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Schede Paese

Repubblica del Congo

L’imposta sui redditi delle persone fisiche, quella sulle società e l’Iva rappresentano l’80% delle entrate

bandiera repubblica congo
La Repubblica del Congo ha ereditato il proprio sistema tributario da quello francese. Si tratta di una fiscalità di tipo dichiarativo che trae le proprie risorse principalmente da tre imposte: l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imposta sulle società e l'imposta sul valore aggiunto che  rappresentano circa l'80% delle entrate fiscali.
Il Codice Generale delle Imposte (CGI) in vigore riunisce tutte le disposizioni concernenti le imposte dirette e indirette, anche locali, nonché le norme procedurali (controllo, riscossione e contenzioso) e recepisce annualmente le modifiche recate dalla legge di budget.

Tassazione delle persone fisiche
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) tutte le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Congo ovvero, indipendentemente dalla residenza, coloro che percepiscono redditi imponibili in Congo in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.

Base imponibile e aliquote
Il reddito imponibile è dato dal reddito complessivo, costituito dalla somma algebrica dei redditi netti di categoria (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie) al netto degli oneri sostenuti nell'anno d'imposta (tassativamente previsti) che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, interessi passivi per mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, contributi volontari versati alle forme pensionistiche complementari, premi di assicurazione per la vita).
Il reddito complessivo netto così determinato è assoggettato ad un'imposta progressiva (barème progressif) che viene calcolata applicando il sistema del quoziente familiare, analogo a quello previsto dalla legislazione francese. I contribuenti il cui reddito complessivo netto è inferiore a 200.000 CFCA sono esenti dall'IRPP. 
 
Tranches di reddito per 1 parte Aliquota
da 0 a 464.000 FCFA 1%
da  464.001  FCFA a  1.000.000 FCFA 10%
da 1.000.001 FCFA a  3.000.000 FCFA 25%
Oltre 3.000.000 FCFA 40%


Tassazione delle società
Sono assoggettati all'imposta sulle società (IS) le società di capitali e assimilate (qualunque sia l'oggetto sociale), le persone giuridiche domiciliate all'estero che percepiscono in Congo redditi immobiliari o vi realizzano plusvalenze derivanti da cessione di diritti mobiliari o diritti sociali detenuti in imprese di diritto congolese, gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che hanno autonomia finanziaria ed esercitano un'attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro.
Possono optare, invece, per la tassazione all'IS le società di persone e assimilate, i gruppi di interesse economico (G.I.E.) e le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) il cui socio unico è una persona fisica. Sono esenti dal pagamento dell'IS le società neocostituite (per i primi due anni di esercizio dell'attività), determinati enti morali come le società cooperative di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, i sindacati agricoli e le casse di credito agricolo e tutte le società con reddito netto imponibile inferiore a 1.000 CFCA. Sono esenti da IS le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’allevamento.

Base imponibile e aliquote
Il CGI distingue le società non petrolifere dalle società petrolifere per le quali vigono regole particolari sia di determinazione della base imponibile sia di tassazione.
Per le società non petrolifere, la base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo: i canoni di locazione, le spese generali (manutenzione di beni strumentali mobili e immobili), le spese per il personale e la manodopera, gli interessi passivi, le quote di ammortamento, le erogazioni liberali effettuate in caso di calamità naturali e di catastrofi accidentali (nella misura del 50%) e quelle effettuate agli organismi di ricerca e sviluppo riconosciuti dallo stato, nonché agli organismi di interesse generale, a carattere filantropico, caritativo o sociale a condizione che i i beneficiari siano residenti (in misura pari al 5‰ del volume d’affari). Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. 
L'aliquota dell'IS è stabilita nella misura del 33% e si applica ai redditi superiori a 1.000 F CFA. L’aliquota è aumentata al 35% per le società non residenti senza stabile organizzazione e ridotta al 25% a favore delle società che operano nel settore del microcredito o che esercitano l’insegnamento privato o un attività agricola o della pastorizia.

Tassa speciale sulle società
La taxe spéciale sur les societés (TSS) si applica a decorrere dal secondo anno di attività a tutte le società e persone giuridiche soggette all'IS, anche nel caso in cui ne siano esenti. La TSS è calcolata applicando al volume d'affari lordo realizzato nell'esercizio precedente l'aliquota dell'1% (con un minimo dovuto pari a 500.000 CFA se il volume d’affari annuo è inferiore a 10 milioni CFA), aumentata al 2% in caso di risultato deficitario per due anni consecutivi. La TSS rappresenta un acconto dell'IS dalla quale verrà dedotta nel caso in cui l'IS complessivamente dovuta sia superiore all'importo della TSS. Invece, nel caso in cui l'IS sia pari o inferiore alla TSS ovvero nell'ipotesi di società esenti dall'IS, la TSS versata viene definitivamente acquisita all'Erario.

Tassazione delle società estere
Le società di capitali e le società di persone che non dispongono in Congo di una stabile organizzazione sono assoggettate ad un regime derogatorio a quello di diritto comune che prevede la determinazione forfetaria della base imponibile, costituita dal 16% del volume d'affari realizzato in Congo. A questa base imponibile è applicata un'aliquota d'imposta pari al 49%. In sostanza, sul volume d'affari complessivo realizzato dalla società estera viene applicata un'aliquota pari al 7,84%.

