Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

San Marino

Per l’Ocse la Repubblica è conforme agli standard internazionali in materia di scambio di informazioni e trasparenza fiscale

bandiera repubblica san marino

La Repubblica di San Marino, il terzo Stato indipendente più piccolo d’Europa, è improntata a un sistema legale di civil law di matrice continentale. Le funzioni di Capo dello Stato sono esercitate collegialmente dai due Capitani Reggenti, nominati ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale. Quest’ultimo è l’organo legislativo ed è composto da 60 consiglieri. L’organo esecutivo è il Congresso di Stato, composto da un numero variabile di Segretari di Stato (corrispondenti ai ministri). 
I rapporti tra San Marino e l’Italia sono regolati da una serie di accordi internazionali e, in particolare, dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata il 31 marzo 1939 (più volte modificata nel corso degli anni). La legge fondamentale della Repubblica di San Marino è la Dichiarazione dei Diritti del Cittadini del 1974. Pur non essendo uno Stato membro dell’Unione europea, il territorio di San Marino è considerato parte della zona doganale Ue in virtù di uno specifico Accordo sulla cooperazione economica e sull’unione doganale firmato nel 1991.
San Marino ha effettuato rilevanti progressi sul versante della lotta all’evasione fiscale. Gli impegni di trasparenza assunti a livello internazionale hanno trovato attuazione attraverso l’adozione a livello interno di provvedimenti legislativi che disciplinano gli obblighi di cooperazione. Il rapporto della Peer Review, redatto dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes e pubblicato dall’Ocse nel luglio 2018, a seguito della verifica della conformità dell’ordinamento sammarinese agli standard in materia di scambio a richiesta, ha assegnato alla Repubblica del Titano un rating “largely compliant”.
L’ordinamento tributario di San Marino si articola su imposte dirette e indirette. L’imposta generale sul reddito (IGR), introdotta nel 1984 e riformata con la legge 166 del 2013, colpisce sia le persone fisiche, sia quelle giuridiche. San Marino non applica l’Iva, ma un’imposta monofase sulle importazioni.

Tassazione delle persone fisiche
L'Imposta generale sui redditi (IGR) si applica alle persone fisiche residenti e non residenti (per questi ultimi, limitatamente ai soli redditi prodotti nello Stato) e alle società o enti assimilati. I residenti devono corrispondere l’imposta sui redditi maturati nel territorio e sui redditi di fonte estera, mentre i soggetti passivi non residenti devono corrispondere l’imposta sui redditi ivi prodotti. Si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la residenza anagrafica o la dimora nel territorio dello Stato, ovvero vi hanno il centro degli interessi vitali. L’ordinamento riconosce altresì la residenza ai cittadini stranieri, diversamente qualificata in virtù della ricorrenza di specifiche circostanze (di seguito declinate).
La residenza semplificata, disciplinata nell’art. 16 della Legge n. 118/2010, è riconosciuta:
a fronte dell’acquisto di una proprietà immobiliare ad un prezzo di almeno 300mila euro e a fronte dell’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di almeno 5 dipendenti presenti nelle liste di collocamento locali.
La residenza elettiva, disciplinata nell’art.16 bis della Legge n.118/2010, è riconosciuta a fronte di un acquisto immobiliare, ad uso residenziale, pari ad un valore minimo di 500mila euro e/o al mantenimento di un deposito vincolato all’acquisto di titoli di Stato pari almeno a 600mila euro per 10 anni
La residenza economica, disciplinata nell’art. 22 bis della Legge n.71/2013, è riconosciuta se la persona fisica non residente:

  • detiene almeno il 51% del capitale di una società residente nel territorio della Repubblica sammarinese
  • assume, con contratto a tempo indeterminato, almeno tre dipendenti iscritti nelle liste di collocamento locali
  • non ha insolvenze erariali superiori a 20mila euro
  • vanta una fideiussione bancaria di almeno 75mila euro

Infine, la residenza per i lavoratori transfrontalieri è disciplinata nell’art. 1 del Decreto Delegato n. 203/2020, secondo cui un individuo che lavora a San Marino e vive nelle zone di frontiera limitrofi può proporre istanza per avere la residenza se è assunto con contratto a tempo indeterminato da una società ivi residente e è impiegato ininterrottamente, o con una interruzione massima di 15 giorni, presso società ivi residenti da almeno 15 anni. 

