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Schede Paese

Uganda

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva, mentre quella sui redditi delle imprese è proporzionale con un'aliquota pari al 30%

bandiera uganda

L’Uganda è uno Stato dell'Africa orientale, con capitale Kampala. Le lingue ufficiali sono l'inglese e lo swahili. Il Paese, analogamente a quasi tutta l'Africa, ha visto, in epoca recente, una rapida crescita demografica. Da un punto di vista istituzionale, l'Uganda è una repubblica presidenziale. Quasi il 75% della popolazione ugandese è di religione cristiana. Sotto il profilo macroeconomico, il Pil nominale pro capite per l’anno 2018 era pari a 643 dollari Usa e la valuta locale è lo scellino ugandese (UGS). L’Uganda è membro della Comunità dell'Africa orientale (EAC) e del Mercato Comune dell'Africa Orientale e Meridionale (COMESA).
 
Il sistema fiscale
Il sistema fiscale ugandese prevede due diversi tipi di imposta: le imposte dirette e le imposte indirette. Le imposte dirette si riferiscono ai redditi delle persone fisiche, tassate in modo progressivo, e delle persone giuridiche, tassate in modo proporzionale, mentre le imposte indirette riguardano i consumi e prevedono una tassazione proporzionale.
 
La tassazione delle persone fisiche
L'imposta sul reddito delle persone fisiche concerne coloro che sono residenti in Uganda e coloro che sono residenti all’estero per la porzione di reddito prodotta nel territorio dello Stato. Una persona fisica è considerata residente qualora ricorra uno dei seguenti requisiti:
possiede un’abitazione in Uganda;

  • è fisicamente presente sul territorio nazionale per più di 183 giorni nel corso di un anno solare; abbia una propria sede rappresentativa in Uganda;
  • è presente nel Paese per un periodo medio superiore a 122 giorni durante un periodo d’imposta ed in ciascuno dei 2 periodi d’imposta precedenti;  
  • è un dipendente o ufficiale di governo in servizio all'estero durante l'anno fiscale.

L’imponibile è determinato cumulando tutti i redditi percepiti (quali salario, stipendio, rendite, provvigione, bonus, compensi in natura, indennità, premi e quanto percepito al termine dell’attività lavorativa). Alcuni redditi sono esenti, come, ad esempio: le pensioni, gli emolumenti corrisposti a coloro che lavorano nelle forze armate e nella polizia, ed il valore delle proprietà acquisite per donazione, lascito, legato ed eredità. Sono, inoltre, previste delle deduzioni per ridurre il reddito imponibile, come in caso di contributi erogati a favore di enti caritatevoli ed associazioni, che comunque non possono eccedere il 5% dell’imponibile.

Le aliquote applicabili alle persone fisiche residenti sono le seguenti:

REDDITO IMPONIBILE (in UGS)                    ALIQUOTA MARGINALE
Fino a 2.820                                                                        0%
Da 2.820 a 4.020                                                               10%
Da 4.020 a 4.920                                                               20%
Da 4.920 a 120.000                                                          30%
Da 120.000                                                                        40%
Importi in migliaia di scellini

Le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche non residenti sono le seguenti:

REDDITO IMPONIBILE (in UGS)                    ALIQUOTA MARGINALE
Da 0 a 4.020                                                                       10%
Da 4.020 a 4.920                                                                20%
Da 4.920 a 120.000                                                           30%
Da 120.000                                                                         40%
Importi in migliaia di scellini

I capital gains concorrono a formare il reddito imponibile e, pertanto, sono assoggettati ad aliquota progressiva prevista dallo scaglione di competenza del contribuente. Dividendi, interessi e royalities sono sottoposti ad una ritenuta ordinaria del 15%. Esistono delle eccezioni: i dividendi, in specifici casi, possono essere assoggettati ad una ritenuta del 10% e chi eroga gli interessi non è obbligato ad eseguire la ritenuta in qualità di sostituto d’imposta. Per i soggetti passivi non residenti, inoltre, può essere prevista l’applicazione di aliquote più favorevoli, se lo Stato di residenza fiscale del percettore ha sottoscritto con l’Uganda una convenzione contro le doppie imposizioni.

La tassazione delle persone giuridiche
L’aliquota dell’imposta sul reddito sulle persone giuridiche residenti e per le branch di società estere è proporzionale e pari al 30%. La base imponibile, per le entità residenti, è rappresentata dai redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito prodotto sul territorio nazionale.

Le branch sono assoggettate ad un ulteriore tributo pari al 15% dell’eventuale reddito rimpatriato per ogni periodi d’imposta, determinato in base alla forumal  A +(B-C) -D, in cui:

  • A rappresenta l’attivo netto all’inizio del periodo d’imposta;  
  • B rappresenta il profitto netto del periodo;
  • C rappresenta il costo impositivo del periodo d’imposta in esame;
  • D rappresenta l’attivo netto alla fine del periodo d’imposta.


I soggetti passivi dell’imposta in questione sono tutte le entità residenti che prestano servizi ed esercitano attività commerciali sul territorio dello Stato. Una persona giuridica è considerata residente se:

  • è costituita secondo la legge dello Stato dell’Uganda;
  • ha gli organi di controllo ed il management nel Paese;
  • svolge il maggior numero di operazioni nel territorio della Repubblica dell’Uganda durante il periodo di imposta considerato.

