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Schede Paese

Bielorussia

Dal primo luglio del 2016 entra ufficialmente in vigore la fatturazione elettronica

bandiera della bielorussia

Il primo gennaio 2016 è stata istituita l’Unione economica euroasiatica (UEE), una zona di libero scambio commerciale alla quale hanno aderito Bielorussia, Kazakistan, Russia, Armenia e, di recente, Kirghizistan. Per ragioni politico-economiche la parità cambiaria delle valute di questi paesi è fortemente influenzata dall’andamento dell’economia russa e negli ultimi mesi, a seguito del tracollo dei prezzi del petrolio e del gas naturale sui mercati internazionali, il rublo russo si è svalutato del 50%.
In tale contesto, il governo ha varato un pacchetto di misure fra le quali il controllo dei movimenti dei capitali, la previsione di un margine di profitto massimo per le aziende al fine di contenere il rischio di iper-inflazione e l'imposizione di una tassa del 30% sull'acquisto di valuta estera con l’obiettivo di salvaguardare la moneta bielorussa, l’emissione della fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2016.
 
La normativa fiscale   
Un contribuente è considerato residente ai fini fiscali se soggiorna nel paese più di 183 giorni nell’arco di un anno solare. Se un individuo soggiorna nel paese come turista, per trattamenti sanitari o per motivi di affari il periodo di permanenza non viene preso in considerazione.
Una società è considerata residente se viene costituita secondo la normativa bielorussa e se è regolarmente iscritta nel registro delle imprese.
Dal 1° gennaio 2009 l’imposta personale si applica con aliquota fissa.  
Nel 2012 è stata introdotta la normativa sul transfer pricing e, nel 2013,  sono entrate in vigore le disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi (cosiddetta “Thin Capitalization”).
 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Sono soggetti a tale imposta gli individui residenti nel territorio dello Stato per i redditi ovunque prodotti ed i non residenti per i redditi maturati o percepiti in Bielorussia.
La base imponibile è rappresentata dal reddito da lavoro dipendente, dal reddito di impresa e da lavoro autonomo, dal reddito da locazione e royalty, dai dividendi e interessi e dai capital gain.  
Qualora non fosse possibile applicare l’imposta mediante ritenuta alla fonte  (ad esempio perché il datore di lavoro non è sostituto di imposta oppure perché trattasi di redditi di fonte estera o di impresa) vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.  
Sono deducibili le spese accessorie sostenute nell’acquisto dell’abitazione, le spese di ristrutturazione, gli interessi passivi sul mutuo, le somme corrisposte per l’educazione dei figli e per la formazione professionale del coniuge ed i costi per la partecipazione alle competizioni da parte degli atleti  professionisti.  
L’aliquota dell’imposta personale sul reddito è del 13 %.
Tuttavia si applica l’aliquota del 9 % al reddito percepito:

  • dai dipendenti delle aziende localizzate nell’High Technologies Park (“HTP”), un’area istituita con il Decreto n. 12 del 22.09.2005 del Presidente della Repubblica ove sono localizzate le società leader operanti nel settore dell’Information Technologies che ricevono finanziamenti dal governo bielorusso;
  • dagli imprenditori individuali residenti nell’ HTP;
  • dai contribuenti impegnati nella realizzazione di progetti nel settore delle “high technology”.
L’aliquota da applicare è del 16% (e non del 13 %) a seguito di rilievi formulati da parte della Amministrazione finanziaria.
A partire dal primo aprile 2016 gli interessi attivi da depositi bancari sono tassati al 13%.
 
L’imposta sul reddito delle società   
Soggetti passivi sono le società residenti per il reddito ovunque prodotto e le società non residenti per il reddito prodotto nel territorio.
I soggetti passivi più rilevanti sono:
  • le società per azioni (Joint stock companies-JSC’s) nelle quali il capitale sociale è suddiviso in un numero predeterminato di azioni;
  • le società a responsabilità limitata (cd.: additional liability company) nelle quali la responsabilità eccede la quota di capitale versata pur mantenendosi entro un certo limite;
  • le cosiddette “Unitary Enterprises” caratterizzate dalla presenza di un fondatore, titolare di tutte le attività utilizzate nell’esercizio della attività; il capitale non è suddiviso in azioni.  
I soggetti non residenti che producono un reddito nel territorio mediante una stabile organizzazione (individuata secondo i principi previsti dal modello OCSE) sono tassati come le società residenti. A partire dal 2016 sarà configurabile una stabile organizzazione nel territorio bielorusso qualora il soggetto estero operi nel territorio per almeno 90 giorni in un periodo di 12 mesi consecutivi. Precedentemente il superamento della soglia dei 90 giorni doveva essere rilevato in relazione all’anno solare.  
 
