Il territorio spagnolo è costituito dalla Spagna continentale, le Isole Baleari, le Canarie e le enclave di Ceuta e Melilla in Marocco. In particolare, il territorio dello Stato comprende 17 comunità autonome e 2 città autonome, previste nella Costituzione spagnola del 1978,0 indipendenti, costituite nel 1983, che godono di ampi poteri, anche impositivi.
La tassazione delle persone fisiche
I soggetti passivi ai fini fiscali sono le persone fisiche residenti in Spagna per almeno 183 giorni in un anno e coloro che hanno il centro dei propri interessi vitali ed economici nel territorio dello Stato. La tassazione di questi soggetti avviene sui redditi ovunque prodotti secondo il worldwide principle; mentre i soggetti passivi non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi realizzati nel territorio dello Stato.
L’imponibile è costituito da due categorie reddituali, distintamente regolamentate e ciascuna assoggettata ad imposta progressiva per scaglioni: i redditi derivanti da investimenti (che includono, fra gli altri, dividendi, interessi e plusvalenze) e i redditi generali (che includono, fra gli altri, salario, stipendio, pensione, onorario e provvigioni ed ogni reddito non qualificabile come investimento).
I redditi generali sono tassati sommando l’imposta statale e l’imposta della comunità autonoma, entrambe strutturate secondo sistemi progressivi che presentano diversi scaglioni e aliquote. Per il periodo di imposta 2023, sono rappresentati di seguito i sistemi progressivi statale e delle comunità più significative per numero di abitanti ed economia.
IMPOSTA STATALE | |
Reddito imponibile | Aliquota |
Fino a 12.450 | 9,5% |
Da 12.451 a 20.200 | 12% |
Da 20.201 a 35.200 | 15% |
Da 35.201 a 60.000 | 18,5% |
Da 60.001 a 300.000 | 22,5% |
Oltre 300.000 | 24,5% |
Importi espressi in unità di euro
ANDALUSIA | |
Reddito imponibile | Aliquota |
Fino a 13.000 | 9,5% |
Da 13.001 a 21.000 | 12% |
Da 21.001 a 35.200 | 15% |
Da 35.201 a 60.000 | 18,5% |
Oltre 60.000 | 22,5% |
Importi espressi in unità di euro
ISOLE BALEARI | |
Reddito imponibile | Aliquota |
Fino a 10.000 | 9,5% |
Da 10.001 a 18.000 | 11,75% |
Da 18.001 a 30.000 | 14,75% |
Da 30.001 a 48.000 | 17,75% |
Da 48.001 a 70.000 | 19,25% |
Da 70.001 a 90.000 | 22% |
Da 90.001 a 120.000 | 23% |
Da 120.001 a 175.000 | 24% |
Oltre 175.000 | 25% |
Importi espressi in unità di euro
VALENZIA | |
Reddito imponibile | Aliquota |
Fino a 12.000 | 9% |
Da 12.001 a 22.000 | 12% |
Da 18.001 a 32.000 | 15% |
Da 30.001 a 42.000 | 17,5% |
Da 48.001 a 52.000 | 20% |
Da 70.001 a 62.000 | 22,5% |
Da 90.001 a 72.000 | 25% |
Da 120.001 a 100.000 | 26,5% |
Da 120.001 a 150.000 | 27,5% |
Da 150.001 a 200.000 | 28,5% |
Oltre 200.000 | 29,5% |
Importi espressi in unità di euro
CATALOGNA | |
Reddito imponibile | Aliquota |
Fino a 12.450 | 10,5% |
Da 12.451 a 17.707,2 | 12% |
Da 17,708,2 a 21.000 | 14% |
Da 21.001 a 33.007 | 15% |
Da 33.008 a 53.407,2 | 18,8% |
Da 53.408,2 a 90.000 | 21,5% |
Da 90.001 a 120.000 | 23,5% |
Da 120.001 a 175.000 | 24,5% |
Oltre 175.000 | 25,5% |
Importi espressi in unità di euro
REGIONE DI MURCIA | |
Reddito imponibile | Aliquota |
Fino a 12.960,45 | 9,6% |
Da 12.961,45 a 21.028 | 11,46% |
Da 21.029 a 35.394 | 13,74% |
Da 35.395 a 60.000 | 18,22% |
Oltre 60.000 | 22,7% |
Importi espressi in unità di euro
CITTÀ DI MADRID | |
Reddito imponibile | Aliquota |
Fino a 12.960,45 | 8,5% |
Da 12.961,45 a 18.433,19 | 10,7% |
Da 18.434,19 a 34,360,5 | 12,8% |
Da 34.361,5 a 55.596,9 | 17,4% |
Oltre 55.596,9 | 20,5% |
Importi espressi in unità di euro
I soggetti passivi fiscalmente residenti beneficiano annualmente di talune deduzioni, in relazione a spese sostenute per l’erogazione di contributi a favore della previdenza sociale; spese legali sino alla soglia di 300 euro; quote versate ai sindacati sino alla soglia di 500 euro.
