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Ucraina

Risale al 2004 l'introduzione, nell'ambito dell'imposta sui redditi, della flat tax ovvero un’imposta caratterizzata da una sola aliquota che oggi è del 15%

bandiera ucraina
Le principali imposte e tasse sono l’imposta sul reddito delle società, delle persone fisiche, sul valore aggiunto, oneri sociali e contribuzioni obbligatorie, le accise, l’imposta sulla proprietà immobiliare, la tassa di proprietà per i veicoli a motore, i dazi sulle importazioni. Altre imposte meritevoli di menzione sono i diritti per lo sfruttamento delle risorse petrolifere e affini, la tassa sull’estrazione di risorse naturali, la tassa per la salvaguardia ambientale e, infine, la tassa sulle licenze per l’esercizio del commercio al dettaglio. Le autorità locali hanno inoltre facoltà discrezionale di applicare 16 diversi tipi di imposte locali. Dal primo gennaio 2012, le persone fisiche e giuridiche (inclusi non residenti) che possiedono immobili residenziali sono soggetti a un'imposta equivalente a un salario minimo, calcolato, al primo gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle dimensioni della proprietà.

La tassazione sul reddito delle persone fisiche
Per quanto riguarda le imposte sui redditi in Ucraina è stata introdotta dal 2004 la flat tax, cioè un’imposta caratterizzata da una sola aliquota che oggi è del 18%.
Le persone fisiche ucraine e straniere sono considerate residenti in Ucraina, a fini fiscali, se sono state presenti fisicamente nel Paese per un periodo di non meno di 183 giorni nell’arco di un anno solare. I residenti sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione al reddito complessivo, maturato anche al di fuori dell’Ucraina. I non residenti sono soggetti a tassazione soltanto sul reddito prodotto in Ucraina, come, per esempio, i compensi percepiti da una società o i proventi di proprietà ubicate in Ucraina. Nel caso di reddito derivante da interessi, dividendi o royalties, è soggetto per i non residenti a una aliquota del 15% con ritenuta alla fonte. 

La tassazione sul reddito delle persone giuridiche
La legge ucraina, in materia di imposta sulle società, fa preliminarmente una netta distinzione tra società ucraine ed estere, a seconda del luogo ove esse risultino avere la propria sede legale. Mentre per le prime il calcolo dell’imposta avviene sul reddito complessivo, generato attraverso le varie attività svolte sia in Ucraina che all’estero, per le società straniere viene preso in considerazione soltanto il reddito prodotto in Ucraina attraverso una propria stabile organizzazione. L’aliquota è unica ed è del 18%. Sono poi previsti regimi speciali di tassazione per società operanti nel settore assicurativo e agricolo che implicano l'applicazione di aliquote inferiori.
Ai fini societari in Ucraina trovano applicazione i principi contabili ucraini. La normativa vigente è in linea con gli standard internazionali IFRS ma vi sono differenze in alcuni settori. Il bilancio deve essere comunque elaborato su base trimestrale. Le società quotate in Borsa, gli istituti di credito e alcune particolari tipologie di società, indicate espressamente in un decreto governativo, sono tenute a redigere i bilanci secondo le regole internazionali IFRS. Dal 1° gennaio 2012, peraltro, è data facoltà alle aziende di scegliere tra la redazione del bilancio secondo la normativa interna o optare per le regole IFRS.
 
L’imposta sul valore aggiunto 
Sia per le attività produttive che per le attività commerciali, l’Iva è calcolata sulla differenza tra l’Iva incassata dalle vendite e l’Iva pagata sugli acquisti. Tutti i ricavi derivanti dalla fornitura di beni, servizi o da prestazioni d’opera sono soggetti all’Iva, ivi comprese le importazioni. L’Iva si presume come incassata o alla data della fornitura o a quella in cui il pagamento è stato ricevuto, a seconda di quale sia avvenuta per prima. La legge distingue quattro tipi di operazioni: operazioni soggette all’aliquota ordinaria Iva; operazioni non soggette a Iva o non imponibili (principalmente tutte le operazioni che si riferiscono all’export di beni e servizi); operazioni fuori campo Iva come conferimenti di beni in conto capitale, canoni leasing, canoni di locazione, premi assicurativi, la maggior parte dei servizi bancari, operazioni di borsa ecc; operazioni esenti da Iva come servizi educativi, culturali e artistici, ospedalieri, servizi collegati alla privatizzazione ed alcuni servizi nel settore dei mass media.
L'aliquota standard è del 20% applicata alle forniture domestiche, beni importati e servizi ausiliari. Un' aliquota ridotta del 7% è applicata a prodotti farmaceutici. Beni e servizi esportati ausiliari sono soggetti ad aliquota zero nominale. Ai fini Iva, poi, rientrano tra i servizi ausiliari quelli inclusi nel valore in dogana delle merci importate ed esportate.

