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Francia

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore la ritenuta alla fonte sui redditi (“prélèvement à la source”)

bandiera della francia
Il sistema fiscale francese è generalmente improntato ai principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di progressività, enunciati nella dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789. Per la loro attuazione il legislatore transalpino - nell’adottare una fiscalità di tipo dichiarativo articolata in imposte nazionali e imposte locali, distinte in base alla destinazione del gettito - ha privilegiato non soltanto l’imposizione del patrimonio ma anche quella dei redditi che da esso derivano (fiscalità patrimoniale) parallelamente alla tassazione del consumo (fiscalità indiretta) e dei redditi prodotti dall’attività delle persone fisiche e giuridiche (fiscalità personale). 
Dal 1° gennaio 2019 è in vigore la ritenuta alla fonte sui redditi (“prélèvement à la source”). La riforma interessa i contribuenti che percepiscono salari e stipendi, pensioni e proventi sostitutivi e prevede che l’imposta sia trattenuta alla fonte dal soggetto che eroga il reddito, in base a un’aliquota comunicata direttamente dall’Amministrazione.
I francesi ora versano, dunque, le imposte nel corso dell’anno in cui il reddito viene prodotto. Le novità riguardano anche chi percepisce redditi di lavoro autonomo e fondiari; in tal caso l’imposta viene prelevata dal conto corrente con cadenza mensile o trimestrale, sotto forma di acconti.
 
Tassazione delle persone fisiche 
Fatte salve le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in Francia l’assoggettamento all’imposta sul reddito (IR) non è legato alla nazionalità del contribuente, ma al principio di territorialità. Infatti, sono assoggettate a IR sia le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi ovunque prodotti sia le persone fisiche che non hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi prodotti all’interno de territorio francese.
Affinché una persona possa essere considerata fiscalmente domiciliata in Francia è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti: avere in Francia il foyer (cioè l’abitazione in cui il contribuente e la sua famiglia risiedono abitualmente a condizione che questa residenza abbia carattere permanente) ovvero il luogo di soggiorno principale (che ricorre quando, nell’arco di un anno, si trascorrono più di 183 giorni nel territorio francese); esercitare in Francia un’attività (salariata o meno) da cui derivi la produzione di un reddito; avere il centro degli interessi economici in Francia. Le persone fisiche non fiscalmente domiciliate in Francia sono suscettibili di imposizione a seconda che dispongano o meno di un’abitazione nel territorio francese. Nel primo caso il contribuente sconta l’IR in ragione del reddito prodotto dall’immobile. Nella seconda ipotesi il contribuente non è assoggettato a IR a meno che non disponga di redditi di fonte francese, cioè redditi provenienti da beni, diritti o attività localizzate in Francia (ad esempio redditi di immobili, redditi di impresa agricola, commerciale o artigianale esercitata in Francia, somme derivanti da prestazioni artistiche o sportive eseguite o utilizzate in Francia) ovvero redditi o remunerazioni ricevuti da un debitore domiciliato in Francia (ad esempio pensioni e vitalizi indipendentemente dal paese in cui è stato reso il servizio che viene remunerato, somme percepite da scrittori o da compositori e dai loro eredi o legatari a titolo di diritto d’autore). 
 
Le regole di tassazione: foyer fiscal e quoziente familiare
La tassazione delle persone fisiche è stabilita non a livello individuale ma in base al foyer fiscal (il “nucleo fiscale”) vale a dire l’entità familiare che può risultare composta da una persona sola (non coniugata, vedova, divorziata o separata) da una coppia coniugata (indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale), da persone (anche dello stesso sesso) legate da un’unione di fatto regolata da un PA.C.S. (patto civile di solidarietà) e dalle persone che sono a loro carico.
Pertanto, contribuente ai fini dell’IR non è l’individuo ma il “nucleo fiscale” e la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi conseguiti dalle persone considerate facenti parte del nucleo fiscale. 

La base imponibile e le aliquote
Una volta individuata la categoria reddituale di appartenenza, i redditi conseguiti da ciascun componente del foyer fiscal devono essere sommati per la determinazione della base imponibile. Detto reddito complessivo lordo viene poi diminuito:
  • degli oneri deducibili sostenuti nell’anno d’imposta, debitamente documentati, che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione delle singole categorie di reddito. Sono previsti tassativamente e riguardano essenzialmente spese legate alla situazione personale del contribuente (ad es. oneri che presentano un carattere obbligatorio come gli assegni alimentari corrisposti agli ascendenti o ai discendenti, gli assegni periodici corrisposti al coniuge divorziato, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, i contributi previdenziali versati in forza di disposizione di legge);
  • degli abbattimenti previsti in ragione dei carichi di famiglia, dell’età o della situazione personale.

