Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

Paraguay

La riforma del 2019 ha adeguato l’ordinamento nazionale agli standard Ocse in materia di transfer pricing

bandiera paraguay

Il Paraguay è un Paese dell’America del Sud, confinante a nord ovest con la Bolivia, a sud con l’Argentina e a est con il Brasile. Secondo i report del Fondo Monetario Internazionale, il Paraguay è un Paese in forte crescita, principalmente grazie all’agricoltura e all’allevamento bovino ma anche alle importanti risorse idriche che lo rendono il primo esportatore al mondo di energia idroelettrica. Per quanto concerne il sistema fiscale paraguaiano, vige il principio di territorialità. Si può conseguentemente affermare che i redditi rilevanti ai fini della tassazione sono solamente quelli di fonte interna al territorio dello Stato. Il 25 settembre 2019 è stata approvata la legge n. 6380/19 che ha introdotto un’importante riforma del sistema fiscale paraguayano. Tra gli effetti della riforma, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2020, l’adeguamento agli standard Ocse della disciplina relativa al transfer pricing, la creazione di un’imposta unica che prende il posto  dell’imposta sulle attività commerciali e industriali e di quella sullo svolgimento di attività agricole e l’introduzione di ulteriori semplificazioni per le imprese di piccole-medie dimensioni.

La tassazione delle persone fisiche
Con la riforma fiscale del 2019, la disciplina dell’Impuesto a la Renta Personal è stata modificata. Per quanto concerne le aliquote, l’imposta prevederà un’aliquota pari all'8% per i redditi di capitale (con esclusione di quelli soggetti all’imposta sui dividendi) e aliquote progressive per scaglioni per i redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo. In questo caso, l’aliquota sarà pari all’8% per i redditi fino a 50 milioni di guaranì (PYG), mentre sarà pari al 9% per i redditi superiori a 50 milioni di PYG e fino a 150 milioni di PYG e pari al 10% per redditi superiori a 150 milioni di PYG.  
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è un’imposta su base territoriale, che in altre parole assoggetta a tassazione solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano di fonte nazionale i redditi provenienti da attività inerenti ai beni situati o diritti utilizzati economicamente nella Repubblica paraguaiana, indipendentemente dalla nazionalità di chi interviene nelle operazioni.
Sono soggetti all’imposta i redditi di lavoro dipendente e professionale; il 50% dei redditi di capitale e dei dividendi provenienti da società residenti nel territorio dello Stato; le plusvalenze derivanti dalla detenzione di azioni e quelle derivanti dall’alienazione di immobili situati in Paraguay; gli interessi, le commissioni o altri redditi percepiti dalle persone fisiche che non siano soggetti a imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Le plusvalenze confluiscono tra i redditi soggetti a imposta sul reddito delle persone fisiche qualora siano occasionali, altrimenti saranno considerate attività di carattere professionale soggette ad imposta sul reddito delle persone giuridiche. È occasionale l’attività che consiste in non più di due transazioni all’anno. Sussiste, inoltre, una presunzione in base alla quale si considera soggetto a tassazione il 30% del prezzo di cessione, a meno che la cessione risulti da atto pubblico registrato.
Sono deducibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche molte spese, tra le quali le spese sanitarie, quelle sostenute per l’alloggio e le relative spese di manutenzione, l’educazione, il vestiario proprio e della famiglia e le spese per le attività ricreative. Il contribuente è obbligato a conservare la documentazione comprovante tali spese per cinque anni. Non sono deducibili multe, sanzioni e altre imposte sul reddito.

