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Regno Unito

I contribuenti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito prodotto nel Regno Unito

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La HM Revenue & Customs è l'autorità fiscale del Regno Unito. Si occupa tra l’altro di imposte, dazi doganali, accise e della vigilanza in materia di antiriciclaggio. Tra i suoi obiettivi strategici rientrano la riscossione delle imposte e la semplificazione degli adempimenti. L’Agenzia delle entrate britannica è stata una delle prime agenzie ad aver introdotto le tecniche della scienza comportamentale in ambito tributario, applicando la cosiddetta nudge theory alla riscossione delle imposte.
 
Tassazione delle persone fisiche
I contribuenti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto; mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito prodotto nel Regno Unito.
Dal 2013, un soggetto passivo è qualificato fiscalmente residente nel Regno Unito in base ad una serie di test che compongono lo Statutory Residence Test (SRT).
In generale, un individuo è residente se, per un periodo d’imposta, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. trascorre almeno 183 giorni in un anno fiscale nel Regno Unito
  2. la sola casa che ha si trova nel Regno Unito per almeno 91 giorni in un anno fiscale e vi soggiorna per almeno 30 giorni nel periodo d’imposta (oppure ha una casa all’estero ma vi ha soggiornato meno di 30 giorni in un periodo d’imposta)
  3. lavora a tempo pieno nel Regno Unito per 365 giorni in un anno con contratto che prevede almeno 35 ore lavorative settimanali

Un individuo non è residente invece se, per un periodo d’imposta, ricorre almeno una delle condizioni previste nel “Automatic overseas test”. Se non si verifica nessuna delle condizioni previste nei test precedenti, si ricorre al “Ties test” o “Test dei legami” che prende in considerazione la permanenza nel territorio dello Stato per motivi legati alla presenza di familiari oppure per motivi di lavoro.

I soggetti passivi residenti sono tassati sul totale dei redditi percepiti secondo un sistema progressivo e possono beneficiare di deduzioni, quali contributi erogati a favore di specifici enti caritatevoli con sede nel Regno Unito, ed una indennità di natura personale riconosciuta dall’ordinamento che, per il periodo d’imposta 2023/2024, è pari ad una esenzione da imposta per il reddito imponibile sino a 12.570 sterline.

L'imponibile è determinato cumulando tutti i redditi percepiti. Per il periodo di imposta 2023/2024 (6 aprile 2023 – 5 aprile 2024), il sistema impositivo progressivo prevede i seguenti scaglioni di reddito e le relative aliquote.

Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles
Imponibile Aliquota
Fino a £12.570 “Personal Allowance” 0%
£12.571 a £ 50.270 “Basic Rate” 20%
£50.271- £125.140 “Higher Rate” 40%
Oltre £125.140 “Additional Rate” 45%

 

Scozia
Imponibile Aliquota
Fino a £ 12.570 Personal Allowance 0%
£ 12.571 - £ 14.732 Starter Rate 19%
£ 14.733 - £ 25.688 Scottish Basic Rate 20%
£ 25.689 - £ 43.662 Intermediate Rate 21%
£ 43.663 - £ 125.140 Higher Rate 42%
Oltre £125.140 Top Rate 47%
   

I capital gains sono tassati separatamente con la Capital Gains Tax che prevede l’esenzione da imposta per le plusvalenze fino a 6.000 sterline, ridotta a 3.000 sterline dal 6 aprile 2024, l’applicazione di una aliquota del 10% per i capital gain fino a 37.700 sterline e del 20% per gli importi che superano 37.700 sterline. I dividendi originati nel Regno Unito sono tassati progressivamente (vedi tabella seguente).

Dividendi Ritenuta
Fino a £ 12.570 Personal Allowance 0%
£ 12.571 a £ 50.270 Basic Rate 8,75%
£ 50.271- £125.140 Higher Rate 33,75%
Oltre £ 125.140 Additional Rate 39,35%

Gli interessi e le royalties, percepiti da soggetti passivi residenti e non residenti, sono sottoposti alla ritenuta del 20%. È tuttavia prevista l’applicazione di aliquote più favorevoli, se lo Stato di residenza fiscale del percettore non residente ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni con il Regno Unito.

