Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

Iran

L'imposta di successione è applicata sul valore dei beni ereditati attraverso un regime progressivo

bandiera iran

Il sistema fiscale iraniano è stato storicamente caratterizzato dal fondamentale ruolo giocato dal settore petrolifero nel budget statale e dalla presenza di un ampio settore di economia sommersa o informale. Al fine di aumentare il gettito fiscale a partire dal 1998 sono state poste in essere alcune riforme tributarie che hanno tentato di mettere maggior ordine in un sistema di tassazione generalmente poco efficiente e di attrarre nuovamente capitali dall’estero dopo l’alleggerimento delle sanzioni internazionali. Tale strategia ha permesso nel 2015 (per la prima volta dopo cinquanta anni) alle entrate tributarie di superare quelle derivanti dal petrolio.  In particolare è da rilevare l’approvazione nel 2015 di un atto emendativo della legge sulle imposte dirette atto a renderlo più efficace e a rafforzare l’attività di controllo e accertamento.

Le imposte dirette
Il sistema di imposte dirette iraniano si fonda sul Direct Tax Act approvato nel 1988 e oggetto di successive modifiche per venire incontro alle necessità di un ambiente economico mutato e alla volontà di attirare investimenti esteri. Esso individua le seguenti categorie di reddito tassabile: 

  • redditi da fondiari
  • redditi agricoli
  • redditi da lavoro dipendente
  • redditi da lavoro autonomo
  • redditi da capitale
  • redditi d’impresa
  • redditi da successioni

Soggetti a tassazione sono le persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti. Nel caso dei residenti saranno sottoposti a tassazione tutti i redditi sia di provenienza iraniana che estera mentre per i non residenti solo quelli di provenienza iraniana. 
Per ciascuna tipologia di reddito la legge prevede una diversa metodologia di base imponibile e, in alcuni casi l’adozione di una tassazione separata o di aliquote parzialmente diverse.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche
In generale, salvo regole specifiche stabilite per le varie tipologie di reddito, per le persone fisiche la base imponibile totale viene sottoposta al seguente sistema di scaglioni di aliquote: 

Reddito annuo in riyal Aliquota
Da 0 a 1.800.000.000 10%
Da 1.800.000,01 a 3.000.000.000 15%
Da 3.000.000.01 a 4.200.000.000 20%
Oltre 4.200.000 30%

Sono esenti i primi 672 milioni di riyal.
Per reddito da lavoro dipendente sono considerate le retribuzioni, comunque denominate e in qualsiasi forma, percepite da una persona fisica per la propria attività di lavoro dipendente. Le uniche spese deducibili sono quelle relative alle spese mediche ed assicurative. Solo in alcuni casi sono deducibili le spese relative agli interessi sui mutui per l’acquisto di abitazioni. 

Le aliquote di riferimento sono quelle generali. I lavoratori stranieri devono fornire all’amministrazione fiscale entro due mesi dall’inizio del contratto di lavoro tutte le informazioni sul contratto e sugli emolumenti in qualsiasi forma che esso comporta. Su tale base il datore di lavoro dovrà applicare le ritenute. In caso di mancato adempimento le ritenute saranno applicate sulla base di un reddito presunto con riferimento sia alla posizione lavorativa che al Paese di origine. Se tale reddito presunto è inferiore al vero allora sarà applicata una sanzione altrimenti il contribuente avrà diritto alla restituzione di quanto pagato in eccesso. Al lavoratore straniero non è concesso il visto di uscita dal Paese fino a quando non abbia dimostrato l’adempimento degli obblighi fiscali.
Sono esenti da imposta, tra l’altro, i seguenti redditi:

  • retribuzioni del personale diplomatico straniero
  • retribuzioni del personale straniero operante in progetti di cooperazione
  • pensioni e trattamenti di fine rapporto
  • retribuzioni dei membri delle forze armate e di sicurezza, veterani ed ex prigionieri di guerra
  • la metà delle retribuzioni dei dipendenti impiegai in aree svantaggiate
  • i benefit in natura fino ad una certa soglia

I datori di lavoro hanno l'obbligo di operare le ritenute sulle somme corrisposte ai dipendenti
Il reddito per le attività di impresa e di lavoro autonomo è dato dalla somma delle componenti positive dovuta alla vendita dei beni e servizi o altro cui vanno dedotte le spese necessarie alla produzione e mantenimento del reddito e le svalutazioni effettuate. 
Nella legge le diverse tipologie di attività economiche sono suddivise in tre categorie sulla base della dimensione e della complessità organizzativa cui è richiesto il mantenimento di livelli crescenti di documentazione contabile e fiscale.
I redditi esenti sono gli stessi di quelli previsti per l’imposta sul reddito delle società con l’ulteriore aggiunta di 150 volte il salario minimo per le persone fisiche e 300 volte il salario minimo per le società di persone.
Il sistema di aliquote di riferimento è quella generica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Redditi da capitali
I trasferimenti di quote di partecipazioni o azioni è tassato con imposta di registro al 0,5% per le società quotate e al 4% in tutti gli altri casi. Le plusvalenze generate dalla vendita di partecipazioni non sono invece soggette ad alcuna tassazione.

