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Schede Paese

Slovenia

Servizi internazionali di trasporto passeggeri su strada e un nuovo regime speciale ai fini IVA dal 1° aprile 2015 le due novità

bandiera slovenia
Un rapporto sull’economia della Slovenia presentato a Lubiana dal segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, e dal primo ministro sloveno, Miro Cerar, sottolinea come il Paese sia tornato alla crescita nel 2014 grazie alle riforme realizzate, in particolare quella delle pensioni e quella del mercato del lavoro e grazie all'avvio di procedure di privatizzazione.
Nel documento OCSE si evidenzia altresì che, pur essendo la Slovenia uscita dalla crisi grazie alle riforme  economiche, ulteriori azioni da parte del governo sarebbero auspicabili al fine di rafforzare il settore bancario e le imprese, di stabilizzare il debito e di incrementare il livello occupazionale. 

L'ultimo rapporto della Commissione sulle entrate tributarie 
In Slovenia, nel totale delle entrate fiscali (36,7%) per il 2014, il 15,1% del totale è rappresentato da imposte indirette, il 7,2% da imposte dirette e il 14,4% da contributi sociali. L'indicazione è contenuta in Taxation trends in European Union, l'ultimo Rapporto della Commissione europea (ed. 2017) dedicato al tema.

Imposta sul reddito delle persone fisiche   
Sono soggetti a tale imposta gli individui residenti, con applicazione del principio della tassazione del reddito ovunque prodotto, e quelli non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Un soggetto è considerato residente qualora permanga nel paese per più di 183 giorni in un anno. A tal fine non rileva solo l’iscrizione nel registro anagrafico ma anche l’individuazione della dimora abituale e del centro principale dei propri affari economici e/o personali.
Le tipologie di reddito attribuibili alla persona fisica sono pressoché identiche a quelle vigenti nel nostro sistema fiscale. Rientrano nella base imponibile, infatti, il reddito da lavoro dipendente e assimilati, il reddito di impresa, il reddito da attività agricole e silvicoltura, il reddito da locazione e royalty, i redditi di capitale (dividendi, interessi e capital gain) ed infine gli “altri redditi” intesi come categoria residuale.
 
Le aliquote previste sono le seguenti:

 
Reddito in euro Aliquota
0 - 8.021,34 16 %
8.021,35- 18.960,28 27 %
18.960,29- 70.907,20 41 %
da 70.907,21 in poi 50 %
  

Rientrano nella base imponibile anche ulteriori “benefit” riconosciuti al dipendente come ad esempio l’utilizzo di un’autovettura aziendale per scopi privati, le azioni assegnate ai lavoratori (cosiddette stock option), l’acquisto a condizioni vantaggiose di beni e servizi erogati dall’azienda.
Gli interessi, i dividendi e le royalty sono assoggettati ad una ritenuta del 15 %.  La tassazione dei capital gain varia invece dal 15 % al 25 %,  a seconda del periodo di detenzione dell’attività. Se il titolo è posseduto da più di 20 anni il guadagno realizzato al momento della vendita è esente.     
Il capital gain derivante dalla cessione di uno strumento derivato è tassato con aliquota del 40 % se la vendita avviene durante il primo anno di possesso.
Il periodo di imposta coincide con l’anno solare. L’amministrazione fiscale predispone e invia entro la fine del mese di maggio un prospetto di liquidazione delle somme dovute sulla base delle informazioni in suo possesso; il contribuente, entro 60 giorni, è tenuto a comunicare eventuali voci di reddito aggiuntive o altre informazioni rilevanti per il calcolo della imposta dovuta. Qualora, entro il suddetto termine, non vengano forniti ulteriori elementi idonei a modificare il calcolo inizialmente effettuato, la liquidazione predisposta dall’ufficio diviene definitiva.
Tuttavia, se il contribuente non riceve il prospetto entro il 15 giugno, lo stesso è tenuto a inviare la dichiarazione dei redditi entro la fine di luglio.
 
