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Schede Paese

Lussemburgo

Situato al confine tra Germania, Belgio e Francia, è tra i più piccoli in termini di territorio e di popolazione

bandiera del lussemburgo
Il Pil pro capite del Lussemburgo, il più piccolo tra gli Stati dell'Unione europea in termini di territorio e popolazione, è tra i più alti dell’Unione europea (ca. 80.000 euro). Il settore di maggior importanza per il Paese è attualmente quello finanziario, che contribuisce al 30% del prodotto interno lordo.
 
Tassazione delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata sostanzialmente riformata nel 2002 e, da ultimo, nel 2011. L’imposta si applica ai soggetti residenti in relazione ai redditi ovunque prodotti. Una persona fisica risulta fiscalmente residente in Lussemburgo se vi ha il domicilio, intendendo per tale il luogo di ubicazione dell'abitazione in cui il soggetto vive in condizioni che lasciano presumere che ivi vivrà anche per il futuro, o la dimora abituale, che si presume sia in Lussemburgo laddove il soggetto risieda in tale Paese da almeno 6 mesi. Le persone fisiche non residenti sono tassate sui soli redditi di fonte lussemburghese. 
Per le coppie sposate, le unioni registrate e i genitori, anche non sposati, di figli minorenni, l’imposta è determinata in maniera congiunta. 
 
I redditi imponibili
I redditi imponibili sono quelli che rientrano in una delle 8 categorie previste dalla legge. I redditi derivanti da liberalità o vincite non sono soggetti a tassazione. I dividendi distribuiti da società residenti in Lussemburgo e soggette a imposta in misura piena o da società europee che beneficiano del regime madre-figlia, o da società residenti in uno Stato con cui il Lussemburgo ha una Convenzione contro le doppie imposizioni e che applica un’imposta sulle società comparabile a quella lussemburghese, sono imponibili nella misura del 50%. Non sono tassati i capital gain derivanti dalla vendita di partecipazioni non qualificate detenute per più di 6 mesi. 
Con la riforma fiscale (Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016) approvata il 27 dicembre 2016 (vedi pag. 5.143 pdf allegato) le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono comprese tra l’8 e il 42% (per redditi superiori a 200.004 euro). I redditi inferiori a 11.265 euro sono esenti.
Per le famiglie che determinano l’imposta in maniera congiunta, le aliquote progressive si applicano sulla metà del reddito complessivo. Per i vedovi, i soggetti che hanno più di 64 anni e i single con persone a carico le aliquote progressive si applicano ad una base imponibile ridotta della metà del reddito che eccede una certa soglia di reddito. Le aliquote dei singoli scaglioni sono maggiorate da un contributo per il fondo di disoccupazione, pari al 7% (9% per i soggetti con redditi superiori a una certa soglia).
 
 
Tassazione delle società
 
Società residenti
Ai fini dell'imposta sui redditi societari, una società è residente in Lussemburgo se ha  la sede legale risultante dallo Statuto o quella di direzione effettiva degli affari. Sono soggetti all’imposta, in particolare:
  • società di capitali (société anonime, SA; société à responsabilité limitée, SARL);
  • società in nome collettivo (SENC);
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
  • organizzazioni senza scopo di lucro.
Le società di persone non sono soggette all’imposta sui redditi societari. Determinate tipologie societarie – quali, ad esempio, società di investimento a capitale fisso (SICAF) o variabile (SICAV) – sono, inoltre, esentate in base a specifiche disposizioni di legge. 
La base imponibile dell'imposta sui redditi societari è determinata in base alla variazione subita dal patrimonio netto nel corso dell'esercizio sociale. Più in dettaglio, il reddito tassato è costituito dalla differenza tra le attività nette al termine dell'esercizio e quelle risultanti all'inizio del periodo, valutate secondo i criteri specifici dettati dal legislatore tributario. Il periodo di imposta coincide con l’anno solare, a meno che la società non sia stata costituita, trasferita o liquidata in corso d’anno. I dividendi e i capital gain derivanti da partecipazioni qualificate sono esenti; i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate concorrono alla base imponibile per il 50% del loro ammontare. È previsto un regime di consolidato per le società partecipate per almeno il 95% (o, con il consenso degli azionisti di minoranza, per almeno il 75%).
L'aliquota ordinaria è del 19% che si applica alle società con un reddito tassabile che eccede 30mila euro e che è ridotta a 15% per le società con reddito inferiore a 15.000 euro. Inoltre è prevista l'applicazione di una municipal business tax varabile tra il 6 e il 12% a seconda della localizzazione. A partire dal 1° gennaio 2011, sull’imposta dovuta è applicata una sovrattassa per il fondo di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2013 l’aliquota della sovrattassa è pari al 7%.
 
Società non residenti
Le società non residenti in Lussemburgo sono tenute al pagamento dell'imposta sui redditi societari limitatamente a specifiche tipologie reddituali individuate dalla legge. Tra di esse, i redditi d'impresa connessi a beni immobili o a stabili organizzazioni in Lussemburgo.
 
