Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

Burkina Faso

La legge finanziaria 2012 ha introdotto norme per migliorare la comprensione delle modifiche al sistema fiscale

bandiera del burkina faso

Il sistema fiscale è stato oggetto di una importante riforma che ha affiancato al vigente sistema cedolare di imposizione (che prevede l’assoggettamento dei contribuenti ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall’imputabilità dello stesso alla persona fisica o giuridica) una specifica tassazione delle società. Il Codice Generale delle Imposte (CGI) in vigore, oltre a recepire l’introduzione a decorrere dal primo gennaio 2011 dell’imposta sulle società ad opera della legge n. 008-2010/AN del 29 gennaio 2011, recepisce annualmente le misure fiscali recate dalla legge di budget.

Tassazione delle persone fisiche
I contribuenti sono assoggettati ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto. Ciascuna categoria di reddito (cd. cedola) è assoggettata ad una specifica imposta per la quale le regole di determinazione della base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione sono adeguate alla natura e alle caratteristiche del reddito.
 
Redditi di lavoro dipendente
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggetti all'imposta unica sui redditi di lavoro dipendente (impôt unique sur les traitements et salaires - IUTS) gli emolumenti di qualsiasi natura percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente da persone fisiche residenti o fiscalmente domiciliate in Burkina Faso oppure all'estero, ma a condizione che il lavoro sia svolto in detto altro Stato e il datore di lavoro sia ivi residente o stabilito.
 
Tassazione delle società
Per il principio di territorialità, l’imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle società che esercitano un’attività economica in Burkina Faso ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono assoggettati all’imposta sulle società (IS) in ragione della loro forma giuridica le società di capitali e assimilate (qualunque sia l’oggetto sociale), in ragione dell’attività esercitata le società civili, le società di fatto e gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che godono di autonomia finanziaria ed esercitano un’attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro. Possono optare, invece, per la tassazione all'IS i sindacati finanziari e le società civili che non esercitano attività di natura commerciale, industriale, artigianale o agricola. L’opzione è irrevocabile e non può essere esercitata dalle società di persone derivanti dalla trasformazione di società di capitali. Sono esenti dall’IS determinati enti morali come le società cooperative di consumo che esercitano attività commerciale solo nei confronti dei propri associati, le società cooperative agricole, le società di mutua assicurazione e di riassicurazione agricola, le casse di credito agricolo, le società di mutuo soccorso, gli organismi senza scopo di lucro e la Banca Centrale degli Stati dell’Africa occidentale. 

Redditi di capitale
Le persone fisiche e giuridiche scontano l’imposta sui redditi dei capitali mobiliari (IRCM) e l’imposta sui redditi dei valori mobiliari (IRVM) su tutte le somme e i valori loro attribuiti, quali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari di società residenti o che dispongono in Burkina Faso di una stabile organizzazione; gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni; i compensi agli amministratori di società residenti o che dispongono in Burkina Faso di una stabile organizzazione; i canoni e le royalties. La base imponibile è costituita generalmente dall’importo lordo totale del valore mobiliare cui si applica un’aliquota proporzionale diversa in ragione della tipologia di valore mobiliare corrisposto (6% se si tratta di interessi sulle obbligazioni emesse in Burkina Faso; 7,5% sui dividendi distribuiti da società di nuova costituzione per i primi tre anni di attività; 12,5% per gli altri valori mobiliari, ad eccezione degli interessi da conto corrente, crediti ipotecati, deposito di somme a scadenza fissa e buoni al portatore a cui si applica il 25%). Nel caso di somme e valori distribuiti da società estere con sede in uno Stato con cui è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni, la base imponibile è costituita da una quota parte del reddito distribuito, determinato in base alle disposizioni convenzionali. Invece, se la società risiede in uno Stato con cui non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, la base imponibile è costituita - per  presunzione assoluta - dal 75% del reddito imponibile all’imposta sulle società, determinata secondo le disposizioni di diritto comune per la determinazione del reddito d’impresa.  

Imposta sul valore aggiunto
L’IVA è stata introdotta in sostituzione dell’imposta sulla cifra d’affari a decorrere dal 1° gennaio 1993. Sono assoggettati all’imposta tutte le persone fisiche e giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, effettuano operazioni riconducibili ad un’attività diversa da quella di lavoro dipendente. L’aliquota è unica ed è pari al 18%.

