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Giurisprudenza

Ai fini della notifica dell'atto rileva la conoscibilità

Va assicurata l'effettiva tutela del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo

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La notifica dell'atto alla controparte deve fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo realizzabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario devono essere ispirate a un criterio di effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (articolo 111, Costituzione).
Quanto sopra è contenuto nell'ordinanza n. 458 delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 21 ottobre 2004, depositata il 13 gennaio 2005 (ordinanza di natura interlocutoria, in quanto è stata ordinata la rinnovazione della notifica), con la quale i giudici di legittimità hanno esaminato il caso della notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice processuale civile, affermando che questa deve intendersi perfezionata con il compimento della spedizione della raccomandata e fornendo importanti principi sul corretto momento di notificazione dell'atto.

La sezione tributaria della Corte di cassazione aveva ritenuto in precedenza che sull'inesistenza e sulla nullità della notificazione dell'atto esistesse un contrasto giurisprudenziale. Con l'ordinanza in argomento, i giudici di legittimità hanno ritenuto che tale contrasto non sussiste, in quanto i due orientamenti hanno a oggetto due modalità diverse di notificazione: il primo riguarda le notificazioni degli atti effettuate mediante il servizio potale, mentre il secondo attiene a quelle eseguite ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.

La questione rimessa all'esame delle Sezioni unite ha riguardato la notifica di un ricorso effettuata ai sensi del citato articolo 140 c.p.c., il quale prevede che, nei casi in cui la consegna dell'atto da notificare non possa avvenire per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone a ricevere, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune, affigge avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gli dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Per tale fattispecie, è stato chiesto se la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, ovvero se, nell'ipotesi di notifica del ricorso per cassazione ex articolo 140 c.p.c. eseguita con il compimento di tutte le formalità prescritte da detta norma, possa determinare l'inesistenza o la nullità della notificazione.

Partendo proprio dall'esame del contenuto di detta norma, la giurisprudenza ha evidenziato che la notificazione si perfeziona - dopo il deposito dell'atto nella casa comunale e la conseguente affissione del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario - con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata, senza che rilevi, ai fini del perfezionamento, la consegna della raccomandata o l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto notificato (vd. Cassazione 20 febbraio 2004, n. 3389; 20 novembre 2000, n. 14986; 29aprile 1999, n. 4307).

Com'è noto, se la notifica non può aver luogo mediante la consegna diretta al destinatario, per irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia da parte delle persone espressamente indicate dalla legge (articolo 139, comma 2, c.p.c.), la notificazione si esegue mediante deposito della copia presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio, con l'avvertimento al destinatario, che deve essere dato per raccomandata, senza che risulti rilevante l'effettiva consegna di quest'ultima al destinatario ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata.

Su quest'ultimo punto, la Corte di cassazione ha affermato che la notificazione ai sensi del citato articolo 140 c.p.c. deve intendersi perfezionata alla luce della procedura dianzi descritta (Cassazione 5 novembre 1981, n. 5825), in ottemperanza alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalle quali discende che le predette formalità sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In tema di notificazioni a mezzo posta, la stessa Corte costituzionale, per effetto del principio affermato dalla sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha stabilito che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo posta o mediante altre modalità di trasmissione, deve ritenersi perfezionata per il notificante al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento solo alla data di ricezione dell'atto. Tale principio ha carattere generale e trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta sia eseguita dal difensore della parte (Cassazione, III sezione civile, 14 maggio 2003, n. 709, depositata il 19 gennaio 2004).

Con tale sentenza, la Corte delle leggi ha affermato che nell'ordinamento giuridico è rinvenibile una regola di diritto positivo che fissa il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della fase del procedimento di notificazione degli atti. In particolare, gli effetti della notificazione a mezzo posta(1) devono essere ricollegati, per il soggetto che esegue la notifica, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle disposizioni di legge, ossia al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Pertanto, il momento di perfezionamento della notificazione rimane quello della data di ricezione dell'atto convalidata dall'avviso di ricevimento, data da cui decorrono i termini imposti allo stesso destinatario.

La notifica di un atto processuale, almeno quando esso deve compiersi entro un determinato termine, si perfeziona per il proponente nel momento in cui l'atto viene preso in consegna dall'ufficiale giudiziario che "... funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato". Trattasi di una regola valida per ogni tipo di notifica di un atto processuale civile, quale che sia la modalità di trasmissione posta in essere, ivi compresa quella effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale (Cassazione, 15 gennaio 2002, n. 382).

