L’entità degli incrementi è, come negli anni passati, dello 0,15% per l’Irap e dello 0,30% per l’addizionale Irpef. Si tratta di una variazione automatica prevista dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009: una misura introdotta con lo scopo di ripianare il “buco” finanziario causato dalla spesa sanitaria, quando l’ammontare delle perdite raggiunge determinati limiti.
Considerato che entro novembre i contribuenti sono chiamati a calcolare e versare il secondo o unico acconto 2014 delle imposte dirette, compreso quello Irap, l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato, spiega ai molisani come determinare l’importo dovuto tenendo conto della maggiorazione dell’aliquota.
Meccanismo degli acconti in breve
A tal proposito, ricordiamo le misure degli acconti. Infatti, se a pagare è una persona fisica soggetta a un Irpef superiore a 51,65 euro (al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze), l’anticipo è pari al 100% dell’imposta dichiarata quest’anno, da corrispondere in una o due rate, in dipendenza dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, quando l’acconto non supera 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro e cioè: il 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), il restante 60% entro il 30 novembre.
Per le società di persone l’acconto è esclusivamente quello Irap, perché l’Irpef è versata dai singoli soci.
Tanto premesso, veniamo al dunque, vale a dire come i contribuenti Irap del Molise dovranno effettuare il calcolo. Questi i due procedimenti:
- il metodo storico, considerando quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2013 già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali
- il metodo previsionale, prendendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.
La variazione sull’aliquota relativa all’addizionale regionale del Molise, invece, riguardando i redditi dell’anno in corso, si farà sentire dal 2015. Fanno eccezione i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso del 2014. I loro sostituti d’imposta, infatti, devono trattenere l’ammontare dell’addizionale regionale 2014 in sede di conguaglio, oltre a quello delle rate residue dell’addizionale 2013, applicando l’aliquota maggiorata del 2,03 per cento.