Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

Repubblica democratica del Congo

Il sistema fiscale poggia su cinque macro aree di imposizione soggette a modifiche per motivi gestionali

bandiera repubblica democratica del congo


Il sistema fiscale della Repubblica Democratica congolese è fondato su cinque macro aree di imposizione: le imposte dirette (imposte reali e imposte cedolari sui redditi), le imposte indirette (imposta sul valore aggiunto, imposta sui consumi, diritti di accisa e diritti doganali), le tasse amministrative e assimilate (diritti amministrativi, giudiziari e demaniali, raggruppati sotto una nomenclatura specifica e destinati alla Tesoreria di stato), le tasse degli organismi amministrativi decentrati (raggruppate sotto una nomenclatura specifica la cui percezione è assicurata da e a favore di taluni enti pubblici periferici) e le tasse parafiscali (insieme di diritti, canoni, contributi e tasse costituenti una categoria di prelievo obbligatorio, percepiti all'atto delle operazioni di import-export di merci da e a favore di persone giuridiche di diritto pubblico o privato diverse dallo Stato e dagli enti locali, destinato al finanziamento degli obiettivi assegnati dallo Stato ai beneficiari in specifici settori quali l'industria, l'energia e la cultura). La menzionata struttura, assai risalente per ammissione della stessa Amministrazione finanziaria, crea non pochi problemi nella gestione pratica del sistema fiscale. Di qui l'annunciata necessità di avviare una radicale riforma tributaria che allo stato attuale è ancora in fieri.
 
Tassazione delle persone fisiche
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all'imposta sulle persone fisiche (impôt professionnel sur le rémunerations-IPR) le persone residenti o fiscalmente domiciliate nella Repubblica Democratica del Congo ovvero, indipendentemente dalla residenza, tutti coloro che percepiscono una remunerazione corrisposta da terzi e non derivante da un contratto d'impresa (quindi stipendi, salari, compensi degli amministratori e dei revisori contabili) imponibile nella RDC in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.
 
Base imponibile e aliquote
La base imponibile dell'IPR è costituita da stipendi, salari, gratifiche, emolumenti, indennità non rappresentative di rimborsi spese, premi di qualsiasi natura e altre retribuzioni fisse o variabili, comprese le somme versate dal datore di lavoro a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro o del licenziamento, fringe benefits e vantaggi in natura (diversi dall'alloggio, dall'indennità di trasporto e dalle spese mediche). Non concorrono alla determinazione della base imponibile le pensioni di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità, ogni tipo di assegno corrisposto a titolo di aiuto familiare (nei limiti del tasso legale di interesse), le indennità e i premi in natura costituiti dall'alloggio (in misura pari o inferiore al 30% della remunerazione tassabile), dall'indennità giornaliera di trasporto (nella misura in cui ne sia dimostrata la necessità e pari ad un massimo di quattro corse di taxi per il personale dirigente e quattro corse di autobus per personale non dirigente) e dalle spese mediche (di carattere non "esagerato"). Sono deducibili dalla base imponibile le spese mediche sostenute dal lavoratore dipendente per se stesso e per i propri familiari e i contributi versati alle forme pensionistiche e di previdenza complementare.
La base imponibile così determinata è assoggettata ad imposta progressiva, trattenuta alla fonte dal soggetto che corrisponde la remunerazione.