I soggetti passivi beneficiano anche di specifiche riduzioni applicate all’imponibile per ragioni di natura personale e familiare, quali una decurtazione generica riconosciuta al singolo contribuente pari a 5.550 euro, elevata a 6.700 euro, se ha un’età maggiore di 65 anni e ad 8.100 euro, se ha un’età maggiore di 75 anni, incrementata di ulteriori 3.000 euro, se il contribuente è diversamente abile, di ulteriori 9.000 euro, se il suo livello certificato di disabilità supera il 65%. Sono previste inoltre una decurtazione di 1.150 euro se il contribuente ha nel proprio stato di famiglia un parente ascendente a carico maggiore di 65 anni che percepisce un reddito inferiore a 8.000 euro; una decurtazione di 2.550 euro, se il parente a carico ha un’età maggiore di 75 anni. Infine, sono in vigore una decurtazione per i figli presenti nello stato di famiglia del contribuente pari a 2.400 euro per il primo figlio, 2.700 euro per il secondo figlio, 4.000 euro per il terzo figlio e pari a 4.500 euro per tutti i successivi ed il valore della decurtazione è aumentato di 2.800 euro per i figli di età inferiore a tre anni.
Inoltre, è riconosciuto un credito per imposte assolte all’estero su un reddito percepito in uno Stato estero al fine di scongiurare il fenomeno della doppia imposizione sulla medesima materia imponibile, determinato secondo specifiche regole disciplinate dalla legge.
Anche per quanto riguarda i redditi derivanti da investimenti, la tassazione avviene col metodo progressivo ed il debito erariale include sia l’imposta statale, sia l’imposta delle comunità autonome. Nel periodo di imposta 2023 sono in vigore i seguenti scaglioni di reddito ed aliquote.
REDDITI DA INVESTIMENTI – PERSONE FISICHE | ||
Reddito imponibile | Aliquota | Imposta marginale |
Fino a 6.000 | 19% | 1.140 |
Da 6.001 a 50.000 | 21% | 10.398 |
Da 50.001 a 200.000 | 23% | 44.898 |
Da 200.001 a 300.000 | 27% | 71.898 |
Oltre 300.000 | 28% | Oltre 71.898 |
Importi espressi in unità di euro
Per i non residenti, i redditi derivanti da dividendi ed interessi attivi sono tassati con una ritenuta del 19%, ovvero inferiore, se lo Stato di residenza del percettore e la Spagna hanno sottoscritto un Trattato contro le doppie imposizioni sul reddito. Le royalties percepite da soggetti passivi non residenti sono tassate generalmente con una ritenuta alla fonte del 24%, o 19%, se la residenza del beneficiario effettivo è in uno Stato membro dell’Unione europea con cui è realizzato uno scambio di informazioni in materia fiscale, oppure con una ritenuta inferiore, se convenzionalmente pattuita.
La tassazione delle persone giuridiche
Una persona giuridica è considerata residente se ha la sede principale dell'attività e/o del management e/o se è stata costituita in Spagna. Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti in applicazione del worldwide principle. Viceversa, il reddito originato in Spagna da soggetti passivi non residenti senza una stabile organizzazione registrata nel territorio dello Stato è tassato secondo le disposizioni contenute nei trattati stipulati dal Regno di Spagna. Le società residenti nelle enclave di Ceuta e Melilla in Marocco, in Navarra e nei Paesi Baschi sono soggette a regimi fiscali speciali.
L’aliquota ordinaria è pari al 25% e l'imponibile è determinato dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile. In genere, le spese connesse all'attività produttiva sono deducibili ai fini fiscali, purché debitamente documentate ed imputate al conto economico. Le società possono altresì beneficiare di crediti di imposta quali, ad esempio, il credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo pari al 25% delle spese sostenute per le attività di ricerca, il credito d’imposta per la produzione di film ed intrattenimento musicale ed artistico dal vivo ed il credito d’imposta per l’incremento di lavoratori diversamente abili assunti a tempo indeterminato nel proprio organico.
La perdita fiscale può essere riportata in avanti senza limiti temporali per compensare futuri redditi imponibili; tuttavia, è previsto un limite di utilizzo in compensazione determinato dal risultato che la società ha registrato nell’esercizio sociale precedente.