L’aliquota fiscale prevista per le persone giuridiche è pari al 18% e si applica a tutte le aziende a meno che vi siano i presupposti per beneficiare di regimi agevolativi. L’aliquota del 25 % si applica alle imprese bancarie ed assicurative.
Costituisce base imponibile il reddito derivante dall’esercizio dell’attività. Le spese sono  deducibili qualora siano state sostenute interamente ed esclusivamente al fine di produrre il reddito. Rientrano nella base imponibile anche i dividendi, i redditi derivanti da beni concessi in leasing, gli interessi attivi sui depositi, le somme percepite a seguito di inadempienze contrattuali poste in essere dalla controparte, le differenze positive di cambio. La valutazione del magazzino viene eseguita con il metodo del LIFO o del costo medio ponderato. Gli accantonamenti per spese future sono deducibili solo se si riferiscono alla riparazione dei beni iscritti fra le immobilizzazioni.
Le perdite fiscali in compensazione per un periodo massimo di 10 anni.
I dividendi distribuiti fra società bielorusse concorrono alla formazione della base imponibile in misura pari al 12%. Se il beneficiario è un soggetto estero si applica una ritenuta del 12% fatto salvo quanto previsto dagli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni.
Gli interessi e le royalty corrisposti ad un soggetto non residente sono tassati, rispettivamente, con ritenuta fiscale del 10 % e del 15 %; nessuna ritenuta è prevista se il percettore è bielorusso.   
Un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero è riconosciuto a condizione che venga inviata all’autorità fiscale un certificato emesso dalle competenti autorità estere dal quale risulti l’importo effettivo delle imposte pagate nel territorio estero.
 
Regimi agevolativi    
Le società localizzate nell’High Technologies Park (HTP), un parco industriale localizzato a 25 chilometri dalla capitale Minsk, beneficiano di un regime giuridico speciale.
Le attività svolte in quest’area sono connesse con la ricerca e lo sviluppo di sistemi informatici, attività di studio e sviluppo nel campo delle scienze naturali ed ingegneristiche, sviluppo di database ed altre attività specificamente elencate con decreti del governo.
Le aziende che operano in questa area godono:
  • esenzione secondo la formula «10 +10»: esenzione da tutte le imposte per 10 anni dalla data di registrazione come residente del parco e riduzione delle aliquote fiscali del 50% nei 10 anni successivi di attività nel parco;
  • esenzione dei residenti del parco dai dazi doganali e dell'IVA all'importazione in Bielorussia di beni da utilizzare per la realizzazione di progetti d’investimento nel parco;
  • benefici per i dipendenti delle aziende che lavorano nella zona industriale: aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata ed è 9% (pari al 25% in meno rispetto al livello nazionale);
  • previsione di dalla non applicabilità delle tasse sulla proprietà immobiliare e delle imposte doganali sulle attrezzature importate dall’estero.
Le prime società si sono insediate nel 2006 ed attualmente l’80 % del fatturato è destinato ai mercati esteri (oltre 40 paesi). 
Un altro regime speciale è quello previsto per le cosiddette Zone Economiche Speciali (le FEZ);  nel 2008 sono stati infatti approvati due decreti presidenziali (volti ad attrarre investimenti da soggetti stranieri), che hanno introdotto talune agevolazioni in ambito fiscale a favore di chi decida di investire nelle FEZ (le quali sono in tutto 6, una per ogni regione).
Un periodo di esenzione,  per i primi  3 anni,  è inoltre riconosciuto ai produttori di automobili (la cui capacità produttiva sia pari ad almeno 10.000 unità per anno) che stipulano uno specifico accordo con il Ministro dell’industria presentando un piano che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell’attività di produzione che verrà avviata. Tali soggetti non sono, inoltre, tenuti a versare le imposte doganali e l’Iva sulle importazioni relativamente alle attrezzature tecnologiche impiegate dall’azienda.   
 
Imposta sul valore aggiunto  
Il trasferimento di beni e servizi e le importazioni sono soggetti a Iva. Sono soggetti passivi le persone giuridiche, gli imprenditori individuali il cui volume di affari nei tre mesi precedenti sia stato superiore a 40.000 euro ed i trustee.
In Bielorussia non esiste una specifica regolamentazione per registrarsi ai fini Iva, essendo prevista un’unica registrazione valida per tutte le imposte.
L’aliquota standard è del 20% mentre il 10%  si applica alla cessione di prodotti agricoli coltivati nel territorio, alla vendita di prodotti derivanti da allevamento di animali e di alcune tipologie di beni per bambini.   
Sono invece esenti la vendita di alcuni medicinali, dei servizi di formazione, dei servizi bancari ed assicurativi, di diritti di proprietà industriale, le provvigioni dei broker assicurativi e la cessione di titoli, di contratti future e forward, delle “option” e di altri strumenti nel settore dei derivati.  
A partire dal primo gennaio 2016 sono state eliminate alcune esenzioni ai fini Iva come quella prevista per la concessione in leasing di veicoli pubblici o quella per la fornitura di gas ed elettricità a persone fisiche.
Le importazioni scontano l’aliquota del 10% o del 20% a seconda del tipo di bene importato. A partire dal 2016 è stata introdotta la fatturazione elettronica, obbligatoria per tutti i contribuenti (fatta eccezione per alcune fattispecie come ad esempio le operazioni bancarie, i servizi assicurativi, la vendita di beni e servizi esenti da Iva e tutte le cessioni di beni, servizi e diritti di proprietà che non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva). La fattura elettronica deve essere entro il 5° giorno del mese successivo alla effettuazione della operazione.
 