Le esenzioni
Sono esenti dall’imposta: gli interessi erogati da banche o altre istituzioni finanziarie paraguaiane; gli utili su cambi derivanti da transazioni in valuta estera; le indennità per morte, malattia, disabilità e per il congedo di maternità. Risultano esenti anche le donazioni e le successioni nonché le pensioni sulla base del presupposto che i corrispondenti contributi sociali obbligatori sono stati versati. Gli enti di assistenza sociale, caritatevole, letteraria e artistica riconosciuti dal ministero dell’Educazione e della Cultura, che non abbiano fini di lucro, sono esenti per i redditi prodotti. Le entità senza fine di lucro sono quelle che non distribuiscono utili ai loro associati, ma li destinano al proprio oggetto sociale. Lo stesso discorso può essere fatto per le istituzioni che si occupano di istruzione (dalla scuola di base all’università), i cui utili sono imponibili solo in caso di distribuzione.

Imposta sui dividendi (Impuesto a los Dividendos y Utilidades)
Il Governo paraguayano ha approvato una nuova imposta sui dividendi e la distribuzione di utili (Impuesto a los Dividendos y Utilidades, di seguito “IDU”) che entrerà in vigore nel 2020.
L’applicazione avviene mediante una ritenuta a titolo di imposta con le seguenti aliquote: 8% se il percipiente, persona fisica o giuridica, è un soggetto residente e 15% se il percipiente è un soggetto non residente. Le società che distribuiscono utili derivanti da redditi prodotti nei periodi d’imposta  precedenti all’entrata in vigore dell’IDU, usufruiscono di un’aliquota “transitoria” ridotta pari a 5% se il percettore è un soggetto residente in Paraguay e pari al 10% se il soggetto non è residente. Sono escluse dall’imposta gli utili provenienti da imprese cooperative, di mutua assistenza e dalle maquiladora companies (vedi il paragrafo “Agevolazioni ed esenzioni”).

Il regime per i non residenti
I redditi dei soggetti non residenti sono sottoposti a tassazione solo se di fonte paraguaiana. Stante il principio di territorialità, il concetto di residenza e domicilio è rilevante ai fini fiscali esclusivamente nella determinazione delle differenti aliquote applicabili alle ritenute a titolo di imposta. Per completezza, si segnala che è considerato residente il soggetto che risiede o dimora nel territorio dello Stato per più di 120 giorni. La nuova imposta per i non residenti prevede che i redditi di fonte paraguaiana percepiti dai non residenti siano assoggettati a tassazione con applicazione di una ritenuta del 15% su una base imponibile che varia dal 30% al 100% del reddito lordo in funzione della categoria reddituale di appartenenza

La tassazione delle persone giuridiche
Rientrano nel perimetro dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche le imprese individuali, le società, indipendentemente dal fatto di possedere o meno personalità giuridica, le associazioni e le corporazioni di qualunque natura, gli enti pubblici, gli enti territoriali, le succursali di soggetti esteri operanti nella Repubblica ed infine le cooperative. La legge n. 6380/19 ha ampliato l’ambito dei soggetti passivi dell’imposta anche alle strutture trasparenti quali, ad esempio, trust e fondi di investimento e ha stabilito il criterio della competenza per l’imputazione dei redditi e delle spese. Quest’ultimo criterio tuttavia non si applica alle imprese che svolgono attività agricole e di sfruttamento forestale. I redditi imponibili sono quelli che si ottengono scomputando dal reddito lordo le spese necessarie per ottenerlo, debitamente documentate e inerenti all’attività svolta dal soggetto economico.
L'aliquota unica è pari al 10%. Dal 2020 sarà possibile portare in avanti le perdite fiscali per i 5 anni successivi a quello di maturazione scomputando tali perdite nei limiti della capienza del 20% del reddito imponibile annuo.
Si considerano residenti le società per le quali la direzione o l’amministrazione, ovvero il centro principale dell’attività sia situato nel territorio dello Stato. Nel caso in cui non si conosca la sede dell’amministrazione o del luogo scelto dal soggetto economico circa la individuazione delle ipotesi precedenti si assumerà come tale il luogo dove è avvenuto il fatto economico generatore (luogo in cui è accaduto il presupposto dell’imposta).  

