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Schede Paese

Irlanda

Il reddito delle persone fisiche è tassato con due aliquote del 20% e del 40%, mentre il reddito delle persone giuridiche ha un’aliquota del 12,5% per il trading income e del 25% per i redditi non commerciali.

bandiera Irlanda

L’Irlanda è membro dell’Unione europea dal 1973 e aderente alla zona euro dal 1° gennaio 1999. Dal punto di vista istituzionale, il Paese, 4,7 milioni di abitanti, è una repubblica parlamentare. La Costituzione è stata adottata nel 1937 e stabilisce i diritti fondamentali del cittadino, la forma e i poteri delle istituzioni. Il Parlamento nazionale (the Oireachtas) è composto dal Presidente e da due houses, la Camera dei rappresentanti (Dáil Éireann) e il Senato (Seanad Éireann). Il Capo dello Stato non ha funzioni esecutive, che spettano al Primo Ministro e al Governo, mentre il potere di emanare leggi spetta al Parlamento. La gestione delle imposte è affidata all’agenzia governativa Revenue Commissioners.

La tassazione delle persone fisiche
I redditi delle persone fisiche sono soggetti all’imposta sui redditi (income tax) e alla separata imposta sulle plusvalenze (capital gains tax). La disciplina di entrambe le imposte è contenuta nel Taxes Consolidation Act del 1997 (TCA 1997). Gli individui residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti (principio della tassazione mondiale), mentre i soggetti non residenti sono assoggettati a imposizione solo sulle fonti di reddito irlandese. Una persona fisica è considerata residente se permane in territorio irlandese per almeno 183 giorni nell’arco di 12 mesi, o per almeno 280 giorni tenendo conto dell’anno in corso e di quello precedente. Gli individui residenti in Irlanda per tre anni consecutivi acquisiscono inoltre lo status di residenti abituali. Il reddito imponibile comprende il reddito di lavoro dipendente o autonomo, i redditi fondiari e i redditi di capitale; in particolare, il reddito di lavoro dipendente include tutti i proventi derivanti dall’esercizio di un’attività (stipendi, salari, onorari, straordinari, premi, commissioni, indennità).

Sotto il profilo impositivo esistono fondamentalmente 2 scaglioni: il 20% e il 40% (higher rate). L’aliquota dell’imposta è del 20% per i redditi fino a 35.300 euro, mentre sale al 40% per lo scaglione che oltrepassa i 35.300 euro. Per le coppie sposate la soglia per l’applicazione del 40% è elevata a 44.300 euro in caso di un unico reddito, mentre raggiunge i 70.600 euro nell’ipotesi di due redditi.

Status 2019 (EUR)
aliquota 20% aliquota 40%
Persona single: nessun figlio a carico Fino a 35.300 Oltre  35.300
Coppia sposata: un reddito Fino a 44.300 Oltre 44.300
Coppia sposata: due redditi Fino a 70.600 Oltre 70.600


La legge di Bilancio 2019, per alleggerire gli oneri fiscali dei contribuenti con redditi medio-bassi, ha aumentato di 750 euro la soglia di ingresso all’aliquota più elevata dell’imposta sul reddito, portandola da € 34.550 a € 35.300 nel caso di un singolo lavoratore e da € 43.550 a € 44.300 in caso di coppie con una sola entrata reddituale.

È prevista un’esenzione dall’imposta sul reddito per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni con reddito annuo inferiore a 18.000 euro; anche una coppia di coniugi con un reddito inferiore a 36.000 euro all’anno è esonerata se uno dei coniugi ha almeno 65 anni o li compie durante l’anno.

Sono previsti alcuni crediti d’imposta, alcuni determinati automaticamente, altri devono essere richiesti dai contribuenti. Il credito d’imposta principale attualmente ammonta a € 1.650 all’anno per una sola persona e € 3.300 all’anno per una coppia sposata. È prevista un’esenzione per i redditi fino a 40.000 euro prodotti da artisti, scrittori e compositori, nonché per quelli delle imprese avviate da disoccupati di lunga durata.

Alcune voci di spesa possono essere detratte dal reddito: spese mediche (come medicinali, costi ospedalieri, spese per case di cura, alimenti speciali per diabetici e celiaci, spese di viaggio per pazienti in dialisi), una quota delle tasse universitarie (i corsi devono avere una durata di almeno due anni, ad eccezione dei corsi post-laurea che devono avere una durata di almeno un anno), contributi versati a un regime pensionistico.

