietario dell'immobile.

A seguito di tali contestazioni e dei conseguenti atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, lo sportivo ricorreva presso le Commissioni tributarie.

La posizione della Commissione tributaria regionale
Investita delle suddette problematiche, la Commissione regionale dell'Emilia Romagna ha ritenuto legittima e condivisibile la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate circa la collocazione in Italia della residenza fiscale del contribuente e la conseguente assoggettabilità nel territorio dello Stato dei proventi ritratti dalla professione di sportivo, tanto sotto il profilo dell'imposizione diretta, che in materia di imposta sul valore aggiunto.

A giudizio del Collegio, infatti, i dati di fatto forniti dall'ufficio (titolarità e movimentazione di conti correnti, disponibilità/proprietà di un immobile nel territorio dello Stato) risultano idonei ad accreditare nei fatti l'intenzione del contribuente di mantenere in Italia il proprio domicilio, nonostante il trasferimento della residenza anagrafica nel Principato di Monaco e la comprovata presenza fisica nel territorio monegasco in talune occasioni. Il contribuente, infatti, non ha saputo offrire elementi concreti tali da mettere in discussione la tesi dell'Amministrazione finanziaria, fondata su elementi e dati giudicati dai giudici gravi, precisi e concordanti.

Va, pertanto, ritenuto legittimo, concludono i giudici, l'operato dell'ufficio che, qualificando il contribuente come residente fiscale, ha determinato, sulla base di evidenze documentali quali estratti conto bancari, fatture emesse a fronte di prestazioni agonistiche e contratti di sponsorizzazione stipulati per il tramite di società utilizzate come schermo sociale, imponibile da recuperare a tassazione sia ai fini delle imposte dirette, che sotto il profilo Iva.

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