Transfer pricing
La riforma fiscale approvata nel 2019 ha regolato la disciplina del transfer pricing in base agli standard consigliati dall’Ocse. I soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito un volume d’affari eccedente 10 milioni di PYG o che abbiano concluso transazioni con Paesi a bassa fiscalità sono tenuti a predisporre la documentazione sul transfer pricing che deve contenere almeno le seguenti informazioni: l’identità delle persone coinvolte nella transazione (denominazione, domicilio, residenza); i documenti dai quali si evinca il rapporto partecipativo, diretto o indiretto intercorrente tra le parti della transazione; le informazioni relative alle funzioni svolte, alle immobilizzazioni utilizzate e ai rischi che sono stati assunti da ciascuna parte; il metodo di calcolo dei prezzi delle transazioni intercompany e delle operazioni con le società esterne al gruppo (comparable).

Agevolazioni ed esenzioni
Negli ultimi anni il Paese ha avuto una forte capacità di attrarre investitori esteri, anche grazie a una legislazione che ha come caratteristica principale la stabilità.

Incentivi per gli investitori esteri
La promozione degli investimenti esteri si fonda su due leggi risalenti nel tempo: la legge n. 60 del 1990 e  la legge 117 del 1991. Le imprese estere che investono nel territorio dello Stato godono di benefici fiscali qualora svolgano attività che siano volte allo sviluppo delle potenzialità e delle risorse del Paese, mediante l’incremento della produzione di beni e servizi, l’aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato, la promozione della  tecnologia per migliorare l’efficienza produttiva e l’utilizzo delle risorse interne e, infine, l’esportazione. Gli investimenti possono essere effettuati con finanziamenti, crediti, strumenti finanziari, contratti di leasing, apporto di brevetti o altri beni immateriali. Un progetto, corredato da uno studio di fattibilità, deve essere presentato al Comitato sugli investimenti e il percorso di approvazione impiega circa 6 mesi.
Gli incentivi fiscali previsti sono: esenzione dai tributi fiscali e locali che gravano sulla costituzione, iscrizione e registrazione della società; esenzione totale da ogni imposta che grava su operazioni di aumento di capitale, apporti alla società di beni mobili o immobili o trasferimento di beni o diritti, emissione di titoli, bond o obbligazioni; esenzione totale da tasse o gravami per l’importazione di beni e dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per l’importazione di beni destinati all’avviamento o alla prima istallazione dell’impresa; esenzione del 95% delle imposte previste sull’affitto di beni per un periodo di 5 anni; esenzione dalle imposte sui dividendi e sugli utili per 5 anni; esenzione delle imposte che gravano su tutte le forme di trasferimento o vendita di tecnologia; esenzione totale dalle imposte di bollo e registro. 

Semplificazione per le imprese di piccole e medie dimensioni
Dal 2020 entrerà in vigore un nuovo regime semplificato previsto per le società con un fatturato annuo inferiore a 80 milioni di PYG che consiste nell’obbligo del pagamento di un’imposta netta in misura fissa mensile determinata in funzione del fatturato dell’anno precedente. L’imposta varia da un minimo pari a 20.000 PYG mensili (per le imprese con volume d’affari minore o uguale a 20 milioni di PYG) fino a un massimo pari a 80.000 PYG mensili (per le imprese con un fatturato compreso tra 60 e 80 milioni di PYG). Rimane in vigore l’agevolazione consistente nell’importare in esenzione da dazi doganali materiale grezzo destinato ad essere utilizzato nel ciclo produttivo, previa presentazione di un piano di produzione per l’anno successivo. Il valore di ciascuna importazione deve essere maggiore di 1.500 dollari.