Il Contributo Sociale Universale (Universal Social Charge, o USC) è un’imposta supplementare sul reddito applicabile a tutti i soggetti il cui reddito eccede la soglia per l’esenzione fissata dalla legge in 13.000 euro. Le aliquote sono dello 0,5% per la fascia di reddito fino 12.012 euro, 2% per lo scaglione che va da 12.012 euro a 19.874 euro, 4,5% per quello che tra 19.874 e 70.044 euro, e 8% per la parte di reddito che supera i 70.044 euro:

2019
Livello di reddito Percentuale di Usc
€ 0 -€ 12.012 0,5%
€ 12.012 - €19.874 2%
€ 19.874 - € 70.044 4,5%
Oltre € 70.044 8%


Nell’ottica di favorire i redditi medio bassi, la legge di Bilancio 2019 ha alzato la soglia del secondo scaglione fino ai 19.874 euro (fino al 2018 la soglia era di 19.372 euro). Inoltre, sempre con la legge di bilancio 2019, per i redditi compresi tra i 19.874 e i 70.044 euro, l’aliquota è passata dal 4,75% al 4,5%.

Anche il settore agricolo ha ricevuto benefici dall’ultima legge finanziaria. Agli agricoltori che investono per migliorare la qualità dei loro prodotti è destinata un’agevolazione articolata per tipologie di soggetti: del 25% a tutti in generale, del 50% in caso di impresa collettiva, e del 100% per i giovani agricoltori che hanno seguito corsi di formazione.

Tassazione delle persone giuridiche
Le società residenti in territorio irlandese sono tassabili in Irlanda sui profitti ovunque generati. Le società non residenti sono soggette all’imposta sulle società solo sugli utili commerciali prodotti in Irlanda da una loro filiale o agenzia irlandese. L’anno fiscale irlandese coincide con l’anno civilistico.

I redditi commerciali (trading income) scontano un’aliquota proporzionale del 12.5%. I redditi non commerciali, così come i redditi derivanti dallo svolgimento di attività minerarie, estrattive, petrolifere o immobiliari sono invece soggetti ad un’aliquota del 25%. Per avvalersi dell’aliquota del 12,5%, le società devono svolgere attività commerciali nel territorio irlandese. Alle plusvalenze realizzate attraverso scambi commerciali effettuati al di fuori del territorio irlandese si applica l’aliquota del 25%.

Il concetto di trading income non è definito, ma il significato comunemente accettato è quello di reddito derivante da qualunque attività di scambio e produzione. Attività manageriali (legali, finanziarie, contabili ecc.), attività finanziarie (attività bancarie, di gestione finanziaria, assicurative, ecc.), commercio elettronico, attività di supporto tecnico, attività di ricerca o sviluppo, attività di distribuzione sono tutte attività commerciali che assieme alle più classiche attività manifatturiere, se condotte in Irlanda e strutturate opportunamente, possono essere soggette al regime dell'aliquota ordinaria del 12,5%.

Le spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono quelle sostenute interamente ed esclusivamente ai fini dell’attività esercitata. In particolare, le spese di rappresentanza non sono deducibili; le spese per ricerca e sviluppo e i pagamenti per l’acquisizione di know-how in generale sono deduzioni ammissibili, così come i costi per l’ottenimento o l’estensione dei brevetti e l’ottenimento e il rinnovo dei marchi.

Le aziende hanno diritto a una deduzione, come spesa commerciale, per donazioni qualificanti a enti di beneficenza, istituti scolastici, scuole, chiese, fondazioni di ricerca, enti sportivi e altre organizzazioni approvate che soddisfino determinate condizioni. Per beneficiare di una deduzione fiscale, la donazione deve ammontare ad almeno 250 euro.
Le regole sul transfer pricing sono allineate alle linee guida dettate in materia dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
La capital gains tax viene applicata sulle differenze positive tra il valore delle azioni acquisite e il valore delle stesse azioni al momento della cessione. L’aliquota generale dell’imposta sui capital gains è pari al 33%. Alcune plusvalenze scontano un’aliquota del 40%. L’imposta è applicata sulla plusvalenza che eccede la franchigia di 1.270 euro.
 
