Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

Liechtenstein

La tassazione delle persone fisiche si basa principalmente sull’imposta patrimoniale e sull’imposta sul reddito

bandiera nazionale del Liechtenstein
Incuneato tra Austria e Svizzera, il Principato del Liechtenstein è tra gli Stati europei più piccoli in termini di territorio (circa 160 km2) e popolazione (circa 37.000 abitanti, di cui un terzo rappresentato da cittadini stranieri, provenienti principalmente da Svizzera, Austria e Germania). L’economia del Paese è molto diversificata e caratterizzata dalla presenza di un notevole numero di piccole e medie imprese. Il settore finanziario assume un ruolo preponderante in  relazione al  prodotto interno lordo nazionale. Altro settore rilevante è rappresentato dal comparto industriale. Il contributo del settore pubblico all’economia del Paese è, invece, comparativamente ridotto. Il Liechtenstein, non avendo una propria moneta, ha dichiarato nel 1924 l’introduzione del franco svizzero (CHF) come moneta  legale. Sin dalla sua indipendenza, avvenuta nel 1806, il Liechtenstein ha sviluppato una politica estera volta a rafforzare la cooperazione con i vicini Svizzera e Austria, con altri importanti partner, quali Germania e Stati Uniti, e con la stessa Europa. Sin dal 1923, il Liechtenstein fa parte di una Unione doganale con la Confederazione elvetica, nel 1990 è entrato a far parte delle Nazioni Unite (UN), nel 1991 ha  aderito all’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), nel 1995 ha aderito allo Spazio Economico Europeo (EEA) all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), mentre nel 2011 ha aderito agli accordi Schengen e di Dublino.
La legislazione fiscale in Liechtenstein è stata ideata per soddisfare le condizioni economiche e legali all'interno del Principato e all'estero, tale da garantire un sistema di tassazione attraente e competitivo, attraverso leggi fiscali semplici e trasparenti.
 
La tassazione delle persone fisiche
La tassazione delle persone fisiche in Liechtenstein si basa principalmente sull’imposta patrimoniale e sull’imposta sul reddito. Quest’ultima imposta si applica ai soggetti residenti in relazione ai redditi ovunque prodotti. Una persona fisica è fiscalmente residente in Liechtenstein se vi risiede con l’intenzione di rimanervi permanentemente, ovvero se vi soggiorna per più di sei mesi (le brevi interruzioni non rilevano al fine del computo dei sei mesi). I soggetti non residenti sono tassati in relazione ai redditi prodotti in Liechtenstein quali, ad esempio, il reddito da lavoro dipendente e redditi derivanti da proprietà immobiliari situate nel territorio dello Stato.
capital gain, i canoni derivanti da locazioni effettuate da privati e i redditi di capitale di fonte estera sono comunque esenti.
I redditi di lavoro dipendente sono tassati al netto dei costi sopportati dal lavoratore (inclusi i costi di trasporto e di formazione).
Le aliquote di imposta sul reddito delle persone fisiche sono progressive, sulla base di  otto scaglioni di reddito, con la previsione di un’aliquota massima dell’8% (per redditi superiori a 200.000 CHF)   I redditi delle persone fisiche scontano inoltre una maggiorazione comunale (decisa annualmente da ciascuno degli undici municipi in cui è suddiviso il Liechtenstein) in misura compresa tra il 150 e il 250%  dell’imposta sui redditi dovuta dal contribuente.
L’imposta patrimoniale si applica ai beni immobili situati in Liechtenstein e a tutti i beni mobili di un soggetto residente, inclusi liquidità, titoli, depositi bancari, metalli preziosi e altri beni personali.. Sono esenti i beni investiti in attività commerciali. La base imponibile dell’imposta patrimoniale è data dall’equo valore di mercato del bene all’inizio dell’anno, al quale si applica il tasso di rendimento fissato di anno in anno dal Parlamento (attualmente pari al 4%7) per calcolare un reddito presunto, che si aggiunge a quello effettivo soggetto ad imposta sul reddito. I soggetti che trasferiscono i propri beni a una fondazione o organizzazione non-profit, sottraendoli così all’applicazione dell’imposta patrimoniale, scontano un’imposta pari al 3,5% del valore netto imponibile del bene (oltre all’addizionale municipale).
 