Maquiladora companies
Sono autorizzati al regime “maquila” le persone fisiche e giuridiche, residenti o domiciliate nel territorio dello Stato, autorizzate dal Consiglio Nazionale a svolgere attività di lavorazione, produzione, assemblaggio o riparazione di beni (nazionali o importati) destinati alla successiva esportazione. Non sussistono limiti inerenti al tipo di attività che può rientrare in tale regime: il requisito richiesto è che il bene o servizio oggetto di esportazione incorpori un “valore aggiunto” dato da un’attività, una lavorazione o anche un bene di origine paraguaiana.
Le imprese maquila sono soggette a tassazione sul maggiore tra l’1% del valore aggiunto prodotto in Paraguay e l’1% dei servizi che sono fatturati alla società madre. A questo fine, la base imponibile include sia il valore dei beni acquisiti e anche le eventuali lavorazioni effettuate nonché i servizi e i salari pagati in Paraguay. Per contro, tutte le attività svolte o i beni acquisiti sono esenti da ogni altra imposta, comprese, tra le altre, l’imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali, l’imposta di bollo, le tasse aeroportuali.

Free Zone
Il governo paraguaiano ha individuato nel proprio territorio delle aree (c.d. “free trade zones”) all’interno delle quali le imprese ivi stabilite possono godere di taluni benefici fiscali, quali: la tassazione agevolata dei beni ceduti o servizi prestati con aliquota pari al 0,5% sul totale dei proventi derivanti dalle esportazioni e l’esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i beni o servizi importati. Qualora le cessioni di beni o prestazioni di servizi avvengano all’interno dell’area free trade, la tassazione rimane pari allo 0,5% a condizione che il valore di tali prestazioni “interne” non ecceda il 10% del fatturato complessivo dell’impresa; se tale parametro viene superato, la tassazione sarà al 3%.
 
Imprese automobilistiche e altri incentivi per le imprese
Al fine di incentivare gli investimenti nel settore automobilistico o di produzione dei relativi pezzi di ricambio, il governo paraguaiano offre numerosi benefici fiscali qualora le imprese residenti o comunque domiciliate realizzino investimenti di carattere industriale volti alla realizzazione e/o alla lavorazione nel territorio dello Stato di beni destinati all’esportazione. Tra i benefici fiscali accordati si annotano: importazione di beni utilizzati nella produzione in esenzione da dazi doganali; qualora si tratti di autoveicoli, trattori, o altri mezzi o pezzi di ricambio destinati ad essere lavorati e esportati, i dazi doganali si applicano su una base imponibile ridotta della metà; aliquota agevolata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sulla vendita del bene finale; esenzione da imposte comunali e sui dividendi, per le società con investimenti maggiori di 5 milioni di dollari americani.

L’imposta sul valore aggiunto
In Paraguay l’Iva (impuesto al valor agregado) è stata introdotta dalla legge 125 del 1991 e successive modifiche. Si applica alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni da chiunque effettuate.  
I soggetti passivi appartengono a ctegorie molto diverse tra loro.   Innanzitutto, sono soggetti passivi le persone fisiche che svolgono professioni liberali (profesiones universitarias) indipendentemente dalle loro entrate e coloro che svolgono altre attività, a condizione di avere entrate superiori al salario minimo mensile medio. Sono soggetti passivi anche le cooperative, le imprese individuali, tutte le società (comprese quelle costituite all’estero) che hanno filiali e succursali nello Stato e, infine, i soggetti che realizzano attività connesse agli scambi di beni con l’estero. Sono altresì soggetti all’imposta le organizzazioni di tipo sociale ed assistenziale, per quanto concerne le attività organizzate in forma imprenditoriale, e le attività operanti nell’ambito sportivo e culturale. Inoltre, sono soggetti a tale imposta gli enti pubblici e le imprese organizzate col sistema ad economia mista (con proprietà sia pubblica che privata), che sviluppano attività organizzate nei servizi, nell’industria e nel commercio.
Nel corso del 2017, il Paese ha approvato una nuova normativa in merito alla fatturazione elettronica denominata “National Electronic Invoicing System” (SIFEN). L’introduzione di questo nuovo sistema di fatturazione è stata prevista in maniera progressiva mediante la realizzazione di un progetto da svilupparsi in più fasi. In primo luogo mediante una fase pilota che ha portato all’adozione di un manuale tecnico che descrive i principali requisiti per la fatturazione. Nel 2019, è stata iniziata la seconda fase della procedura, basata sulla adesione volontaria da parte dei contribuenti, al fine di valutare le principali criticità. 