Le aliquote attuali, progressive da 0% a 45%, sono le seguenti:
Scaglione Aliquote
Fino a 9.964 € 0 %
da 9.964 € a 27.519 € 14 %
da 27.519 € a 73.779 € 30 %
da 73.779 € a 156.244 € 41 %
Oltre 156.244 € 45 %

I redditi da investimenti sono soggetti, dal 1° gennaio 2018, a un’imposta forfettaria (Pfu) fissata al 30% (12,8% per l’imposta sul reddito, più prelievi sociali al tasso del 17,2%). Le voci di reddito soggette al Pfu sono, in particolare, tutti i redditi da capitale (interessi, reddito distribuito, dividendi, onorari di direttore e redditi analoghi), compresi gli interessi maturati sui conti di risparmio delle abitazioni (PEL, CEL) aperti a partire dal 2018.

Tassazione delle società
L’imposta sulle società (IS) si applica obbligatoriamente alle società di capitali e assimilate (SAS, società per azioni e società per azioni semplice, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e a talune società cooperative) in ragione della loro forma giuridica e indipendentemente dall’oggetto sociale. L’IS si applica, inoltre, in ragione della natura dell’attività esercitata, alle società civili industriali e più genericamente alle società che esercitano attività commerciali o effettuano operazioni a carattere lucrativo. Possono optare, invece, per la tassazione all’IS le società di persone e gli organismi assimilati. Sono totalmente esenti dall’IS gli enti pubblici territoriali (regioni, dipartimenti, comuni, istituti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità propria, sindacati dei comuni e sindacati misti costituiti esclusivamente da enti locali o loro raggruppamenti). Beneficiano invece di una esenzione temporanea dall’IS le imprese che si installano in alcune zone del territorio francese caratterizzate da disagi economici e sociali (ad es. Corsica, zone di aiuto a finalità regionale, zone di rivitalizzazione rurale, zone urbane sensibili, zone di ridinamizzazione urbana, zone franche urbane, poli di competitività).
Un Decreto sui prezzi di trasferimento ha completato l’attuazione e il recepimento dell’azione 13 del Progetto Beps (Base erosion and profit shifting), che stabilisce una serie di misure vincolanti contro la pianificazione fiscale aggressiva da parte di gruppi societari che, sfruttando le disparità normative esistenti tra i sistemi fiscali di singoli Stati e giurisdizioni, riducono il loro carico fiscale effettivo. Questo nuovo Decreto fornisce ulteriori dettagli per i contribuenti su contenuto e metodi di presentazione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento per consentire ai soggetti interessati di essere pienamente conformi al nuovo articolo L 13 AA del codice fiscale processuale francese. Il Decreto stabilisce che la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (ad esempio, Master File e File locale) deve essere consegnata in formato elettronico nel caso di verifica fiscale, su richiesta di un ispettore fiscale. Il Decreto prevede inoltre che le tabelle di dati contenute nella documentazione relativa ai prezzi di trasferimento debbano essere presentate in formato elettronico per consentire la verifica di qualsiasi tipo di calcolo da parte delle autorità fiscali francesi.
 
La base imponibile e le aliquote
In base al principio di territorialità, sono assoggettati all’IS esclusivamente gli utili di società che svolgono la loro attività in Francia, anche per il tramite di una stabile organizzazione, indipendentemente dalla nazionalità. Ne consegue che le società imponibili in Francia non possono dedurre dal proprio risultato di esercizio le perdite realizzate dalle proprie società estere. Tuttavia, previa autorizzazione del ministero dell’Economia, per talune società esiste la possibilità di determinare l’imponibile fiscale su base consolidata. Per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo e software, un’azienda può decidere di dedurre immediatamente i costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo del software o di ammortizzarne il costo a quote costanti per un periodo massimo di cinque anni. Il costo dell’acquisizione del software può essere ammortizzato in quote costanti in 12 mesi. Il costo dei brevetti acquisiti può essere ammortizzato in un periodo di cinque anni. Le donazioni di beneficenza effettuate da società a determinate fondazioni o società sono deducibili fino al 60% del loro importo (limitato a 5.000 euro di fatturato).
In base al piano d’azione previsto dalla legge finanziaria 2018, i tagli del tasso dell’imposta sulle società si applicano su un periodo di cinque anni come segue:
  • per gli anni fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2018 o successivamente, l’aliquota standard per tutte le società è del 28% sul reddito imponibile fino a 500.000 EUR e del 33,33% sul reddito imponibile superiore a tale importo;
  • per gli anni fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2019 o successivamente, l’aliquota standard per tutte le società sarà del 28% sul reddito imponibile fino a 500.000 EUR e del 31% sul reddito imponibile superiore a tale importo;
  • per gli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2020, l’aliquota standard per tutte le società sarà pari al 28%;
  • per gli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2021, l’aliquota standard per tutte le società sarà del 26,5%;
  • per gli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2022, l’aliquota standard per tutte le società sarà del 25%.
I gruppi societari invece possono optare per il regime c.d. di integrazione fiscale che permette alla società madre francese di integrare nel proprio utile fiscale gli utili realizzati dalle filiali francesi controllate almeno per il 95% e di pagare l’IS per tutte le società del gruppo. Le società francesi e le loro controllate nazionali detenute al 95% possono scegliere di presentare un’unica dichiarazione dei redditi, consentendo così di compensare le perdite di una società del gruppo con i profitti di una società collegata. L’imposta viene quindi prelevata sul reddito complessivo dopo che sono stati effettuati alcuni aggiustamenti per le disposizioni all’interno del gruppo (ad esempio esenzioni dal debito, distribuzioni di dividendi).