L’ordinamento tributario dell’Uganda riconosce la deduzione dei costi correlati al perseguimento dell’oggetto sociale dell’impresa se concorrono le seguenti condizioni: devono esserci delle spese o una perdita; le spese o la perdita devono essere state sostenute durante il periodo di imposta considerato; la spesa deve essere stata sostenuta in quanto inerente all’attività dell’impresa con l’obiettivo di produrre parte di reddito che concorra al profitto lordo. Sono deducibili le quote di ammortamento dei beni utilizzati dalla società. Le aliquote previste sono riassunte nella tabella seguente.
 

BENE ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO
Computer; 40%
Automobili e pullman con capacità di passeggeri inferiori a 30, veicoli con una capacità di trasporto di meno di 7 tonnellate; costruzioni e apparecchiature che sono in movimento per monitorare la Terra. 35%
Pullman con capacità di passeggeri maggiori di 30; trattori, macchinari utilizzati per attività manifatturiere o minerarie; veicoli con una capacità di trasporto superiore a 7 tonnellate. 30%
Locomotive; vagoni ferroviari; aerei; navi,  attrezzature per l’ufficio ed ogni altro cespite non incluso in altre nomenclature. 20%


È possibile dedurre interessi passivi se dovuti a fronte di debiti contratti per la produzione di reddito d’impresa. Inoltre, è prevista la possibilità di dedurre contributi caritatevoli erogati a favore di enti religiosi, educativi, associazioni sportive ed organizzazioni sindacali ed altre associazioni simili; tuttavia la donazione non può eccedere il 5% del reddito imponibile. Le perdite maturate nell’esercizio dell’attività sono riportabili in avanti senza limiti di tempo e possono essere scomputate dai futuri imponibili, mentre non è previsto il riporto all’indietro.
I capital gains sono inclusi nel reddito imponibile. In genere, dividendi, interessi e royalties sono inclusi nella materia imponibile ordinariamente tassata all’aliquota del 30%; tuttavia questi redditi possono essere assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ad una aliquota del 15%. Infine, con particolare riferimento alla percezione dei dividendi, se l’erogatore è una società posseduta direttamente o indirettamente almeno al 25% del percettore, il dividendo è esente.

L’Imposta sul Valore Aggiunto
Introdotta il 1° luglio 1996, l’imposta sul valore aggiunto colpisce il consumatore finale dei beni e servizi e assoggetta ad imposta le importazioni di beni e le forniture di beni e servizi operate nel territorio dello Stato. L’aliquota ordinaria è pari al 18%. Alcune operazioni sono assoggettate ad aliquota zero, ad esempio le cessioni di beni destinati alle esportazioni, medicinali, materiale didattico, sementi, fertilizzanti, pesticidi, il noleggio di aerei, motori aerei, motori di scorta, parti di ricambio di aeri e conservazione dell’equipaggiamento. Alcuni servizi non sono imponibili, quali servizi medici, veterinari, dentistici, finanziari, assistenziali, assicurativi, religiosi, educativi e funebri.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo di imposta si estende dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche le quali, tuttavia, possono richiedere, con apposita istanza inoltrata all’autorità competente, una diversa decorrenza, purché la durata sia 12 mesi.
Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione entro 6 mesi decorso il termine del periodo di imposta cui essa si riferisce. I soggetti passivi non residenti non hanno l’obbligo di inoltrare il modello di dichiarazione, come anche gli impiegati che ricevono mensilmente emolumenti che subiscono una ritenuta alla fonte ad opera del datore di lavoro, se questo reddito rappresenta l’unico reddito imponibile. Inoltre, nessun obbligo dichiarativo è imposto ai soggetti che sono inquadrati negli scaglioni con aliquota pari a 0%. I versamenti vanno realizzati in quattro acconti entro l’ultimo giorno di ogni trimestre del periodo di imposta. Ogni acconto è pari al 25% dell’imposta dovuta stimataper il periodo d’imposta. Eventuale eccessi di pagamenti potranno essere richiesti a rimborso ovvero utilizzati come crediti in compensazione per futuri debiti tributari.
Le persone giuridiche hanno l’onere di presentare una prima dichiarazione decorsi sei mesi dall’inizio del periodo di imposta ed una seconda dichiarazione entro il dodicesimo mese. L’acconto è pari al 50% dell’imposta dovuta. Il saldo è dovuto entro il sesto mese dell’anno successivo al periodo di imposta di competenza e, entro il medesimo periodo, deve essere trasmessa anche il modello dichiarativo definitivo.

Capitale: Kampala
Lingua ufficiale: inglese e swahili
Moneta: scellino ugandese (UGS).
Forma istituzionale: repubblica presidenziale.

Relazioni internazionali
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) l'Uganda è stato confermato tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.
Tra Italia e Uganda sono inoltre in vigore:
l’accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo (firmato a Roma il 12 dicembre 1997, in vigore dal 24 settembre 1999);
la convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con protocollo aggiuntivo (firmata a Kampala il 6 ottobre 2000, ratificata il l 18 novembre 2005);
il memorandum di intesa sull’istituzione di una commissione mista sugli investimenti (firmato a Roma il 12 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 22 dicembre 1997).

aggiornamento: agosto 2019

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