La base imponibile
Sono gravate dall’imposta in esame le operazioni a titolo oneroso, la cui base imponibile consiste nell’ammontare del prezzo di mercato integrato con gli eventuali oneri accessori a carico dell’acquirente. Nella vendita di beni immobili, la base imponibile è costituita dal 30% del prezzo di vendita, mentre nelle attività di alienazione di beni usati il fisco potrà utilizzare percentuali estimatorie parametrate al valore aggiunto. Nelle operazioni di autoconsumo, aste e aggiudicazioni ed operazioni a titolo gratuito, il valore imponibile è costituito dal prezzo corrente di mercato; nell’ipotesi in cui tale valore non sia conosciuto, la base imponibile si determina aumentando il valore di acquisto del 30%. Per i beni introdotti nello Stato il valore imponibile corrisponde al valore doganale aumentato dei tributi doganali e delle altre imposte. A seguito delle novità fiscali approvate nel 2019 , il presupposto oggettivo dell’imposta sul valore aggiunto comprenderà anche i servizi digitali. Per assicurare il rispetto di tale disciplina, diventano sostituti d’imposta, responsabili dell’effettuazione della ritenuta e del versamento della relativa imposta, le istituzioni finanziarie stabilite nel paese qualora intervengano nel pagamento del servizio digitale.

Le aliquote
L’impuesto al valor agregado prevede due aliquote: quella del 10% e quella del 5%. La prima ha carattere di generalità, la seconda si applica sulla cessione di alcuni beni e sulla prestazione di taluni servizi. Sono soggetti all’aliquota del 5% le cessioni di riso, pasta, the verde, latte, uova, carne cruda e prodotti farmaceutici.

Le esenzioni
Molte operazioni economiche non sono soggette all’impuesto al valor agregado fra cui: le cessioni di beni agricoli e pastorali allo stato naturale (vale a dire quelle che non hanno subito una lavorazione di tipo industriale), le operazioni in valuta estera, l’asse ereditario di cui beneficiano eredi a titolo universale o particolare con eccezione però dei loro cessionari, la cessione dei crediti, le riviste di interesse culturale e scientifico, i beni strumentali realizzati ai sensi della Ley n. 60/1991. Oltre alle cessioni di beni, anche talune operazioni legate alla prestazione di servizi sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto: gli interessi, i depositi bancari ex Ley n. 861/1996, i servizi gratuiti prestati a favore dei partiti politici o delle organizzazioni assistenziali. Inoltre, sono esenti anche le importazioni di alcuni beni quali: quelli la cui cessione è già esente all’interno dello Stato, i beni equiparati, i beni introdotti da membri del corpo diplomatico accreditati dal Governo in conformità alle norme vigenti. Sono esenti soggettivamente dall’impuesto al valor agregado i seguenti enti: i partiti politici riconosciuti legalmente, gli enti di assistenza sociale di beneficenza, assistenza e istruzione letteraria e culturale, le associazioni, federazioni e fondazioni (a condizione che siano senza fine di lucro, che si dedichino all’istruzione di qualunque grado e che siano riconosciute dal Ministerio de Educacion y Cultura). Sono esenti anche le istituzioni religiose nell’ambito della loro attività di culto e di esercizio religioso (per le esenzioni dall’impuesto al valor agregado vedi articolo 83 Ley 125 del 1991).