Successioni e donazioni
Se il de cuius o il donatore è fiscalmente residente in Francia, l’imposta sarà dovuta sul valore delle attività ovunque trasferite. Indipendentemente dal fatto che il donatore o il donatario abbiano la residenza fiscale in Francia, l’imposta sarà dovuta su tutti i beni personali e reali situati in Francia. L’imposta di successione è applicata alle attività trasferite secondo il loro valore corrente di mercato. I debiti esistenti al momento del decesso sono deducibili per intero. Nessuna imposta di successione è dovuta per eredità tra coniugi o partner di un Pacte civil de solidarité (Pacs) e per eredità tra fratelli e sorelle che vivono insieme.
 
Patrimonio e beni immobili
L’articolo 31 della legge finanziaria 2018 ha annullato la tassa sul patrimonio (ISF) in vigore in Francia dal 1982 sostituendola con una tassa sulle proprietà immobiliari (IFI) destinata esclusivamente alla proprietà immobiliare.

Imposta sul valore aggiunto
Sono assoggettate a Iva le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni a titolo oneroso riconducibili ad un’attività (indipendentemente dalla natura della stessa) diversa da quella di lavoro dipendente o che non sia espressamente esente. Le attività esercitate dalle persone giuridiche di diritto pubblico in quanto “pubblica autorità” sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva ad eccezione dei casi in cui tale esclusione comporti una distorsione della concorrenza (in generale, si tratta dei servizi pubblici a carattere industriale e commerciale che possono essere dati in concessione dalle collettività locali alle imprese private). L’aliquota ordinaria è fissata al 20%. Per particolari categorie di beni o servizi sono previste tre aliquote ridotte: l’aliquota del 10% è applicata alle operazioni di acquisto e importazione di taluni beni e servizi, quali i prodotti agricoli, della pesca e dell’avicoltura che non hanno subito trasformazioni, i prodotti della silvicoltura e prodotti fitosanitari, le prestazioni di trasporto viaggiatori, le prestazioni di servizi alla persona, la cessione di prodotti alimentari destinati alla consumazione immediata e di medicinali non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale; l’aliquota del 5,5% si applica invece alla vendita di prodotti alimentari preimballati, ai servizi per i disabili, alla fornitura di gas ed elettricità e di riscaldamento prodotto da fonti di energia rinnovabili, alla somministrazione di pasti nelle mense scolastiche, ai libri su qualsiasi supporto (digitale, cartaceo), ai biglietti di ingresso agli spettacoli dal vivo e al cinema, alla cessione di opere d’arte, di oggetti da collezione o di antiquariato, alle opere di costruzione e rinnovamento degli alloggi popolari, ai lavori di ristrutturazione che concorrono alla realizzazione del risparmio energetico, al miglioramento dell’accessibilità da parte di persone disabili e alla messa a norma dei fabbricati adibiti ad abitazione costruiti da più di due anni; l’aliquota del 2,1% viene applicata a taluni spettacoli, prodotti editoriali e pubblicazioni (anche online), ai medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, al canone tv. 