I redditi derivanti da dividendi, interessi attivi e royalties sono assoggettati ad una ritenuta del 19%, sia se il beneficiario è residente oppure non residente. Tuttavia, delle aliquote più favorevoli possono essere previste se lo Stato di residenza del percettore e la Spagna hanno sottoscritto un Trattato contro le doppie imposizioni sul reddito.
L'imposta sul valore aggiunto
Introdotta il 1° gennaio 1986, l'imposta sul valore aggiunto si applica alle importazioni e alla maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato. In generale, tutti gli esercenti arti e professioni ed attività commerciali devono registrarsi ai fini Iva perché non esiste una soglia di riferimento per esercitare l’opzione volontaria di registrazione.
L'aliquota ordinaria dell’Iva spagnola è del 21%; tuttavia, in luogo dell’Iva nelle Isole Canarie è applicata l’Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) con una aliquota ordinaria del 7%.
L'ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero, quali le cessioni di beni destinati alle esportazioni e le prestazioni di servizi fuori dal territorio nazionale, e che talune altre operazioni siano esenti, come i servizi di assistenza medica, finanziaria, assicurativa e servizi postali.
Sono inoltre previste delle aliquote ridotte, pari al 4% (per la cessione di specifici prodotti, quali la vendita di specifici prodotti alimentari di prima necessità, libri, giornali, riviste, prodotti farmaceutici e beni necessari a persone diversamente abili), al 5% (per la fornitura di gas ed elettricità) e al 10% (per la vendita di farmaci destinati alla cura di animali, occhiali, lenti a contatto, trasporto passeggieri, servizi di ristorazione ed alberghieri, biglietti per il cinema, spettacoli di intrattenimento e determinate apparecchiature mediche).
L’imposta proporzionale grava sul consumatore finale mediante un sistema di detrazione e rivalsa perché il venditore detrae l’imposta pagata (sugli acquisti di prodotti e servizi funzionali all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale) dall’imposta addebitata a titolo di rivalsa al consumatore finale.
La dichiarazione deve essere presentata su base mensile entro il giorno 20 del mese seguente a quello a cui il modello si riferisce e l’eventuale debito deve essere pagato entro il giorno 30 del medesimo mese, se il volume di affari del contribuente è risultato maggiore 6.010.121 euro nell’anno precedente. Altrimenti, l’onere dichiarativo ed il versamento dell’eventuale imposta a debito devono essere assolti entrambe trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre a cui la dichiarazione si riferisce e, per il quarto trimestre, entro il 30 gennaio dell’anno successivo al periodo di imposta a cui il modello dichiarativo si riferisce.
Infine, l’ordinamento non prevede il versamento di acconti e la trasmissione della dichiarazione va effettuata con strumenti informatici.
Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamenti
Il periodo di imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche.
Tutti i contribuenti devono trasmettere la dichiarazione dei redditi nel periodo compreso fra il 4 aprile ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui il modello si riferisce. Tuttavia, l’ordinamento prevede una eccezione per i contribuenti che percepiscono esclusivamente un reddito da lavoro dipendente inferiore a 22.000 euro, esonerandoli dall’onere dichiarativo.
Il pagamento del debito erariale deve avvenire contestualmente alla presentazione della dichiarazione; tuttavia, il contribuente può optare per versare il 60% dell’imposta entro la data di presentazione della dichiarazione ed il 40% entro il 6 novembre del medesimo anno, senza che l’amministrazione finanziaria irroghi sanzioni ed interessi per tardivo versamento.
Le persone fisiche non residenti devono denunciare ogni reddito percepito con separate dichiarazioni e le scadenze dei versamenti e delle presentazioni dei modelli sono variabili in funzione della categoria di imponibile assoggettata ad imposta.
Le persone giuridiche devono presentare il modello dichiarativo e regolare il saldo del debito impositivo entro sei mesi e 25 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta di riferimento, quindi entro il 25 luglio dell’anno successivo al termine dell’esercizio sociale.
Per le persone giuridiche, il sistema tributario spagnolo prevede il versamento di tre acconti rispettivamente entro il giorno 20 dei mesi di aprile, ottobre e dicembre del periodo d’imposta in corso.
Relazioni internazionali
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge n. 663 del 29 settembre 1980. In vigore dal 24 novembre 1980.
Accordo amministrativo per l'applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni firmato a Madrid il 1° giugno 1984.
La Spagna ha aderito alla Convenzione Ocse - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale firmata il 12 novembre 2009 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2010, con protocollo aggiuntivo firmato l’’11 marzo 2011 ed entrato in vigore il 1 marzo 2013.
Capitale: Madrid
Lingua ufficiale: castigliano
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale parlamentare
Fonti informative
Agencia Tributaria
Ministerio de Hacienda
CIA FACTBOOK
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