Le altre imposte
L’imposta sul consumo
Tale imposta (fondata sul disposto dell’articolo 99 della Ley 125/1991) si applica sulle cessioni e le importazioni a qualsiasi titolo di tabacchi, liquori e sigari o altri prodotti il cui consumo è considerato socialmente indesiderabile e ai beni considerati di lusso.
La base imponibile consiste nel prezzo di vendita, con esclusione dell’impuesto al valor agregado. Nelle importazioni, l’imponibile è costituito dal valore doganale dei beni espresso in moneta estera, determinato dal servizio cambi dello Stato in conformità con le leggi in vigore. A tale valore si aggiungono i tributi applicati all’operazione (salvo l’imposta sul valore aggiunto). Nelle transazioni aventi ad oggetto  combustibili derivati dal petrolio, la base imponibile corrisponde al prezzo stabilito dal governo. Sono soggetti passivi i produttori per le cessioni che avvengono nello Stato e gli importatori per i beni che introducono nel Paese. Le aliquote variano da un minimo, pari al 5%, previsto, ad esempio per le bevande analcoliche, ad un massimo, pari al 12%, applicabile alla cessione di sigari, tabacco o alcolici di lusso.
Infine, per quanto concerne la tassazione dei carburanti la tassazione dei derivati del petrolio è molto elevata, con un’aliquota del 50% mentre il gasolio ha una propria aliquota del 18% e la nafta del 24%.
 
L'imposta sugli immobili
L'imposta sugli immobili si applica sul valore catastale dell’immobile determinato con modalità che sono stabilite annualmente dal comune ove è situato. Tale valore è soggetto ogni 5 anni ad una rivalutazione al fine di allinearlo ai valori di mercato. L'aliquota ordinaria è pari all’1% ma  è ridotta allo 0,5% qualora l’immobile sia di carattere rurale con un terreno di estensione inferiore a 5 ettari. Il sistema tributario prevede poi l'esclusione dalla base imponibile delle spese per miglioramenti. Per le proprietà rurali di grande estensione (oltre 10000 ettari) è prevista una sovraimposta che varia dallo 0,5% all'1,2% su base progressiva. Infine, è prevista una imposta sui trasferimenti immobiliari, che svolge analoga funzione dell'imposta di registro italiana, pari allo 0,3% applicabile sul valore più alto tra il prezzo di cessione e il valore catastale. Anche in Paraguay le formalità legate a questo tipo di imposizione vengono compiute dal notaio presso la Direcion General de registros Publicos, che provvede alla registrazione a seguito della prova del pagamento dell'imposta comunale.
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamenti
I soggetti che erogano redditi a coloro che non hanno il domicilio nello Stato devono agire come sostituti di imposta (agentes de retencion) nei loro confronti. I soggetti passivi dell’Impuesto a la Renta Personal sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui il reddito è stato percepito. Il pagamento delle imposte che sono liquidate dal contribuente deve essere effettuato entro 3 mesi dalla fine dell’anno nel quale la dichiarazione è presentata. Per le imprese, generalmente il periodo d’imposta coincide con l’anno solare anche se per le imprese agricole e di produzione di canna da zucchero, il periodo va dal 1 maggio al 30 aprile, mentre per le imprese di assicurazione dal 1° luglio al 30 giugno. La dichiarazione deve essere presentata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento delle imposte avviene su base preventiva in forma di acconti del 25%.

Relazioni internazionali
Non sono state stipulate convenzioni per prevenire le doppie imposizioni sul reddito o sul patrimonio con l’Italia. In data 29 maggio 2018, il Paraguay ha sottoscritto la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Ad oggi (dicembre 2019) la convenzione non è ancora entrata in vigore.

Capitale: Asuncion
Lingua ufficiale: spagnolo
Moneta: guaranì (PYG)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale

Fonti
Sito Farnesina - Mercati esteri
Fondo Monetario Internazionale
Scheda Paese PWC

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/paraguay