 

Scaglioni annuali di reddito Aliquota
da 0 a 524.160,00 CDF 0%
da 524.161,00 a 1.428.000,00 CDF 15%
da 1.428.001,00 a 2.700.000,00 CDF 20%
da 2.700.001,00 a 4.620.000,00 CDF 22,5%
da 4.620.001,00 a 7.260.000,00 CDF 25%
da 7.260.001,00 a 10.260.000,00 CDF 30%
da 10.260.001,00 a 13.908.000,00 CDF 32,5%
da 113.908.001,00 a 16.824.000,00 CDF 35%
da 16.824.001,00 a 22.956.000,00 CDF 37,5%
Oltre 22,956.000,00 CDF 40%


In ogni caso, l'imposta dovuta non può superare il 30% del reddito imponibile e non può essere inferiore a 1.500 CFD dopo l’abbattimento del 2% per ciascun familiare a carico (fino ad un massimo di 9) che non spetta per la parte di reddito imponibile che supera il settimo scaglione.
In luogo dell'imposta progressiva sono applicate delle aliquote proporzionali in base al tipo di attività svolta o alla natura delle somme percepite (ad esempio, il 15% per i redditi di lavoro occasionale o il 10% per le indennità di fine rapporto).
Per i contribuenti che producono reddito d'impresa è prevista l'impôt sur les benefies et profits (IBP). La determinazione della base imponibile soggiace alle stesse regole previste per le imprese assoggettate all'imposta sulle società, compresa l'applicazione della relativa aliquota d'imposta. In ogni caso l’imposta dovuta non può essere all'1 per mille del volume d’affari, con un minimo sempre dovuto (cfr. infra).
Le micro imprese e i lavoratori autonomi (con volume d’affari non superiore a 10 milioni CFD) sono assoggettati ad un’imposta forfetaria di 50.000 CFD, mentre le piccole imprese e i lavoratori autonomi (con volume d’affari compreso tra 10 milioni CFD e 80 milioni CFD) sono assoggettati all’imposta forfetaria in misura pari all’1% del volume d’affari in caso di attività di cessione di beni e al 2% in caso di attività di prestazione di servizi (in caso di contemporaneo esercizio delle due attività si applica l’aliquota maggiore sul cumulo del volume d’affari).
Tutte le imprese di media e grande dimensione sono assoggettate ad un’imposta minima in misura pari all’1% del volume d’affari dichiarato.
 
Tassazione delle società
Le società di capitali e assimilate residenti e le stabili organizzazioni di società non residenti che esercitano nella RDC un'attività di carattere industriale, commerciale, artigianale, agricola o immobiliare sono assoggettate all'imposta sulle società (impôt sur les bénéfices et profits). Le società non residenti sono considerate avere una stabile organizzazione nella RDC sia nel caso in cui dispongono di un'installazione materiale (sede di direzione effettiva, succursale, stabilimento) o di qualsiasi altra installazione fissa o permanente a carattere produttivo, sia - in assenza di un'installazione materiale - quando esercitano direttamente sotto la propria ragione sociale l'attività economica almeno per sei mesi nella misura in cui detta attività non può essere considerata di supporto a un'impresa di diritto nazionale.
 
Base imponibile e aliquote
La base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo: i canoni di locazione, le spese generali (manutenzione dei beni strumentali mobili e immobili), le spese per il personale e la manodopera, gli interessi passivi, le quote di ammortamento e l'imposta sulla cifra d'affari sulle operazioni interne (cfr. infra). Le perdite sono computate in diminuzione del reddito di periodo e dei periodi d'imposta successivi, ma nella misura massima del 60% dell’ammontare del reddito imponibile. Il Codice Generale delle Imposte dispone l'indeducibilità dal reddito d'impresa prodotto dalle succursali situate nella RDC delle spese generali e delle spese di amministrazione sostenute dalle sedi estere. Inoltre, le somme versate da una società di diritto congolese ad una società estera in cui la prima ha una partecipazione diretta o di collegamento sono deducibili alla triplice condizione che la prestazione di servizi sia reale, che la stessa non avrebbe potuto essere resa se non nella RDC e che l'importo della remunerazione corrisponda al valore reale del servizio prestato. Sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti per prestazioni di servizio e l’utilizzo di brevetti e marchi, nonché gli interessi versati da imprese residenti a imprese localizzate in uno stato o territorio a regime fiscale privilegiato o che non consente un adeguato scambio di informazioni, a condizione che sia data prova che le spese corrispondono ad operazioni reali e che le stesse non rappresentano un costo anormale o esagerato.
L'aliquota ordinaria dell'IBP è stabilita nella misura del 35%, ridotta al 30% per le imprese del settore minerario. Tuttavia, l'imposta non può essere inferiore ad una determinata percentuale del volume d’affari (1% se riguarda la cessione di beni e 2% per le prestazioni di servizio), con un minimo sempre dovuto di 30.000 CFD per le piccole imprese, 750.000 CDF per le imprese di media dimensione e 2.500.000 CDF per le grandi imprese. Le micro-imprese sono assoggettate a un’imposta forfetaria annuale di 50.000 CFD. I soggetti che cessano l’attività versano un’imposta forfetaria stabilita in misura diversa in funzione della dimensione aziendale (500.000 CDF se si tratta di grandi imprese, 250.000 CDF per le imprese di medie dimensioni e 30.000 CDF per le piccole imprese). 
Sui compensi corrisposti dalle imprese residenti a persone fisiche o società che non hanno una stabile organizzazione nella Repubblica Democratica del Congo per prestazioni di qualsiasi natura relative ad un’attività economica ivi svolta deve essere operata e versata una ritenuta in misura pari al 14% .
 