Dazi doganali e accise
A seconda del Paese di origine, le merci possono essere soggette a dazi doganali. Le regole sono allineate alle normative doganali dell’Ue.
Alcuni beni specifici sono soggetti ad accise, in particolare:
  • Alcol e bevande alcoliche (ad esempio vino, birra, alcool etilico);
  • Tabacchi trasformati (ad esempio sigari, sigarette, tabacco);
  • Prodotti petroliferi e gas.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte 
Dal 1° gennaio 2019 è in vigore il “prélèvement à la source” (Pas), che prevede la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e fondiari. Prima della riforma, i redditi erano percepiti al lordo e le imposte versate nel corso dell’annualità seguente. In base alle nuove regole, i francesi verseranno invece le imposte proprio durante l’anno in cui il reddito viene prodotto; le imposte sul reddito saranno dunque versate su base pay-as-you-earn (Paye). La riforma riguarda i contribuenti che percepiscono salari e stipendi, pensioni e proventi sostitutivi (come le indennità di disoccupazione): il meccanismo prevede che l’imposta sia trattenuta alla fonte dal soggetto che eroga il reddito sulla base di un’aliquota comunicata direttamente dall’Amministrazione fiscale. La nuova disciplina interessa anche chi percepisce redditi di lavoro autonomo e fondiari; in tale ipotesi, però, l’imposta viene prelevata dal conto corrente con cadenza mensile o trimestrale, sotto forma di acconti. Per i cittadini che non versano imposte (ad esempio chi percepisce redditi esigui), non cambia nulla ma resta l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Per ogni lavoratore è stata già calcolata, sulla base dei redditi 2017 dichiarati nel 2018, l’aliquota “Pas” (prélèvement à la source) da applicare all’imponibile. È prevista la possibilità di optare per un’aliquota differente. Per esempio, in caso di disparità di reddito all’interno della coppia, i coniugi possono chiedere che venga applicata un’aliquota d’imposta individuale (taux individualisé) basata sui rispettivi redditi invece che unica per entrambi (normalmente, infatti, l’aliquota viene fissata tenendo conto dei redditi del nucleo familiare). L’aliquota sarà poi riattualizzata per tener conto dei cambiamenti intervenuti dopo la presentazione della nuova dichiarazione dei redditi. A regime, per i dipendenti e i pensionati l’imposta si adatterà automaticamente a quanto percepito, con la possibilità, in ogni momento, di chiedere all’Amministrazione di aggiornare l’aliquota Pas se la propria situazione economica dovesse variare durante l’anno.

Controlli dell’Amministrazione
L’Amministrazione fiscale può emettere avvisi di accertamento che possono consistere in una vérification de comptabilité, in un esame contraddittorio della situazione fiscale personale (Esfp) o in un examen de comptabilité. Nella prima ipotesi i documenti contabili vengono esaminati presso la sede dell’azienda e raffrontati con dati materiali o fattuali per controllare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni. Il secondo controllo (Esfp) permette di verificare la coerenza tra i redditi dichiarati e la situazione patrimoniale effettiva del contribuente. La terza verifica (esame della contabilità) consiste in un controllo “a distanza”; una volta ricevuto l’avviso, l’azienda ha 15 giorni di tempo per inviare all’Amministrazione il fascicolo con le scritture contabili riferite al periodo indicato.
 
 
Capitale: Parigi
Lingua ufficiale: francese
Moneta: euro
Forma istituzionale: repubblica presidenziale

Relazioni internazionali
La Francia ha accordi contro la doppia imposizione con oltre 100 Paesi.
Principali trattati sottoscritti con l’Italia:
  • Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989. La Convenzione è stata ratificata da parte della Repubblica italiana con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, ed é entrata in vigore il 1° maggio 1992. Per la Repubblica francese è stata pubblicata nel Journal Officiel dell’ 8 maggio 1992.
  • Accordo amministrativo per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione tra l’Italia e la Francia al fine di evitare le doppie imposizioni firmata a Parigi il 29 ottobre 1958.
  • Accordo amministrativo per l'effettuazione di verifiche fiscali simultanee firmato a Parigi il 1° marzo 1985.
 
Nuovo trattato sulla doppia imposizione tra Lussemburgo e Francia
Il 20 marzo 2018, i governi lussemburghese e francese hanno firmato un nuovo accordo (DTT), unitamente a un protocollo di accompagnamento. Il nuovo DTT cerca di modernizzare il trattato nel suo complesso; l’attuale trattato tra il Lussemburgo e la Francia è stato firmato nel lontano 1° aprile 1958. Più in particolare, il DTT ridefinisce ciò che costituisce una stabile organizzazione (PE) ai fini della TDT e introduce nuove regole per la tassazione dei pagamenti transfrontalieri come dividendi, interessi e royalties. Il protocollo chiarisce la situazione dei lavoratori transfrontalieri e concede un accesso limitato alla TDT agli organismi di investimento collettivo (OIC).


Fonti informative aggiornamento: gennaio 2019

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