Imposta sul reddito delle società   
Costituisce base imponibile il reddito derivante dall’esercizio dell’attività al netto delle deduzioni riconosciute per legge. Le spese sono deducibili qualora siano state sostenute interamente ed esclusivamente al fine di produrre il reddito della società.
Rientra nella base imponibile il reddito ovunque prodotto dall’impresa (cd. "world wide principle”).
Sono deducibili, fra le altre voci, una somma pari al 100 % delle spese per investimento nella ricerca e sviluppo e fino al 40% dell’investimento in attrezzature e beni intangibili.
Le erogazioni liberali vengono dedotte entro il limiti dello 0,3 % della base imponibile. Un credito di imposta, pari al 45 % dello stipendio, è riconosciuto per i primi due anni alle aziende che assumono soggetti di età inferiore a 26 anni o superiore a 55, che risultano iscritti nel registro degli uffici di collocamento da almeno 6 mesi.
Da sottolineare il fatto che nella determinazione del reddito d’impresa, i coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni sono in genere più elevati fra quelli presenti nell’Unione Europea, quindi più favorevoli per le imprese che possono così recuperare, in un lasso temporale più breve, i costi per gli investimenti realizzati.
Un credito di imposta per le tasse pagate all’estero viene riconosciuto alle aziende in misura pari al minor importo fra quanto pagato all’autorità estera e quanto sarebbe stato pagato in Slovenia se quel reddito fosse stato prodotto nel territorio nazionale.
L’aliquota applicabile ai profitti realizzati dalle persone giuridiche, invariata rispetto agli anni precedenti, è del 17 %.
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro 3 mesi dalla chiusura del periodo di imposta il quale, generalmente,  coincide con l’anno solare. Gli acconti debbono essere versati con cadenza mensile o trimestrale a seconda del volume di affari. Non è previsto un regime di consolidato fiscale.   
Le perdite possono essere utilizzate in compensazione negli anni successivi senza limiti temporali ma per un importo non superiore al 50 % della base imponibile.
 
Thin capitalisation rule
Gli interessi passivi sui prestiti sono deducibili nei limiti di quanto previsto dalla normativa “Thin Cap”. L’interesse è indeducibile qualora, congiuntamente, si verifichino le due seguenti ipotesi:
 
  • prestito concesso da un soggetto che possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea del beneficiario (oppure è concesso da  una consociata avente il medesimo azionista della beneficiaria, con quota del 25 %) e
  • rapporto tra capitale di finanziamento e capitale proprio della beneficiaria di 4 a 1 (ed in tal caso gli interessi relativi alla parte eccedente sono indeducibili).
La società può tuttavia chiedere la disapplicazione di tali disposizioni qualora dimostri che il medesimo prestito sarebbe stato concesso da un soggetto terzo indipendente.
A partire dal 2014, dunque, è stata prevista l’applicabilità della normativa anche per le ipotesi in cui il prestito venga erogato da una consociata. 
 
Transfer pricing   
Il principio dell’arm’s-length è contenuto nell’art. 16 del codice tributario per l’imposta sulle società (Slovene Corporate Income Tax Act - CITA) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.   
Gli uffici finanziari hanno il potere di rettificare il prezzo di beni e servizi applicato fra parti correlate qualora vi sia un rapporto di partecipazione non inferiore al 25 % o qualora le due società siano partecipate dallo stesso soggetto in misura non inferiore al 25 % ciascuna. I criteri adottati al fine di individuare il corretto prezzo di trasferimento sono quelli indicati dalle Linee Guida OCSE.
E’ stato inoltre introdotto un regime di oneri documentali che prevede la stesura di un documento composto da una sezione definita “Masterfile”, che fornisce una serie di informazioni sul gruppo di appartenenza della società e una sezione definita “Country specific documentation”, che descrive in modo dettagliato la società slovena, sempre con riferimento alle politiche dei prezzi di trasferimento.  
 
Imposta sul valore aggiunto      
La legge Iva è entrata in vigore nel 1999 ed è stata oggetto di modifiche nel 2001, 2002 e 2010. La normativa è in linea con la direttiva comunitaria in materia. L’IVA è l’imposta applicata alle transazioni di beni e servizi prodotti nel territorio dello Stato, sui beni e servizi importati, sul trasferimento di proprietà degli edifici in alcune ipotesi.
L’obbligo di registrazione ai fini Iva sussiste qualora il volume d’affari superi i 50.000 euro. Per le attività agricole il limite è di 7.500 euro. I soggetti non residenti che effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA devono richiedere la registrazione a prescindere dalle soglie suddette.
Esistono due aliquote: ordinaria (22 per cento) e ridotta (9,5 per cento).
L’aliquota del 9,5 % si applica, a titolo di esempio, nei seguenti casi:
 