Il reddito imponibile delle persone fisiche si calcola sommando i redditi che rientrano nelle seguenti categorie: redditi di capitale, redditi fondiari, redditi da lavoro dipendente e di pensione, redditi d’impresa e redditi diversi. Ai fini della determinazione della base imponibile, l’ordinamento prevede delle deduzioni di natura personale, quali spese funebri, sino a massimo 3.000 euro, interessi passivi su mutui accesi per l’acquisto della prima casa, spese sostenute per l’istruzione, sino ad un massimo di 5.000 euro, costi per la locazione dell’abitazione principale, sino a massimo il 50% del canone (80% per i locatori di età inferiore a 35 anni), donazioni a favore della Chiesa Cattolica o delle associazioni senza fini di lucro, sino ad un massimo di 1.600 euro. Inoltre, ai fini della quantificazione dell’imposta, è previsto il riconoscimento di specifici crediti, quali 250 euro per coniuge e per ogni figlio a carico e 150 euro per ogni altro parente convivente a carico e per i genitori e suoceri, anche se non conviventi. Tali crediti sono attribuiti a condizione che i soggetti che li legittimano siano residenti nella Repubblica di San Marino e non percepiscano un reddito annuo maggiore di 7.500 euro.

Il sistema impositivo è progressivo e gli scaglioni per il corrente anno sono i seguenti:  

Scaglioni di reddito Aliquota d'imposta
sino a € 10.000 9%
da € 10.001 a € 18.000 13%
da € 18.001 a € 28.000 17%
da € 28.001 a € 38.000  21%
da € 38.001 a € 50.000 25%
da € 50.001 a € 65.000  28%
da € 65.001 a € 80.000  31%
Oltre € 80.000 35%

 
Le plusvalenze sono assoggettate ad una ritenuta dell’8%.
Inoltre, la tassazione dei redditi di fonte finanziaria maturati nel territorio della Repubblica sammarinese e percepiti da contribuenti residenti e non residenti sono tassati come segue:
 

  Dividendi Interessi Royalties
Residenti 5% 13%1; 11%2; 10%3; 5%4; 4%5 Componenti del reddito imponibile
Non Residenti 5% 13%1 ovvero esenzione,
quando non si applica l’aliquota del 13%
20%; 3%6


1: aliquota prevista se gli interessi sono erogati da società residenti.
2: aliquota prevista se gli interessi sono erogati da banche su conti correnti e depositi.
3: aliquota prevista se gli interessi derivano da titoli obbligazionari.
4: aliquota prevista se gli interessi derivano da certificati di deposito con durata minore a 18 mesi.
5: aliquota prevista se gli interessi derivano da certificati di deposito con durata maggiore a 18 mesi.
6: aliquota prevista se le royalties derivano da attività artistiche e culturali.

Il regime fiscale dei trust
La Repubblica di San Marino è stata tra i primi Paesi di tradizione romanistica ad ammettere e disciplinare la creazione di trust fin dal 2005 e successivamente con un complessivo riordino della materia ad opera della legge n. 42 del 1° marzo 2010. I trust sammarinesi possono essere costituiti solo per atto pubblico autenticato da un notaio e devono essere registrati nel locale registro dei trust.
Dal 2014 è operativa la speciale Corte per il trust e i rapporti fiduciari, istituita a San Marino nell’ambito della giurisdizione ordinaria con la Legge Costituzionale n. 1 del 26 gennaio 2012. 
In base alla legge della Repubblica di San Marino, il regime fiscale dei trust amministrati dai trustee autorizzati si applica ai trust fiscalmente residenti (e cioè, ai trust amministrati da almeno un trustee residente a San Marino) e non esercenti professionalmente attività d’impresa, arti o professioni.
Il trust è soggetto passivo d’imposta, ma gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento delle imposte gravano sul trustee che è solidalmente responsabile con il trust dell’obbligazione tributaria. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del 10% dell’ammontare complessivo dei proventi dei beni in dote, realizzati e percepiti in ciascun periodo di imposta, compresi i proventi derivanti dagli immobili situati nel territorio di San Marino.
I redditi del trust così determinati sono soggetti all’aliquota ordinaria prevista per le società del 17%. Il carico fiscale effettivo gravante sui redditi del trust è, pertanto, pari all’1,7%. Il coefficiente di redditività è pari al 50% quando i proventi sono costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti o comunque da soggetti localizzati in Stati con un regime fiscale privilegiato. Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo dal trustee per conto di beni del trust danno diritto a un credito di imposta.
Sui proventi del trust attribuiti a beneficiari fiscalmente non residenti, il trustee opera una ritenuta a titolo di imposta del 15%. La ritenuta non è dovuta se il trustee comunica i dati relativi ai beneficiari non residenti all’amministrazione finanziaria sammarinese. I trasferimenti dal settlor al trustee e dal trust ai beneficiari sono esenti da imposta. Entro due mesi dalla fine di ciascun periodo di imposta, il trustee è tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria di San Marino le generalità dei beneficiari, comprensive dei dati anagrafici, della cittadinanza e della residenza.