Un successivo pronunciamento della Corte costituzionale ha ribadito la validità di tale principio, in cui emerge appunto che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (sentenza n. 28 del 2004).

Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, per le notificazioni eseguite ai sensi del già citato articolo 140 c.p.c., nel rispetto del termine di impugnazione del ricorso per cassazione, basta che l'atto venga consegnato all'ufficiale giudiziario entro tale termine, atteso che le formalità previste dal citato articolo 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (Cassazione 4 maggio 2004, n. 8447)(2).

In ambito tributario, si evidenzia, in tema di notificazioni, l'articolo 16 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, che opera una distinzione tra l'istituto della comunicazione e quello della notificazione. La prima viene eseguita mediante avviso della segreteria della commissione direttamente alla parte processuale, la quale è tenuta a rilasciarne ricevuta; in alternativa, è possibile la spedizione a mezzo posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento. La notificazione viene invece eseguita mediante l'intermediazione necessaria svolta dall'ufficiale giudiziario o da un messo comunale: per questa è richiesto il rilascio o la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. In particolare, il comma 2 di tale disposizione prevede una disciplina speciale sia per il contribuente che per gli organi dell'Amministrazione finanziaria, richiamando le norme del codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti) e facendo salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 del medesimo decreto.

Com'è noto, il legislatore, con il Dlgs n. 546 del 1992, ha introdotto nel giudizio tributario diversi istituti tipici del processo civile, includendo, con alcune eccezioni per la materia tributaria, anche la proceduta di notificazione degli atti di cui agli articoli 137 e seguenti del c.p.c., così come previsto dal citato articolo 17.
Occorre evidenziare che nella prassi la forma di notificazione più frequente è costituita dalla notifica a mani proprie, in cui si ha coincidenza tra i soggetti del consegnatario e destinatario dell'atto e che può avvenire in qualunque parte del territorio dove opera l'ufficiale giudiziario(3).

Nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità, prendendo atto dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale circa il perfezionamento della notifica dell'atto al momento della consegna dello stesso da parte dell'ufficiale giudiziario, hanno affermato che il consolidamento di tale effetto per il notificante dipende comunque dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, restando ancorato tale perfezionamento al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario o "perviene nella sua sfera di conoscibilità". Infatti, allorché non si tratti di stabilire la scadenza di un termine per il notificante, ma di fissare la data di scadenza di una successiva fase processuale, deve farsi riferimento anche al momento in cui l'atto si è perfezionato per il destinatario dell'atto.

A tale riguardo, l'ordinanza evidenzia che "in un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate a un criterio di effettività, come effettiva deve essere la tutela del contraddittorio".

I giudici di legittimità, dopo la fissazione del principio sopra esposto, hanno esaminato la procedura di notificazione dell'atto ai sensi del citato articolo 140 c.p.c., rilevando che la consegna della copia conforme dell'atto viene eseguita dall'ufficiale giudiziario con il deposito nella casa del comune in cui la notifica deve avere luogo. Come si è visto, uno degli adempimenti della procedura dettata dall'articolo 140 c.p.c. è rappresentato dalla spedizione della raccomandata, essendo diretta a disciplinare un effetto legale tipico agli effetti della conoscibilità e il cui compimento perfeziona la notificazione nei confronti del destinatario.

Per quanto precede, la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata non è priva di rilevanza, come si legge nell'ordinanza, atteso che da esso risulta per quale motivo il destinatario non ha ricevuto la notifica (assenza, incapacità, rifiuto a ricevere da parte delle persone abilitate). Tale adempimento, che il legislatore ha espressamente previsto nella formulazione della disposizione in argomento, perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Pertanto i giudici di legittimità, nell'evidenziare che la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto deve ritenersi eseguita con il compimento della spedizione della raccomandata, hanno stabilito che la sua mancata allegazione provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della medesima ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.


NOTE:
1 Campeis - De Pauli, "Il manuale del processo tributario", Cedam, 2002, pag. 113.

2 E. Di Giacomo, "La notifica dell'atto di appello può avvenire a mani proprie del contribuente" in "Il Fisco" n. 8/2004, pagg. 1116 e seguenti.

3 E. Di Giacomo, "La notifica dell'atto si perfeziona con la consegna all'ufficiale giudiziario" in FISCOoggi del 29/9/2004


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