L’Imposta sul valore aggiunto
L’Imposta sul valore aggiunto grava sui trasferimenti di beni e sulle prestazioni di servizi forniti dalle imprese nell’ambito della loro attività. A partire dal 1° gennaio 2012, l’aliquota ordinaria è pari al 23%.
Sono previste poi aliquote ridotte: un’aliquota del 13,5% si applica, ad esempio, a  servizi di costruzione, alcuni prodotti farmaceutici, seggiolini auto per bambini, ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcune forniture agricole, raccolta di rifiuti domestici, forniture di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento, servizi di studi sanitari, servizi turistici, servizi fotografici, opere d’arte e oggetti d’antiquariato, servizi forniti da veterinari, ingresso ai parchi di divertimento); un’aliquota del 9% si applica ad altre tipologie di beni e servizi, come determinate forniture nel settore turistico, giornali e periodici, ammissione a eventi culturali, utilizzo di impianti sportivi, parrucchiere, e-book e pubblicazioni digitali, ingressi a cinema, teatri, musei, impianti sportivi.
Un’aliquota del 4,8% è infine prevista per il bestiame destinato alla preparazione di prodotti alimentari e per alcune forniture agricole.

Contributo di domicilio (Domicile Levy)
Dal 2010 è stato introdotto un contributo in misura fissa sulla ricchezza pari a 200.000 euro per i soggetti domiciliati in Irlanda che hanno un reddito complessivo imponibile superiore a 1 milione di euro e che posseggono beni irlandesi (con esclusione delle azioni nelle società irlandesi) di valore pari a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se le imposte sul reddito dovute dal soggetto superano 200.000 euro.

Tassa sull’acquisizione di capitali (capital acquisitions tax)
Comprende l’imposta sulle donazioni e successioni. La tassazione è applicata nella misura del 33% dei patrimoni oggetto di donazioni e successioni ereditarie.

Ritenuta d’imposta sugli interessi da deposito (deposit interest retention tax, DIRT)
Si tratta della ritenuta alla fonte effettuata dalla banca sugli interessi pagati o accreditati sui depositi dei soggetti residenti in Irlanda. Nel 2019 la ritenuta alla fonte è pari al 35% (era pari al 37% nel 2018, 39% nel 2017, 41% nel 2016, 2015 e 2014 e 33% per il 2013).

Le accise
Le accise sono addebitate su oli minerali (inclusi benzina e diesel, olio di idrocarburi, gas di petrolio liquefatto), prodotti alcolici (compresi alcolici, birra, vino, sidro prodotti in Irlanda o importati in Irlanda) e prodotti del tabacco (tra cui sigari, sigarette, tabacco pressato, tabacco da pipa e altri tabacchi da fumo o da masticare).

L’imposta di bollo
L’imposta di bollo viene addebitata sul trasferimento di immobili residenziali, immobili non residenziali e su contratti di locazione di lunga durata, nonché sui trasferimenti di quote societarie, assegni bancari, carte (bancomat e carte di credito, polizze assicurative.

I dazi
Le merci importate in Irlanda da Paesi al di fuori dell’Unione europea sono soggette a dazi doganali con aliquote che variano dallo 0% al 14% per i prodotti industriali, con aliquote molto più elevate applicabili ai prodotti agricoli.

Dichiarazioni, obblighi strumentali
In relazione alle imposte sui redditi delle persone fisiche, il sistema di tassazione è diverso a seconda che il reddito derivi da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo. Ai lavoratori dipendenti si applica il sistema “PAYE” acronimo di Pay As You Earn, ossia “paga quando guadagni”. Ai lavoratori autonomi, invece, si applica il sistema dell’autoliquidazione. I soggetti il cui reddito imponibile è interamente soggetto al sistema PAYE non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Dal 1° gennaio 2019, i datori di lavoro sono tenuti a segnalare le retribuzioni e le detrazioni dei propri dipendenti alle entrate al momento o prima del pagamento.
Il sistema “paga come guadagni” (sistema PAYE) impone ai datori di lavoro di effettuare detrazioni alla fonte dell’imposta sul reddito, della tassa sociale universale (USC) e dell’assicurazione sociale relativa alle retribuzioni (PRSI) dai pagamenti effettuati ai dipendenti e l’obbligo di rimettere tali detrazioni alle autorità fiscali irlandesi.

Rapporti internazionali
L’Irlanda ha concluso 74 trattati fiscali, 73 dei quali sono in vigore: il nuovo accordo con il Ghana non è ancora in vigore.
Convenzione tra l’Italia e l’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Dublino l’11 giugno 1971, ratificata in Italia con legge del 9 ottobre 1974, n. 583, in vigore dal 14 febbraio 1975.

Capitale: Dublino
Lingua ufficiale: inglese, gaelico
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare


Fonti
- sito istituzionale del ministero delle Finanze
- European Commission – Taxes in Europe database
- Worldwide-tax
- Tax Guide Deloitte
- Tax summaries Pwc
- La precedente versione della scheda Paese, a cura di Francesca Vitale


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