Tassazione delle società – Imposta Generale sui redditi (IGR) delle persone giuridiche
I redditi d’impresa prodotti dalle persone giuridiche sono soggetti all’IGR e scontano l’aliquota proporzionale del 17%, applicabile anche alle banche e agli istituti finanziari.
L’imposta è dovuta dai soggetti residenti e dai soggetti non residenti per i redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. I soggetti residenti sono quelli che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede effettiva dell’amministrazione nella Repubblica di San Marino.
Tutti i redditi prodotti dalle persone giuridiche nell’esercizio dell’attività di impresa sono considerati redditi d’impresa. La base imponibile è costituita dall’utile risultante dal bilancio civilistico, rettificato per tener conto delle variazioni previste dalla legge tributaria.
Sono esenti da imposta le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o altri strumenti finanziari detenuti per almeno 1 anno (participation exemption). L’applicazione della participation exemption non è subordinata al possesso di una percentuale minima di partecipazione, ma la partecipazione deve risultare dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio e deve essere stata inserita tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso. Per le partecipazioni nelle società immobiliari, le plusvalenze sono esenti nella misura del 50%.
I dividendi di fonte domestica sono esenti, ma se il percettore non è residente, deve produrre il certificato di non residenza all’erogatore al fine di ottenere l’esenzione da imposta. Inoltre, i dividendi di fonte estera derivanti da partecipazioni detenute ininterrottamente da almeno un anno sono esclusi dalla formazione della base imponibile per il 95%.
Gli interessi sono assoggettati ad imposizione secondo la medesima disciplina che regolamenta la tassazione delle persone fisiche.
Le royalties ricevute da soggetti residenti sono esenti, mentre se il percettore non è residente è prevista una ritenuta a titolo d’imposta pari a 20%.
Sono previsti alcuni regimi di favore, tra cui l’esenzione degli utili reinvestiti (a determinate condizioni) e l’abbattimento della base imponibile per le imprese che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti. Oltre a questi incentivi, è riconosciuta una esenzione fiscale pari al 50% dell'imposta ordinaria per i primi 5 anni, nonché l'esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza e dalla tassa di rinnovo per i successivi 3 anni, alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato a San Marino, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, un’attività economica assimilabile a quella per cui si richiede l'accesso ai benefici.
Le perdite fiscali possono essere riportate in avanti per tre periodi di imposta e compensate sino all’80% dell’imponibile, mentre le perdite maturate nei primi tre esercizi d’impresa possono essere riportate senza limiti temporali.

Tassazione delle società - Gli incentivi all’occupazione
I datori di lavoro che aumentano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, purché almeno il 50% di essi sia residente, usufruiscono di un credito d’imposta sull’IGR dovuta pari al:

  • 5% dell’imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti maggiore o uguale a 5;
  • 10% dell’imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti minore di 5.

Tale credito d’imposta non può superare il 25% dell’imposta complessiva dovuta.

L’imposta sulle importazioni 
La legislazione sammarinese non prevede l’Iva, ma un’imposta monofase sulle importazioni, che è considerata un’imposta avente effetto equivalente all’Iva.
L’aliquota è del 17%, come previsto nell’art. 4 della Legge n.40/1972 e nell’art. 1 del Decreto n.108/1997. La disciplina fondamentale prevede un’imposizione sull’ammontare complessivo dovuto al cedente del bene o al prestatore di servizio. Tuttavia, sono previste aliquote agevolate che variano dal 2% al 6% per alcune categorie di beni, quali medicine o generi alimentari. L’introduzione di beni o di servizi nel territorio della Repubblica di San Marino è considerata importazione. L’imposta è dovuta dai soggetti importatori, ma sono solidalmente obbligati i committenti dell’importazione e coloro che la effettuano materialmente. È previsto il rimborso dell’imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati. L’imposta, pertanto, è neutrale soltanto quando i beni vengono riesportati. Rappresenta invece un costo per l’operatore sammarinese che commercializza i beni sul mercato interno.