Redditi fondiari
Il possesso di terreni o fabbricati non è soggetto a imposizione fiscale, mentre viene tassata la loro locazione o il trasferimento di proprietà. Nel caso di locazione, infatti, la base imponibile è data dall'importo del canone cui va dedotto un ammontare pari al 25% dello stesso come spese forfetarie. La base imponibile così calcolata è poi inserita all'interno del reddito complessivo del contribuente. Al fine di incentivare le locazioni a scopo residenziale nelle città a più alta intensità abitativa, sono esenti da imposta i canoni degli immobili a uso residenziali di ampiezza non superiore a 150 metri quadrati localizzati a Tehran e 200 metri quadrati nel resto del Paese.
Le transazioni di proprietà fondiarie sono sottoposte a imposta di registro con aliquota al 5% del valore, aliquota che sale al 15% per gli edifici nuovi. La realizzazione di eventuali plusvalenze non sono invece rilevanti ai fini fiscali. Il trasferimento dell’avviamento di una impresa è invece tassato al 2%.

Redditi agricoli
Le attività agricole, pastorali, forestali, di pesca e simili sono esenti dall'imposta sui redditi. Analogamente sono esenti i redditi di cooperative, comunità di villaggio, associazioni e simili operanti in questi settori.
 
Imposta sul reddito delle società
Tutti i redditi prodotti da società e dagli altri enti non commerciali (in questo caso unicamente per quelli di natura commerciale) residenti in Iran sono sottoposti a tassazione, mentre per gli analoghi contribuenti non residenti sono considerati solo i redditi di fonte iraniana.  La base imponibile viene calcolata considerando l'utile o la perdita complessiva ed effettuando le variazioni per costi non esenti e le deduzioni previste dalla legge. In particolare sono previste determinate aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni. I dividendi provenienti da società iraniane sono esenti mentre quelli provenienti da società estere sono tassate all’aliquota standard dell’imposta sulle società. Plusvalenze e minusvalenze di beni immobilizzati, dividendi esteri e redditi da proprietà rientrano nel reddito e trattati in maniera ordinaria. Le plusvalenze relative alla vendita di partecipazioni sono tassati allo 0,04% e al 4% del valore nominale delle partecipazioni a seconda che si tratti di imprese quotate o meno. 
Per le società non residenti che percepiscono royalties, dividendi o affitti è previsto forfettariamente un livello di utili tra il 20% ed il 40% dei ricavi mentre un utile del 12% è previsto per le imprese non residenti che eseguono appalti di costruzione.
Le perdite sostenute nell'esercizio possono essere riportate in avanti senza limiti di tempo al fine di compensare eventuali profitti indipendentemente da eventuali cambiamenti negli assetti proprietari. Non è permesso il riporto indietro.
Tale reddito è poi soggetto ad un'aliquota fissa del 25%.
Per le società estere che svolgono attività di trasporto marittimo o aereo è prevista un'imposta sostitutiva pari al 5% dei ricavi relativi a beni e persone trasportati dall'Iran. Per le imprese estere di assicurazioni che riassicurano imprese iraniane di assicurazioni l’aliquota è pari al 2% dei premi ricevuti. Tali aliquote vengono aumentate qualora non siano rispettate condizioni di reciprocità per le imprese iraniane.
Per imprese manifatturiere e minerarie situate fuori dalle vicinanze delle principali città sono assicurate esenzioni all'imposta sui redditi dell’80% per un periodo di 4 anni, esenzione che diviene totale e per 10 anni per quelle situate in aree svantaggiate. Sono esenti anche i profitti delle imprese reinvestiti in attività di rinnovamento e sviluppo a condizione che siano state preventivamente approvate dall’amministrazione fiscale. Sono inoltre esenti i proventi derivanti dell’esportazione di prodotti finiti industriali rientrante in specifiche categorie mentre l’esenzione è del 50% per altri bene sempre se compresi nelle categorie previste dalla legge. L'anno di imposta, in conformità con il calendario persiano, inizia il 21 marzo, anche se sono ammessi periodi di imposta differenti. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro quattro mesi dalla fine del periodo di imposta. Anche i soggetti il cui reddito risulta completamente esente sono soggetti a tale obbligo pena la perdita dell’esenzione.