In ogni caso, l’aliquota complessivamente gravante sui redditi delle persone fisiche, tenuto conto e dell’addizionale municipale e dell’imposta patrimoniale, non può superare il 28%.
Le persone fisiche che esercitano un'attività lavorativa autonoma in Liechtenstein sono soggette all’imposta sul reddito, tramite applicazione della ritenuta alla fonte sulle entrate derivanti dall'attività autonoma e su altre entrate (è prevista una soglia annuale di non imponibilità). Sono previsti tre scaglioni, le cui aliquote d’imposta variano dal 3% al 24%.
 
Alcuni lavoratori che vivono al di fuori del Liechtenstein possono essere soggetti a una tassazione limitata. Le disposizioni fiscali variano a seconda del luogo di residenza. Per i lavoratori che vivono in Svizzera è previsto il sistema più semplice: non sono soggetti al pagamento delle imposte in  Liechtenstein, in quanto la tassazione avviene interamente nel loro luogo di residenza, ovvero in Svizzera. Per i lavoratori che vivono in Austria è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 4% sullo stipendio, che può essere detratta dall'imposta sul reddito in Austria. I lavoratori che vivono in Germania pagano le imposte in entrambi i Paesi. Una ritenuta alla fonte è applicata in Liechtenstein indipendentemente dal reddito del soggetto e tale ritenuta si può dedurre dall'imposta sul reddito da versare in Germania.
 
I lavoratori residenti all'estero che sono impiegati nella pubblica amministrazione o in altre istituzioni pubbliche sono soggetti a disposizioni diverse in relazione alla tassazione del loro reddito, ma non del patrimonio, in Liechtenstein. Nel caso di lavoratori non residenti impiegati presso autorità pubbliche con poteri sovrani, è previsto il pagamento delle imposte in Liechtenstein. Nel caso di lavoratori non residenti occupati da autorità pubbliche senza poteri sovrani, l'imposta pagata nel Liechtenstein può essere detratta dalle imposte solo nel loro paese di residenza.
 
La tassazione delle società
Soggetti passivi dell’imposta sulle società sono le persone giuridiche societarie, inclusi gli “Anstalt” (stabilimenti) e le fondazioni (“Stiftung”), le imprese di investimento e i “trust” dotati di personalità giuridica (Treuhandverhaeltnis). Le società di persone sono fiscalmente trasparenti e, pertanto, non sono soggette all’imposta sulle società.
Ai fini dell'imposta sui redditi societari, una società è residente in Liechtenstein se vi si trova la sede legale o la sede di direzione effettiva. Le società residenti sono soggette a tassazione sugli utili ovunque prodotti, con l’eccezione degli utili derivanti da una stabile organizzazione all’estero o da beni immobili situati all’estero. I dividendi distribuiti a soggetti residenti e non residenti sono esenti, così come lo sono le plusvalenze azionarie. Le plusvalenze immobiliari sono soggette ad un’imposta ad hoc.
È prevista la deduzione dall’utile di un interesse nominale, pari al 4%, del capitale della società. I redditi derivanti da alcuni diritti di proprietà intellettuale (essenzialmente, marchi, licenze e brevetti registrati) beneficiano di un abbattimento pari all’80%.
L’aliquota dell’imposta è pari al 12,5%. È prevista una minimum tax pari a CHF 1.800, interamente deducibile dall’imposta societaria, non applicabile tuttavia alle piccole imprese commerciali.
Le società la cui unica attività consiste nella gestione di beni privati, incluse partecipazioni azionarie (c.d. private asset structures, PAS), e i “trust” (Treuhandverhaeltnis) scontano la sola minimum tax e non sono soggetti ad accertamento. È previsto un regime di consolidamento delle perdite per le società appartenenti al medesimo gruppo.
In riferimento alle società non residenti, sono soggetti a tassazione i redditi prodotti dalle stabili organizzazioni/branch e da quelli derivanti da proprietà immobiliari situate in Liechtenstein.
 
L'imposta sul valore aggiunto
Il Liechtenstein applica l’Iva in maniera congiunta con la Svizzera con la quale, come già detto, è stata siglata nel 1923 una unione doganale. Soggetti passivi sono le persone fisiche e giuridiche che esercitano un’attività economica, a condizione che il fatturato imponibile realizzato in Svizzera e in Liechtenstein sia superiore a 100.000 franchi svizzeri all’anno. Le operazioni imponibili includono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e in Liechtenstein, nonché le importazioni di beni e servizi. Le esportazioni sono soggette ad aliquota zero (il che equivale al regime di non imponibilità applicato nella Unione europea).
 