L'imposta sul valore aggiunto
In quanto Stato membro dell'Unione europea, il Lussemburgo è soggetto alle direttive comunitarie in materia di Iva. Sono soggetti passivi Iva, in via generale, i soggetti che esercitano professionalmente cessioni di beni e prestazioni di servizi. I soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni esenti o hanno un fatturato annuo inferiore a 25.000 euro non sono obbligati a registrarsi. 
L'aliquota ordinaria è pari al 17%. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote ridotte:
  • 14%, applicabile, tra l’altro, a vini e materiale pubblicitario;
  • 8%, applicabile su taluni beni e servizi, tra i quali le forniture di gas e elettricità;
  • 3%, applicabile, per esempio, a libri, periodici, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, servizi radiotelevisivi.

Le altre imposte
È prevista un’imposta locale sui redditi commerciali e una sulla proprietà immobiliare. Le persone fisiche sono soggette all'imposta sullo 0.5% del patrimonio netto. Le società sono soggette all’analoga imposta sulla fortuna, in misura pari allo 0.5% del valore del patrimonio netto risultante al 1° gennaio di ciascun anno. I redditi derivanti da donazioni e successioni sono soggetti ad un’imposta sui trasferimenti. 
I fondi UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) e altri enti esenti da imposta sulle società sono soggetti alla taxe d’abonnement, pari allo 0.05% del valore delle attività detenute (per determinate tipologie di investimenti, l’aliquota è ridotta allo 0.01%).
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Per le persone fisiche, la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Su motivata richiesta del contribuente, il termine è esteso fino al 30 giugno. Le società devono presentare la dichiarazione, entro il 31 maggio di ogni anno, allegando il bilancio civile e fiscale e la relativa delibera di approvazione. La corretta tenuta delle scritture contabili è di norma presupposto per la concessione di incentivi fiscali. La documentazione contabile deve essere conservata per 10 anni.
La liquidazione delle imposte è effettuata direttamente dall’amministrazione fiscale (eventualmente previo contraddittorio con il contribuente). Il termine per la presentazione di reclami o appelli è 3 mesi. I soggetti passivi Iva devono presentare almeno una dichiarazione annuale IVA; in base al fatturato, può essere necessario presentare anche dichiarazioni IVA mensili o trimestrali.
 




Capitale: Lussemburgo
Lingua ufficiale: francese, tedesco, lussemburghese
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Rapporti con l'Italia e trattati fiscali
Convenzione tra la Repubblica italiana e il Lussemburgo intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e le evasioni fiscali, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata con la legge n. 747 del 14 agosto del 1982 ed entrata in vigore il 4 febbraio 1983. 
Le società holding lussemburghesi, meglio conosciute come "holding del '29", disciplinate dalla legge del Granducato del 31 luglio del 1929, sono state eliminate dall’elenco di cui all’articolo 3 del decreto del ministro italiano delle Finanze del 21 novembre 2001. A stabilirlo un nuovo decreto ministeriale firmato il 16 dicembre 2014 dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan.
La firma del decreto fa seguito ai positivi risultati raggiunti nelle relazioni tra i due Stati. In particolare, grazie al protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmato il 21 giugno 2012 e ratificato da parte italiana con legge n. 150 del 3 ottobre 2014.  Un articolo in materia di scambio di informazioni a richiesta, più conforme al più recente standard OCSE, è stato introdotto nel protocollo di modifica dell’accordo fiscale tra i due Paesi. Grazie a questo nuovo articolo, sottolinea una nota del Mef, sarà possibile superare il segreto bancario migliorando la cooperazione amministrativa tra i due Paesi.
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) il Lussemburgo è stato confermato tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.





Principali fonti di informazione
  • sito che offre indicazioni su tutti gli aspetti della realtà istituzionale del Lussemburgo: dalla struttura e organizzazione del governo, ai ministeri istituiti, alle attività svolte dalle varie istituzioni governative;
  • sito del ministero delle Finanze che contiene informazioni sul sistema monetario, finanziario e fiscale, la struttura organizzativa e indicazioni sui principali siti delle amministrazioni pubbliche svolgenti attività di coordinamento, controllo e gestione dei settori tributario e finanziario;
  • sito del dipartimento che amministra i diritti, le imposte e le tasse relativi alla fiscalità diretta;
  • sito che fornisce informazioni su leggi, regolamenti, circolari e le note che, a decorrere dall’anno 2000, hanno interessato il settore della fiscalità diretta;
  • sito del dipartimento che amministra i diritti, le imposte e le tasse relativi alla circolazione dei beni. Fornisce informazioni in materia di imposte indirette, quali Iva, imposta di registro, di successione e imposta di bollo;
  • sito del dipartimento che amministra le accise e le imposte doganali;

E-service
  • nel sito del Dipartimento delle imposte dirette vi è una apposita sezione dedicata a modelli e formulari fiscali utilizzabili, previa compilazione online e presentabili per via telematica;
  • nel sito dell’Amministrazione delle imposte indirette vi è una apposita sezione dedicata a modelli e formulari fiscali utilizzabili, previa compilazione online, e presentabili per via telematica;
  • Precedente Scheda (a cura di M. Norcia e L. C. Papuzzi)




aggiornamento: luglio 2017 (per aliquote)





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