Imposta sul valore aggiunto
L'IVA è entrata in vigore il 1° giugno 1997 (legge n. 12-97 del 12 maggio 1997) in sostituzione della tassa sulla cifra d'affari (TCA). Vi sono assoggettate tutte le persone fisiche e giuridiche, compresi gli enti pubblici, che realizzano operazioni imponibili derivanti dall'esercizio di un'attività economica. L'aliquota ordinaria è fissata al 18%, l'aliquota ridotta pari al 5% è applicata sulle importazioni di prodotti di prima necessità e alcune materie necessarie all'allevamento e all'agricoltura, mentre le esportazioni di beni e di servizi e i prodotti della filiera "eucalyptus" scontano aliquota zero. Tra le operazioni esenti troviamo quelle concernenti cessioni di prodotti agricoli, dell'allevamento, della caccia e della pesca; cessioni di beni di prima necessità; importazioni e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; prestazioni di carattere sociale, educativo e sanitario; cessioni di opere d'arte.
L'aliquota IVA è maggiorata del 5% a titolo di centesimi addizionali il cui gettito confluisce ai Comuni.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
A decorrere dal periodo di imposta 2014, tutti i termini per l’effettuazione dei versamenti e degli obblighi dichiarativi sono fissati tra il 10 e il 20 del mese. L'IRPP è calcolata in autoliquidazione e versata generalmente in tre tranches, a gennaio, aprile e luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per l'IRPP sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono stabilite scadenze diverse in funzione del regime di determinazione del reddito. I contribuenti assoggettati al "regime reale" e al “regime reale semplificato” pagano acconti trimestrali alle scadenze sopra indicate, mentre i contribuenti assoggettati al "regime forfetario" versano l'ASDI entro il 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il prelievo, mentre versano IGF in quattro rate (marzo, giugno, agosto e ottobre) e presentano la relativa dichiarazione tra il 10 e il 20 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. L'IRPP/TS e la TUS dovute sui redditi di lavoro dipendente sono trattenute alla fonte dal datore di lavoro e versate mensilmente, entro il 20 del mese successivo a quello di corresponsione. Anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi varia in funzione della tipologia di contribuente: entro il 20 giugno dell'anno successivo per tutti i soggetti, esclusi i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i quali la presentazione è prevista entro il 20 maggio. I contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione. 
Anche l'IS è calcolata in autoliquidazione e versata in quattro acconti trimestrali (entro il 20 del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre) ciascuno in misura pari al 25% dell'imposta calcolata sull'80% del reddito imponibile. Per le società di nuova costituzione gli acconti sono calcolati sul 5% del capitale sottoscritto.  Il saldo è versato entro il 20 maggio ed entro la medesima data deve essere presentata la dichiarazione. La TSS è versata in un'unica soluzione a marzo, mese in cui deve essere presentata anche la relativa dichiarazione.
Per quanto concerne l'IVA e i centesimi addizionali, i contribuenti sono tenuti a presentare dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare le imposte dovute entro il 20 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. L'importo definitivo del pro-rata di detrazione IVA spettante è liquidato con la dichiarazione mensile del mese di aprile (entro il 30).
L’IRVM è versata nei tre mesi successivi alla decisione assembleare di distribuzione degli utili L’imposta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni è versata al momento della registrazione dell’atto di cessione insieme all’imposta di registro; in caso di omesso versamento da parte del debitore legale (la società di diritto congolese) il cedente, il cessionario o la società partecipata sono tenuti solidalmente per il pagamento.
Il contributo sulle licenze di esercizio è versato in unica soluzione tra il 10 e il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ma se l’importo da pagare è superiore a 100.000 F CFA il contributo può essere versato in due tranches di pari importo nel corso dei primi due trimestri. Le imposte fondiarie sono esigibili con avviso di liquidazione a decorrere dal mese di marzo e fino al  mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l’imposta sui terreni deve essere pagata entro il 20 di febbraio dell’anno successivo. Entro il 20 settembre di ogni anno i proprietari di immobili edificati e non edificati devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta sui terreni e per la determinazione valore locativo. L’imposta immobiliare sui redditi di locazione è versata dal locatario trimestralmente, tra il 10 e il 20 del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Principali trattati stipulati con l’Italia
Il 26 giugno 2014 è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Brazzaville il 15 ottobre 2003. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 288 del 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 SO del 12 gennaio 2006. Perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsti per l'entrata in vigore dell’accordo, sulla GU Serie Generale n.185 dell’11 agosto 2014 è stata formalizzata l’entrata in vigore dell’accordo tra i due Stati a decorrere dal 26 giugno 2014.



Capitale: Brazzaville
Lingua ufficiale: francese
Moneta: franco della Comunità Finanziaria dell’Africa (XAF 1 € = 655,59 CFA)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale





Scheda in dettaglio (per ulteriori informazioni)




 

Fonti informative
Sito ufficiale della Direzione generale delle Imposte: 




La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.




aggiornamento: febbraio 2017
 

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