  • Prodotti destinati all’alimentazione umana e servizi connessi;
  • Forniture di acqua;
  • Farmaci, prodotti per il controllo delle nascite e prodotti per la profilassi igienica;
  • Attrezzature mediche e dispositivi medici;
  • Trasporto di passeggeri e dei loro bagagli;
  • Libri, giornali e pubblicazioni periodiche;
  • Diritti di ingresso;
  • Diritti d’autore di artisti letterari e compositori e servizi forniti da artisti interpreti;
  • Importazione e vendita di oggetti d’arte;
  • Costruzione e ristrutturazione di immobili residenziali;
  • Pulitura di vetri e pulizie presso privati;
  • Alloggi in alberghi e strutture simili;
  • Utilizzo di attrezzature sportive;
  • Servizi di assistenza domiciliare;
  • Parrucchieri.
Dal 1° aprile 2015 è stato introdotto un regime speciale per i contribuenti stranieri che prestano occasionalmente servizi internazionali di trasporto passeggeri su strada in Slovenia.
Il contribuente che, pur non avendo né una sede né una stabile unità commerciale, né la residenza permanente o occasionale in Slovenia, fornisce tali servizi, a determinate condizioni, può utilizzare una procedura semplificata di registrazione, calcolo e versamento dell'IVA beneficiando di una nuova normativa.
Qualora il contribuente decida di avvalersi del regime speciale, dovrà utilizzarlo per l’intero anno.  
Il soggetto potrà presentare in forma elettronica la richiesta di rilascio del codice fiscale, se non ancora assegnato, e del numero d'identificazione.  
Il contribuente deve successivamente presentare all’autorità fiscale, in modalità telematica, un modulo nel quale indicare il numero di partita IVA, il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto, il numero delle persone trasportate, la data di esecuzione della prestazione, l’aliquota IVA,  il valore totale dei servizi forniti nel territorio della Slovenia nel periodo fiscale considerato ed infine l’importo totale dell'IVA complessivamente dovuta.
Il contribuente deve inviare tale modulo entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza del periodo fiscale.
Sui servizi di trasporto occasionale internazionale di passeggeri su strada effettuati in Slovenia (quota proporzionale della tariffa di viaggio nel territorio della Slovenia) si applica l’aliquota ridotta del 9,5 per cento.
 
Altre imposte e tasse    
Imposta sui contratti assicurativi
I contratti assicurativi stipulati nel territorio sono soggetti ad un tributo imposto alla compagnia assicurativa e commisurato all’ammontare del premio ricevuto. A partire dal 1° gennaio 2015 l’aliquota  è pari all’ 8,5 % e sono state definite delle nuove misure sanzionatorie come di seguito specificato.
Una sanzione compresa tra 4.000 e 75.000 euro si applica qualora la società ometta di versare l’imposta dovuta, qualora non versi la tassa nei termini di legge oppure qualora ometta di inviare la dichiarazione mensile obbligatoria. Se il contribuente è una media o grande impresa la sanzione va da 4.000 a 125.000 euro.
Tassa sui servizi finanziari
Sono assoggettati a tale imposta le compagnie che forniscono servizi di natura finanziaria per i quali sia prevista una provvigione. Quest’ultima costituisce la base imponibile del tributo e l’aliquota, a partire dal 1° gennaio 2015 è pari all’ 8,5 %.  Una sanzione compresa tra 1.200 euro  e 41.000 euro è posta a carico del contribuente che ometta di versare l’imposta dovuta nei termini o che non effettui l’invio della  dichiarazione o, infine, che non conservi tutta la documentazione prevista dalla norma.
 
Aspetti internazionali    
Gli accordi per evitare la doppia imposizione, attualmente in vigore, sono 57; quelli più recenti, ratificati ma non ancora entrati in vigore, sono stati stipulati con Egitto e Kosovo. 
La base giuridica per la reciproca assistenza a uno scambio di informazioni per le imposte dirette è costituita, oltre che dai citati accordi, anche dalla direttiva del Consiglio 77/799/CEE, con emendamenti, recepita nel capitolo II della quarta parte della procedura sulla legge d'imposta (ZDavP-2).
Il paese è entrato a far parte dell’Unione europea il 1° maggio 2004, ha adottato la moneta unica nel 2007 e dal 1° luglio 2010 è membro dell’OCSE.


 
Capitale: Lubiana
Lingua: sloveno
Moneta: euro (EUR)
Forma di governo: repubblica parlamentare
Accordi con l'Italia
Trattato contro la doppia imposizione
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) la Slovenia è stata confermata tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.






Fonti informative
(versione inglese del sito ufficiale del ministero delle Finanze)
Istituto nazionale per il commercio estero: www.ice.it





aggiornamento: luglio 2017 (per aliquote fiscali)





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