La tassazione islamica
Accanto alla tassazione obbligatoria sono previste anche delle imposte su base volontaria secondo quanto previsto dai dettami religiosi e il cui gettito è destinato ad organizzazioni caritatevoli. In particolare è prevista una tassazione del reddito delle persone fisiche (zakat) con aliquote variabili e una tassazione delle proprietà fondiarie con un meccanismo simile a quello delle decime sul raccolto.

Imposta di successione
L'imposta di successione è applicata sul valore dei beni ereditati attraverso un regime progressivo differenziato in tre categorie secondo il grado di parentela con il de cuius.
 
I categoria: genitori, coniuge, discendenti diretti (figli e nipoti);
II categoria: nonni, fratelli e nipoti (figli di fratelli)
III categoria: zii e loro discendenti, altri eredi

Per i cittadini iraniani residenti sono tassate tutte le proprietà ereditate ovunque localizzate detratte le imposte di successione pagate all'estero. Per i cittadini iraniani non residente sono tassate solo le proprietà in Iran, mentre quelle all'estero scontano un'aliquota fissa del 25% cui vanno detratte le imposte di successione pagate all'estero.
Nel caso di cittadini stranieri sono sottoposte a tassazioni solo le proprietà in Iran.
Per ciascuno degli eredi della prima categoria è prevista una deduzione pari a 30 milioni di Riyals, deduzione che sale a 50 milioni per gli eredi età inferiore ai 20 anni e i disabili. 
Sulla base imponibile così ricavata viene poi applicato il seguente sistema di aliquote variabile a seconda della categoria di riferimento.

Valore imponibile in riyal I II III
Fino a 50 milioni 5% 15% 35%
Da 50 milioni a 200 milioni 15% 25% 45%
Da 200 milioni a 500 milioni 25% 35% 55%
Oltre 500 milioni 35% 45% 65%


In particolari casi sono previste esenzioni totali dal pagamento per gli eredi di prima categoria.
 
Tassazione indiretta
Fino al 2008 era presente un'imposta sulle vendite di beni e servizi con aliquota al 3%. Poiché ad ogni passaggio veniva applicata sull'intero valore del bene essa produceva un effetto cumulativo. Il gettito di tale imposta era destinato per due terzi al governo nazionale e per un terzo al Comune in cui era effettuata la transazione.
Nel 2008 con l'approvazione del Value Added Tax Act essa è stata sostituita da un'imposta sul valore aggiunto con un funzionamento simile a quello in uso nella maggior parte dei Paesi.
L'Iva interessa tutti i beni e i servizi scambiati all'interno del territorio nazionale e quelli importati mentre ne sono esenti:

  • alcuni generi alimentari non lavorati o di prima necessità;
  • le proprietà immobiliari;
  • alcuni medicinali;
  • i trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
  • i servizi bancari e creditizi;
  • le esportazioni.

L'imposta viene liquidata mensilmente da ciascun operatore intermedio come differenza tra l'imposta incassata alla vendita e quella pagata all'acquisto. Essa grava, quindi una sola volta sul valore finale del bene o servizio venduto. 
Al fine di evitare tensioni inflazionistiche, alla sua introduzione l’aliquota generale era del 1,5% per la generalità dei beni, del 12% per i tabacchi e del 20% per la benzina. A partire dal 2012 l’aliquota base è stata gradualmente aumentata fino all’attuale 9% per la generalità dei prodotti, al 15% per i tabacchi e al 30% su combustibili.

Rapporti internazionali
Il Paese ha firmato numerosi accordi contro le doppie imposizioni con diversi Paesi anche europei tra cui anche con l'Italia firmata il 19 gennaio 2005 ma non ancora ratificato.
L’Iran non rientra tra i Paesi considerati a fiscalità privilegiata secondo l’attuale normativa italiana in quanto non presente nella lista contenuta nel decreto ministeriali del 4 maggio 1999 relativo alle persone fisiche e con un livello di tassazione superiore al 50% di quella italiana. Inoltre non era considerato tale neanche con le precedenti normative riguardanti l’indeducibilità dei componenti negativi e le controlled foreign companies. Il Paese non rientra tra i firmatari della Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti dell’Ocse (il cosiddetto Strumento multilaterale).

Capitale: Teheran
Lingua: ufficiale: persiano
Moneta: riyal iraniano
Forma istituzionale: repubblica islamica

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/iran