Tassazione delle persone giuridiche
Una persona giuridica è considerata residente se è costituita nel Regno Unito, ovvero se ha la sede principale del management nel Regno Unito. Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti e beneficiano di crediti d’imposta per le eventuali imposte assolte all’estero. Viceversa, i soggetti passivi non residenti e presenti con una stabile organizzazione sono tassati sul reddito realizzato nel territorio dello Stato e sono assoggettati alla “Corporation tax” per gli utili di periodo ivi maturati a fronte dello svolgimento di un’attività commerciale, mentre qualsiasi altra forma di reddito è assoggetta alla “UK Income tax” con una aliquota pari a 20%.
Attualmente, l’aliquota ordinaria della “Corporation tax” è pari al 25%, se la società realizza un profitto maggiore di 250.000 sterline, mentre una aliquota agevolata del 19% è prevista a favore di società che realizzano un profitto inferiore a 50.000 sterline. Per le società con profitti tra 50.000 e 250.000 sterline, col sistema del “Marginal Relief” è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate britannica un’aliquota ridotta”.
Il sistema tributario britannico prevede un’imposta addizionale del 3% sui profitti delle banche che superano la soglia di reddito di 100 milioni di sterline.
L'imponibile è determinato dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile. In genere, i costi connessi all'attività produttiva sono deducibili ai fini fiscali, purché debitamente documentati, come anche altre particolari spese, quali le donazioni a favore di enti caritatevoli. L’ordinamento riconosce dei crediti e delle specifiche agevolazioni a favore delle imprese, segnatamente crediti per ricerca e sviluppo ed il regime agevolato della Patent Box che prevede l’applicazione di una aliquota del 10% sulla quota di imponibile collegata allo sfruttamento di brevetti.
La perdita fiscale di periodo può essere riportata in avanti senza limiti temporali, mentre l’ordinamento dispone che il riporto all’indietro è previsto solo per un anno. Inoltre, le perdite pregresse possono essere utilizzate in compensazione sino a concorrenza del 50% del reddito imponibile di periodo e, pertanto, l’imposta dovrà essere comunque corrisposta su almeno la metà del reddito imponibile. I capital gain concorrono alla formazione dell’imponibile di periodo ed i dividendi non subiscono alcuna ritenuta, mentre i redditi derivanti da interessi attivi e royalties sono assoggettati ad una ritenuta del 20%. Tuttavia, se il percettore non è residente nel Regno Unito, possono essere applicate aliquote più favorevoli, se pattuite nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra lo Stato di residenza fiscale del percettore non residente ed il Regno Unito.

L'imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel Regno Unito nel 1973. Il soggetto passivo è qualunque persona fisica e giuridica, residente nel territorio dello Stato, che esercita una attività commerciale e l’obbligo di registrazione ai fini Iva ricorre quando il volume di affari supera la soglia di 85.000 sterline nei precedenti 12 mesi, ovvero prevede di superare tale soglia nei successivi 30 giorni; mentre la registrazione è volontaria, se non si supera il citato plafond. Viceversa, la registrazione non è obbligatoria per i soggetti passivi non residenti.
L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato e le importazioni. L’aliquota ordinaria è del 20% ed è prevista l’applicazione di una aliquota agevolata ridotta del 5% in specifici casi, come la somministrazione di energia e carburante per uso domestico e la cessione di specifici prodotti sanitari. L’ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero, come le cessioni di beni destinati alle esportazioni e le prestazioni di servizi fuori dal territorio nazionale, libri, riviste, farmaci prescritti dal medico, servizi di trasporto ed abiti e scarpe per bambini. Inoltre, altre operazioni sono considerate esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quali servizi finanziari, assicurativi, postali, sanitari, formativi, nonché attività di gioco e scommesse.
L’imposta proporzionale grava sul consumatore finale mediante un sistema di detrazione e rivalsa. Il soggetto passivo detrae l’imposta pagata sugli acquisti nell’esercizio di impresa dall’imposta addebitata a titolo di rivalsa in capo al consumatore finale. Il versamento all’erario dell’imposta da parte del soggetto passivo  è dovuto, se l’Iva a debito sulle vendite è maggiore dell’Iva a credito sugli acquisti, mentre il soggetto passivo vanta un credito verso l’erario, se l’Iva a credito sugli acquisti è maggiore dell’Iva a debito sulle vendite.
È altresì previsto il sistema di fatturazione elettronica, ma non è obbligatorio.
L’onere dichiarativo deve essere assolto trimestralmente e, per una maggiore facilità di verifica, è l’amministrazione finanziaria che, all’atto di registrazione, comunica i mesi in cui occorre inviare il modello di dichiarazione Iva. In particolare, la trasmissione ed il pagamento devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed i periodi d’imposta sono definiti come segue:

  • marzo, giugno, settembre e dicembre;
  • febbraio, maggio, agosto e novembre;
  • gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo di imposta per le persone fisiche decorre dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo. La maggior parte degli imponibili deriva da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte (cioè salari e risparmi) e, pertanto, il percettore non ha nessun ulteriore obbligo dichiarativo nei confronti dell’erario, in quanto l’onere impositivo è assolto dal sostituto di imposta che applica la ritenuta. I contribuenti con altri redditi, invece, devono assolvere all’onere di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi e del relativo pagamento dell’imposta (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione).
La trasmissione della dichiarazione deve avvenire telematicamente e sono rare le circostanze in cui la presentazione è ammessa con modello cartaceo.
L’ordinamento prevede altresì il pagamento di due acconti, qualora i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte non superino almeno l’80% dell’imponibile totale del soggetto passivo ed i versamenti devono avvenire entro il 31 gennaio del periodo d’imposta in corso ed il 31 luglio dell’anno successivo a quello cui il periodo d’imposta si riferisce. L’eventuale saldo del debito impositivo deve essere versato entro il termine di presentazione del modello.
Il periodo di imposta delle persone giuridiche decorre dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata telematicamente, elaborata secondo il principio di autodeterminazione, entro 12 mesi dal termine del periodo di imposta di riferimento, ed il pagamento del debito erariale deve avvenire entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
È possibile che il periodo contabile di una società non coincida con il periodo di imposta e, in tal caso, sarà necessario ripartire gli utili di esercizio tra due periodi d’imposta. Ad esempio, se l’esercizio sociale inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024:

  • i primi nove mesi (274 giorni) saranno di competenza del periodo di imposta 2023/2024 e la società dovrà determinare e versare l’imposta sui 274/365 del reddito imponibile con l’aliquota prevista per il periodo di imposta 2023/2024;
  • i restanti tre mesi (91 giorni) saranno di competenza del periodo di imposta 2024/2025 e la società dovrà determinare e versare l’imposta sui 91/365 del reddito imponibile con l’aliquota prevista per il periodo di imposta 2024/2025.

Inoltre, le società che registrano utili maggiori di 1,5 milioni di sterline sono qualificate come “grandi contribuenti” e hanno l’onere di corrispondere acconti trimestrali elaborati con il metodo previsionale ed il primo versamento deve avvenire nel settimo mese del periodo di imposta in corso; le società con un reddito maggiore di 20 milioni di sterline sono qualificate come “grandissimi contribuenti” e devono versare quattro acconti rispettivamente il terzo, sesto, nono e dodicesimo mese del periodo di imposta in corso.
Con particolare riferimento ai gruppi di imprese, l’ordinamento dispone che ogni entità giuridica deve provvedere ad inoltrare autonomamente la propria dichiarazione dei redditi e ammette la possibilità di beneficiare della compensazione di imponibili di una società con le perdite fiscali di altra società del gruppo mediante uno specifico sistema di cessione fra le medesime, che può ricorrere solo in presenza di specifici requisiti di controllo partecipativo infragruppo (cioè la partecipazione pari almeno al 75% di una società in altra società del gruppo oppure il controllo partecipativo della società capogruppo pari almeno al 75% nelle due società che attivano fra di loro il sistema di cessione di perdite fiscali infragruppo).

Relazioni internazionali
Il Regno Unito ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni con numerosi Stati tra cui il nostro. La convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (firmata il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge n. 329 del 5 novembre 1990) è entrata in vigore il 31 dicembre 1990.

Capitale: Londra
Lingua ufficiale: inglese
Moneta: sterlina inglese (GBP)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale

Fonti informative utilizzate
HM Treasury
HM Government
HM Revenue and Custom 

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.

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