Le accise
L’ accisa è una tassa indiretta, dovuta su determinati prodotti o merci sottoposti a monopolio, ed è inclusa nel prezzo del prodotto o della merce. Le merci e i prodotti soggetti ad accise sono: bevande alcoliche, tabacchi e prodotti a base di tabacco, autoveicoli di importazione, carburanti, ruote per autoveicoli, gioielleria e altro. Le aliquota delle accise sono uniformi su tutto il territorio ucraino. Per i veicoli di trasporto l’accisa è calcolata sulla capacità del serbatoio e non è dovuta per prodotti esportati in valuta estera.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
Tutte le aziende che abbiano una loro stabile organizzazione in Ucraina devono presentare la propria dichiarazione trimestrale, entro 40 giorni di calendario dalla scadenza di esso. Entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione si dovrà provvedere al pagamento dell’imposta relativa. I soggetti stranieri che abbiano terminato la propria attività in Ucraina, sono tenuti a presentare una dichiarazione finale alle competenti autorità. Perché un bene possa essere considerato "esportato" e, conseguentemente, non soggetto a Iva, deve passare fisicamente le frontiere doganali dell’Ucraina. A tale proposito è necessario poter fornire prova documentale. Per poter usufruire dell’esenzione Iva per servizi "esportati" devono sussistere due condizioni: la prima richiede che l’utilizzatore sia un non-residente, la seconda che il servizio stesso venga utilizzato all’estero. Di seguito si riporta una lista di servizi che possono essere considerati come resi o utilizzati all’estero: servizi resi in relazione a contratti di leasing e di spedizione di aeroplani, navi e shuttle; cessione all’estero di brevetti, marchi e licenze; servizi di comunicazione internazionali; vendita di beni in negozi duty-free.
Sono considerati soggetti a Iva le persone fisiche e giuridiche che abbiano avuto, in un periodo di dodici mesi, un volume di affari, ai fini Iva, superiore a 300mila Uah nell'arco di dodici mesi; gli importatori di beni, servizi o prestazioni di lavoro; le persone fisiche e giuridiche che svolgano attività di commercio in contanti, indipendentemente dal volume di affari. Ogni soggetto che rientri in una delle categorie soggette a Iva deve registrarsi presso il locale ufficio imposte, sia i soggetti ucraini che gli stranieri, nel caso in cui svolgano attività commerciale o produttiva in Ucraina. 
Il periodo di riferimento per il pagamento dell’Iva può essere mensile o trimestrale. Nel primo caso la dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del mese di riferimento, nel secondo caso entro 40 giorni dall’ultimo giorno del trimestre di riferimento. L’Iva è pagabile entro 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione. Dal 1° gennaio 2012, le fatture con Iva devono essere registrate presso il registro elettronico tenuto dalle autorità fiscali. La registrazione è obbligatoria se l'importo dell'Iva in fattura supera i 10.000 UAH.
L’esportatore ha diritto al rimborso dell’Iva per transazioni che sono esenti, entro 30 giorni dalla relativa richiesta alle autorità competenti (si deve produrre la seguente documentazione: dichiarazione doganale, copia dell’ordine di pagamento). 





Capitale: Kiev
Lingua: ucraino
Moneta: hryvnia (UAH)
Forma di governo: repubblica presidenziale
Rapporti con l'Italia: Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, firmata il 26 febbraio 1997 ed entrata in vigore il 25 febbraio 2003 (G.U. n.70 del 25 marzo 2003); accordo tra il governo italiano e quello dell’Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, stipulato a Roma il 2 maggio 1995 (GUCE n. 100 del 2 maggio1997).
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) l'Ucraina è stata confermata tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.






Fonti di informazione:
Global Property Guide
Amministrazione fiscale






aggiornamento: agosto 2017 (per aliquote fiscali) 





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