Applicazione dell’Iva nei rapporti con l’Italia - Il regime Iva delle cessioni
La disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che regola, per l’Italia, le operazioni intercorse tra operatori italiani e sammarinesi è contenuta nel D.M. 24 dicembre 1993. Parimenti a quanto avviene nei rapporti tra l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea, nelle operazioni con la Repubblica di San Marino, l’imposta è assolta nel Paese di destinazione in cui il bene viene trasportato e consumato, qualora il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta. Nel caso in cui gli acquirenti sono dei privati, l’imposta è assolta nel Paese in cui il bene è acquistato.
Rappresentano eccezioni a questa regola: l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi che sconta l’imposta nel Paese di destinazione nel quale avviene l’immatricolazione e le vendite a distanza effettuate in favore di privati che sono imponibili nel Paese di destinazione quando il cedente ha superato, nel corso dell’anno solare precedente, un volume di vendite superiore a 27.888,67 euro.
Le cessioni verso operatori economici sammarinesi per merci che sono trasportate a San Marino sono non imponibili:

  • se l’operatore ottiene dall’ufficio tributario sammarinese l’attestazione dell’effettiva introduzione nel Paese mediante apposizione di un timbro sulle fatture emesse da cedente italiano;
  • se ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro Iva vendite; 
  • se abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, e a presentare l’elenco “INTRA” riepilogativo delle cessioni.

Per quanto concerne le importazioni da San Marino, sono previste distinte procedure che consentono al cedente sammarinese di addebitare al cliente italiano l’imposta in fattura oppure di effettuare l’importazione in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale. L’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto mediante il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17, comma 2).
Dal 1° gennaio 2017, è venuto meno l’obbligo che imponeva all’acquirente italiano, in caso di importazione da San Marino con fattura senza addebito di imposta, di comunicare i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate.

Scambi tra San Marino e Paesi diversi dall’Italia
Se le merci sammarinesi sono destinate a Paesi dell’Unione europea, l’Ufficio tributario di San Marino emette un documento doganale che deve essere vidimato presso la dogana di Rimini o Ravenna. La merce prosegue fino alla dogana del Paese di destinazione. Se le merci sono invece destinate a Paesi extra Ue, l’ufficio di San Marino deve emettere una bolla che accompagna le merci ad una qualsiasi dogana italiana di uscita che ne curerà l’accertamento.

Dichiarazioni e versamento delle imposte
Il periodo di imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Tutti i contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi e regolare il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il modello presentato.
Le persone fisiche e le persone giuridiche devono versare due acconti: il primo entro il 31 luglio ed il secondo entro il 30 novembre del periodo in corso e tale acconto deve essere pari rispettivamente al 35% ed al 55% dell’imposta dovuta l’anno precedente.
L’atto di accertamento d’ufficio o in rettifica deve essere emanato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il terzo anno successivo, se la dichiarazione è stata omessa o è nulla.

Relazioni internazionali
In data 12 febbraio 2014 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto con cui la Repubblica di San Marino viene espunta dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali (articolo 1 del decreto ministeriale del 4 maggio 1999 e successive modifiche). La decisione segue la ratifica della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali del 3 ottobre 2013.
In data 5 novembre 2014 è entrato in vigore l’Accordo per la collaborazione finanziaria in materia di scambio di informazioni e dal 1° settembre 2017 anche San Marino riceve e trasmette automaticamente nominativi, numeri di conto corrente, saldi e altre informazioni fiscali ai e dai Paesi che hanno aderito allo standard Ocse.
Per la legislazione italiana, la Repubblica di San Marino non è più considerata uno Stato a fiscalità privilegiata in relazione alle persone fisiche (decreto ministeriale del 4 maggio 1999).
Con DM 29 dicembre 2014, pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2015, San Marino è stato inoltre inserito nella “white list” di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 4 settembre 1996).
Con la legge n. 174 del 27 novembre 2015 San Marino ha dato esecuzione agli accordi in materia di cooperazione fiscale internazionale.
 
Capitale: Città di San Marino
Lingua ufficiale: italiano
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare

Fonti informative:
sito ufficiale della Segreteria degli affari interni della Repubblica di San Marino
sito ufficiale del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino
sito ufficiale della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio
Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione
sito ufficiale del Global Forum sulla Trasparenza e sullo scambio di informazioni 
- precedente Scheda Paese  a cura di Francesca Vitale (per le informazioni rimaste invariate)

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/san-marino