L’aliquota ordinaria è pari al 7.7%. Esistono due aliquote ridotte: l’una, pari al 3,7%, si applica alle locazioni di camere alberghiere, case di vacanza, ecc.; l’altra, pari al 2,5%, si applica alle vendite di generi alimentari, bevande analcoliche, giornali, libri (anche e-book), medicine ecc.. E’ prevista una esenzione Iva per volumi d’affari annui inferiori a 100.000 CHF.
 
Le altre imposte
È prevista un’imposta sulle plusvalenze immobiliari, applicabile a chiunque realizzi un utile dalla vendita di beni immobili situati in Liechtenstein. La base imponibile è data dalla differenza tra il ricavato della vendita (che include il prezzo e tutti i costi accessori) e il costo investito nell’immobile (e, cioè, il valore ufficiale del bene maggiorato di eventuali rivalutazioni e migliorie). La base imponibile è soggetta alle stesse aliquote progressive previste per l’imposta sul reddito.
Dal 1° gennaio 2011 sono state abrogate l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta immobiliare, nonché la coupon tax sulle distribuzioni.
La coupon tax, tuttavia, continua ad applicarsi sugli utili distribuiti a valere su riserve esistenti al 31 dicembre 2010. Per individuare gli utili soggetti a coupon tax, si applica un criterio di “first in, first out”. Le distribuzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 scontano l’aliquota del 2%; per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 l’aliquota è del 4%. I contribuenti possono affrancare le riserve di utili esistenti al 31 dicembre 2010, chiedendo l’applicazione della coupon tax anche in assenza di distribuzioni.
È prevista un’imposta sul capitale in caso di costituzione di una società ovvero di aumento del capitale sociale. L’aliquota ordinaria è pari all’1%, ma sono previste anche aliquote ridotte dello 0.5 e 0.3%. Le fondazioni sono soggette all’imposta sul capitale del 2%, con un minimo di 200 CHF.
Il trasferimento di azioni è soggetto ad imposta di bollo in misura pari a 0.3% per i titoli esteri e 0.15% per quelli domestici (Liechtenstein e Svizzera).
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Le persone fisiche residenti devono presentare la dichiarazione dei redditi entro la fine di aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta considerato. Le coppie sposate presentano una dichiarazione congiunta, a meno che i coniugi non chiedano di poter presentare la dichiarazione separatamente.
Non è prevista l’autoliquidazione: le autorità fiscali emettono, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, un decreto di accertamento in cui è indicata la base imponibile, l’aliquota applicabile e l’imposta da pagare. L’imposta diviene dovuta al momento dell’emissione del decreto, e va pagata di norma entro 30 giorni.

Trattati internazionali
Liechtenstein ha stipulato Trattati fiscali contro le doppie imposizioni (DTT) e Accordi sullo scambio di informazioni fiscali (TIEA) con un vasto numero di Paesi. Varie negoziazioni in merito a tali accordi sono in corso.
 
Rapporti con l'Italia
I rapporti tra i due Paesi in ambito fiscale sono regolati dall’accordo sullo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte, secondo il modello Ocse e da un protocollo aggiuntivo che disciplina le richieste di gruppo, oltre a una importante dichiarazione congiunta di carattere politico.
Varie le conseguenze e gli effetti sul piano pratico. Fine del segreto bancario, relativamente all’accordo; possibilità di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l’intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni-attività detenute irregolarmente nel Liechtenstein. Per ciò che concerne, invece, il protocollo aggiuntivo, impossibilità da parte dello Stato che riceve le richieste di informazioni di opporre il rifiuto di fornire al richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, e tantomeno opporre il segreto bancario. Non ultimo, ed è il senso della dichiarazione congiunta, la conferma da parte dei due Paesi del reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale Ocse dal 2017 e ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta che entrambi siano entrati in vigore.
Il Principato è un Paese ‘non black list’. Ciò consente ai cittadini italiani che detengono in maniera illegale patrimoni-attività nel Principato di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge (pagamento per intero delle imposte e sanzioni ridotte).

Rappresentanza diplomatica
In tutti i Paesi in cui il Liechtenstein non dispone di una rappresentanza, compresa l’Italia, i suoi cittadini possono rivolgersi alla rappresentanza svizzera competente per qualsiasi questione consolare. Infatti, dal 1919, su richiesta del governo del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta gli interessi di questo Stato e dei suoi cittadini all’estero.
 

Capitale: Vaduz
Lingua ufficiale: tedesco
Moneta: franco svizzero (CHF)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale


Fonti:  
 
aggiornamento: maggio 2018



La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/liechtenstein