Dichiarazione, obblighi strumentali e versamenti
La dichiarazione delle persone fisiche deve essere inviata entro il primo marzo successivo al periodo cui si riferisce. Il termine per il pagamento delle imposte è il successivo 15 maggio.
Gli imprenditori individuali e coloro che svolgono un’attività professionale, entro il 20° giorno ed entro il 22° giorno successivo al trimestre di riferimento,  devono, rispettivamente, inviare una dichiarazione periodica trimestrale ed effettuare il relativo il versamento.
Il modello dichiarativo delle persone giuridiche deve essere trasmesso entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento ed entro il 1° aprile viene trasmesso il bilancio ed un conto profitti e perdite all’autorità fiscale.  Gli acconti di imposta sono dovuti in data 22 aprile, 22 giugno, 22 settembre e 22 dicembre. Il saldo va versato entro il 22 gennaio dell’anno successivo.
In merito agli adempimenti Iva, i soggetti passivi sono tenuti ad inviare la dichiarazione entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento (che può essere il mese o il trimestre) e l’imposta deve essere versata entro il 22° giorno. Non è previsto l’invio di una dichiarazione annuale.
 
Normativa sul transfer pricing       
La normativa sul transfer pricing, introdotta nel 2012, ha visto ampliato il proprio campo di applicazione a partire dal 2016. Le disposizioni, infatti, sono ora applicabili nel caso di transazioni internazionali con parti correlate o residenti in paesi offshore, se il prezzo della transazione è superiore a 1 miliardo di rubli al netto delle imposte indirette (oppure a 10 miliardi se oggetto dello scambio è un bene indicato in una specifico elenco emanato dal Governo), nel caso di operazioni di acquisto e vendita di beni immobili se il prezzo differisce per almeno il 20 % da quello di mercato e nelle altre ipotesi previste dall’art. 301 del codice tributario (“Principles of price determination for goods for taxation purposes”).  
A seguito delle recenti modifiche del codice, il metodo della ripartizione dei profitti (“profit split”) è stato aggiunto a quelli utilizzabili per definire il prezzo di libera concorrenza.
Sono escluse dal campo di applicazione della normativa:
  • le operazioni bancarie definite dal codice bancario bielorusso;
  • le transazioni su titoli e derivati scambiati in mercati regolamentati.

A partire dal 2016, inoltre, il contribuente deve trasmettere all’amministrazione fiscale una documentazione in formato elettronico relativa alle operazioni con parti correlate nella quale vengano specificate le ragioni economiche della transazione.
 
Thin capitalization rule 
La normativa fiscale dispone un limite alla deducibilità degli interessi passivi sui prestiti. Le nuove disposizioni (in vigore dal 2013) si applicano qualora il finanziamento sia erogato da una società estera che detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % della società bielorussa (che riceve le somme)  oppure qualora il soggetto erogante sia una compagnia bielorussa affiliata a tale soggetto estero.
In entrambi i casi, se il rapporto fra debito e capitale sociale è un valore superiore a una certa soglia (soglia pari ad 1 a partire dal 2016) gli interessi passivi relativi alla parte eccedente non sono deducibili.
 
Aspetti internazionali  
La Repubblica di Bielorussia ha stipulato circa 70 accordi internazionali contro le doppie imposizioni.
Un soggetto estero che voglia beneficiare del regime di tassazione più favorevole previsto da un trattato deve consegnare un’apposita documentazione, rilasciata dall’autorità fiscale estera, da cui risulti la sua residenza fiscale. Qualora tali documenti vengano prodotti in ritardo e non venga applicata la tassazione più mite prevista dall’accordo è consentito al contribuente estero di presentare un’istanza di rimborso entro tre anni dal pagamento purchè la documentazione sia stata nel frattempo prodotta.
La convenzione fra Italia e Bielorussia è stata stipulata l’11 agosto 2005 ed è entrata in vigore il 30 novembre 2009.
 

Forma di governo: repubblica presidenziale              
Capitale: Minsk       
Moneta: rublo bielorusso (BYR) (1 € = 22,246 BYR)
Lingua ufficiale: bielorusso e russo         
 

                                                       
 

 







Fonti informative utilizzate:
·   Sito dell’ Amministrazione finanziaria: http://www.president.gov.by/en/press10662.html;
·   http://www.worldwide-tax.com;
·   http://it.wikipedia.org/wiki/Belarus#Governo.
 


aggiornamento: aprile 2017





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