Imposta sul valore aggiunto
L’IVA è stata introdotta in sostituzione dell’imposta sulla cifra d’affari a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono soggetti passivi le persone fisiche e giuridiche (compreso lo Stato, gli enti territoriali e gli enti di diritto pubblico) che, abitualmente o occasionalmente, effettuano operazioni relative a cessioni di beni e a prestazioni di servizi e producono un volume di affari annuo superiore a 80 milioni CDF (salvo opzione per l’assoggettamento all’IVA in caso di volume d’affari inferiore) ovvero i lavoratori autonomi indipendentemente dal volume d’affari prodotto. L’aliquota è unica ed è pari al 16%. Le esportazioni di beni e di servizi e le operazioni assimilate scontano aliquota zero. Tra le operazioni esenti troviamo: la cessione e l’importazione di attrezzature agricole, di barche adibite alla pesca, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e materiale medico, di protesi, organi e sangue umano da parte di istituti medici o organismi accreditati; l’importazione e la vendita locale di grano e mais, delle relative farine e la vendita locale di pane; le importazioni di merci da parte delle imprese del settore minerario alle condizioni stabilite in via regolamentare; le operazioni di importazione e di vendita realizzate da associazioni senza scopo di lucro legalmente costituite che presentano un carattere sociale, sportivo, culturale, religioso educativo o filantropico alle condizioni stabilite in via regolamentare; la vendita locale di bestiame; la cessione di opere d’arte originali da parte dell’autore; le operazioni bancarie; le prestazioni di servizi relative alla vendita, importazione e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; le prestazioni relative al noleggio di libri, periodici e altri supporti magnetici concernenti informazioni di carattere scientifico, educativo, culturale o religioso; le prestazioni di trasporto dei malati, di trasporto aereo di persone e merci da e verso lo Stato, di trasporto terrestre, lacustre, fluviale, marittimo e ferroviario di persone e merci limitatamente alla tratta fuori del territorio nazionale; le prestazioni assicurative (vita e malattia); la locazione di fabbricati non ammobiliati ad uso abitativo da parte di soggetti passivi IVA diversi dai promotori immobiliari. In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore). Detto rapporto rappresenta la percentuale di detrazione che spetta nella seguente misura:

 

Rapporto Pro-rata
> al 90% 100%
> al 70% e ≤ al 90% 80%
> al 50% e ≤ al 70% 60%
> al 30% e ≤ al 50% 40%
> al 10% e ≤ al 30% 20%
≤ al 10% 0%

 

Ai fini della tracciabilità delle operazioni finanziarie, a decorrere dal 27 febbraio 2013, tutte le transazioni effettuate dai soggetti passivi IVA per un importo superiore a 1 milione CFD devono avvenire esclusivamente mediante assegno, bonifico o carta di credito.
 