Oltre alle cessioni, alle prestazioni di servizio e ai lavori immobiliari effettuati dai contribuenti appartenenti al settore delle micro-imprese, tra le operazioni esenti troviamo quelle relative alla cessione di prodotti agricoli, della pesca, dell’allevamento e da piantagione non trasformati, di mangimi per bestiame e volatili, dei prodotti farmaceutici e per l’igiene della persona, di insetticidi e germicidi per gli animali e le piante, di bombe, mine, missili, proiettili e altre munizioni; la vendita, importazione e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; l’ importazione e la vendita di libri e stampati a carattere educativo e scolastico; l’importazione di materiali e programmi informatici le operazioni relative a prestazioni assicurative, mediche e paramediche; le prestazioni rese dalle associazioni senza scopo di lucro conformemente agli obblighi statutari; le operazioni di trasporto ferroviario e di trasporto malati; la fornitura di acqua e luce per uso domestico (nei limiti stabiliti con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le importazioni di materiali destinati alla costruzione di alloggi popolari (cemento, calcestruzzo, lamiere, profilati in metallo e tubi nelle quantità e nelle misure tassativamente stabilite), le importazioni di veicoli nuovi destinati al servizio pubblico di taxi e al trasporto di merci, compresi gli idrocarburi; le importazioni e la vendita di attrezzature necessarie per lo sfruttamento dell’energia solare; le importazioni e la vendita di prodotti alimentari e di carne non trasformati, freschi o refrigerati, destinati al consumo, le operazioni di consegna, trasformazione, riparazione, manutenzione e locazione degli aeromobili destinati al traffico internazionale e degli oggetti ivi incorporati o necessari al loro sfruttamento nonché la consegna dei beni destinati al loro approvvigionamento; le vendite, cessioni o prestazioni realizzate dallo Stato, dalle collettività territoriali e dagli enti pubblici ad esclusione di quella a carattere industriale o commerciale.   

In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili e le esportazioni (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore) escluse quelle concernenti la cessione di elementi dell’attivo immobilizzato, le indennità assicurative non costituenti contropartita di ope

 

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti

L’IUST è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro e versata mensilmente, entro l’11 del mese successivo a quello di corresponsione della remunerazione. Entro lo stesso termine mensile, il datore di lavoro è tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione. Anche la TPA è versata e dichiarata alle medesime scadenze.
L’IMF dovuta come anticipo dell’IBIC è versata a scadenze diverse in funzione del regime tassazione: i contribuenti assoggettati al “regime reale normale” versano acconti mensili (entro il 20), mentre i contribuenti assoggettati al “regime reale semplificato” e al regime delle micro-imprese versano acconti trimestrali (entro il 10 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre). Il saldo dell’IBIC deve essere effettuato entro il 30 aprile, data entro la quale deve essere presentata anche la dichiarazione dei redditi (31 maggio per le imprese di assicurazioni). L’IBNC è versata tramite ruolo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. L’IRF è versata mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, mentre l’IRCM e l’IRVM sono versate entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui il valore mobiliare è stato corrisposto. 
L’IS è versata in tre acconti uguali calcolati sulla base del 75% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente e versati entro il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile (31 maggio per le imprese di assicurazioni).  
Per quanto concerne l’IVA, le relative scadenze dipendono dal regime di tassazione e, in sostanza, coincidono con quelle previste per il versamento dell’IMF: i contribuenti  assoggettati al “regime reale” sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare l’imposta dovuta entro il 21 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, mentre i contribuenti assoggettati al “regime semplificato” presentano dichiarazioni trimestrali e versano l’imposta entro l’11 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
 

Capitale: Ouagadougou
Lingua ufficiale: francese
Moneta: franco
della Comunità finanziaria dell’Africa (1 € = 655,957 F CFA)
Forma istituzionale: repubblica semi-presidenziale

 

 






Fonti informative:
Sito ufficiale del ministero delle Finanze: www.finances.gov.bf
Sito ufficiale della direzione generale delle Imposte: www.impots.gov.bf




Scheda in dettaglio (per ulteriori informazioni)




La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.



 

aggiornamento: gennaio 2017

 



 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/burkina-faso