Le altre imposte
 
Imposta sui redditi dei valori mobiliari (IM)
Le persone fisiche, le società di capitali, le società di persone e le associazioni in partecipazione scontano l'imposta mobiliare (IM) su tutte le somme e i valori loro attribuiti, quali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari di società residenti o che dispongono nella RDC di una stabile organizzazione; gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni; i compensi agli amministratori di società residenti o che dispongono nella RDC di una stabile organizzazione; i canoni e le royalties. La base imponibile è costituita generalmente dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti, degli interessi maturati o dei compensi percepiti cui si applica l'aliquota proporzionale del 20%. Tuttavia, se si tratta di somme e valori distribuiti da società per azioni estere e da società di capitali estere diverse dalle s.p.a. con stabile organizzazione nella RDC, la base imponibile è costituita, rispettivamente, dal 40% e dal 50% del reddito realizzato dalla stabile organizzazione. Nel caso di compensi agli amministratori corrisposti da società estere, la base imponibile è costituita dal 10% del reddito prodotto dalla stabile organizzazione. Invece, per i canoni e le royalties la base imponibile è costituita dall'importo netto, determinato diminuendo l'importo lordo fatturato dei costi sostenuti per l'acquisto, i quali - in assenza di un prospetto specifico - sono stabiliti forfetariamente nella misura del 30% dell'importo lordo del canone.
 
Imposta sui redditi di locazione
L'IRL colpisce i redditi derivanti dalla locazione di fabbricati e di terreni situati nella RDC. Sono assimilati ai redditi di locazione le indennità di alloggio accordate ai lavoratori dipendenti. La base imponibile è costituita dal reddito lordo percepito dal beneficiario cui si applica l'aliquota del 22%. L'Amministrazione finanziaria tuttavia determina annualmente delle basi imponibili forfetarie che rappresentano l'importo minimo da sostituire all'importo dichiarato nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al minimo stabilito. In tale ipotesi la base forfetaria è costituita dal prodotto della superficie dei locali per una tariffa minima stabilita per metro quadrato in ragione della tipologia dell'immobile locato e della classe di località in cui è situato. Nell'eventualità in cui il conduttore dell'immobile sia una società di diritto pubblico o privato ovvero un'impresa individuale, è previsto a carico di questi il versamento di una ritenuta mensile pari al 20% dell'importo lordo del canone stipulato.
 
Imposta fondiaria
Riguarda le persone fisiche e giuridiche che al 1° gennaio dell'anno d'imposta risultano proprietarie di diritto o di fatto di fabbricati e terreni situati nella RDC. Sono esenti dal pagamento dell'imposta lo Stato, le regioni e gli enti pubblici non autonomi, gli Stati esteri per quanto concerne gli immobili in cui hanno sede le ambasciate o i consolati e gli alloggi del personale diplomatico o consolare (a condizione che il paese di cui hanno la rappresentanza conceda un vantaggio analogo), gli istituti religiosi, scientifici e filantropici riconosciuti, le associazioni senza scopo di lucro riconosciute a carattere religioso, scientifico e filantropico. Talune esenzioni sono concesse in ragione della destinazione dell'immobile; ad esempio, sono esenti dall'IF gli immobili destinati esclusivamente all'agricoltura e all'allevamento, compresi i fabbricati adibiti alla realizzazione dei relativi prodotti, oppure gli immobili destinati all'esercizio del culto, dell'insegnamento o delle attività sindacali e di mutuo soccorso, alla ricerca scientifica, all'installazione di ospedali, cliniche e ospizi.
La determinazione dell'imposta dipende dalla tipologia dell'immobile e dal classamento della località in cui lo stesso è situato. Ad esempio le ville sono imponibili in base alla superficie, i fabbricati di proprietà di un'impresa sono tassati forfetariamente in base al numero di piani, mentre gli appartamenti, le altre costruzioni e i terreni sono imponibili in misura forfetaria.       
 
Imposta di registro
Non esiste la tradizionale imposta di registro, fissa o proporzionale, ma un diritto di trasferimento che si applica a determinate operazioni. Ad esempio, la vendita e l'apporto di beni immobili sono tassati, rispettivamente, nella misura del 6% del valore venale del bene  e del 3% del valore dell'apporto; il trasferimento di beni immobili nell'ambito di una fusione societaria sconta l'1,5% del valore del bene, mentre la costituzione di una società di capitali o l'aumento del capitale sociale sono tassati nella misura del 6% del capitale sociale o dell'aumento di capitale.
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
L'IPR è versata e dichiarata mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di corresponsione della remunerazione. L'IBP e l'imposta sulle società sono calcolate in autoliquidazione e versate a scadenze diverse in base alla dimensione aziendale. I soggetti di grandi dimensioni versano due acconti (entro il 1° agosto e il 1° dicembre) ciascuno pari al 40% dell'imposta dichiarata per l'esercizio precedente, il saldo viene versato entro il 31 marzo dell'anno successivo, termine entro il quale deve essere presentata anche la relativa dichiarazione. Le piccole imprese invece versano un unico acconto pari al 60% entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e pagano il saldo entro il 30 aprile, termine entro il quale va presentano anche la dichiarazione dei redditi. La medesima data è fissa anche per il versamento dell’imposta forfetaria e la presentazione della dichiarazione da parte delle micro-imprese. Gli altri soggetti versano acconti mensili (entro il 10 del mese successivo a quello in cui realizzano le operazioni economiche) pari al 2% del valore doganale per le operazioni di import-export, dell'importo lordo esposto in fattura per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, dell'importo fatturato ovvero dell'acconto pagato in base allo stato di avanzamento dei lavori per le prestazioni immobiliari. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo. L’imposta forfetaria dovuta dalle micro-imprese è versata in un’unica soluzione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, entro lo stesso termine deve essere presentata anche la relativa dichiarazione; l’imposta forfetaria dovuta dalle piccole imprese è versata in 2 tranches, un acconto, pari al 60%, entro il 31 gennaio e il saldo entro il 31 marzo, termine entro il quale va presentata anche la relativa dichiarazione.   
Con l’entrata in vigore dell’IVA, i contribuenti sono tenuti entro il 15 di ogni  mese a presentare le dichiarazioni periodiche e a versare l’imposta dovuta per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. L’IVA a credito non può essere oggetto di cessione e può essere chiesta a rimborso solo dagli operatori economici che effettuano esportazioni ovvero da coloro che cessano l’attività o non sono più considerati soggetti passivi (per questi ultimi l’IVA a credito è utilizzata prioritariamente per il pagamento delle altre imposte dovute).
L'IM è versata entro il 10 del mese successivo a quello in cui il valore è stato corrisposto o messo a disposizione del beneficiario ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo in caso di IM dovuta da società non residenti. Entro quest'ultimo termine deve essere presentata anche la relativa dichiarazione. L'imposta sui redditi di locazione e l'imposta fondiaria sono versate in un'unica soluzione entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro lo stesso termine devono essere presentate le relative dichiarazioni. La ritenuta sui canoni di locazione è versata mensilmente dalle imprese locatarie entro i 10 giorni successivi al pagamento del canone.

 
Capitale: Kinshasa
Lingua ufficiale: francese
Moneta: franco congolese (1 euro = 1.118,47 CDF)
Forma istituzionale: repubblica semi-presidenziale




Fonti informative
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze: www.minfinrdc.com
Sito ufficiale della Direzione Generale delle Imposte: www.dgi.gouv.cd

 



La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.



aggiornamento: marzo 2017
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/repubblica-democratica-del-congo