Il Consiglio federale ha licenziato e sottoposto all’approvazione delle Camere federali il messaggio concernente la convenzione la quale, oltre alla materia dello scambio di informazioni, prevede che:
- i dividendi siano tassati nello Stato della fonte nella misura massima del 15 per cento mentre, nel caso di partecipazioni rilevanti, al massimo al 5 per cento
- gli interessi siano assoggettati a tassazione nella misura del 5 per cento nello Stato della fonte anche se in determinati casi e’ prevista la tassazione in via esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario
- i canoni siano tassati al massimo all’otto per cento con la clausola che, nel caso l’Oman convenga con altro Stato un’aliquota inferiore, questa dovra’ essere applicata anche alla Svizzera (la cd. Clausola della nazione piu’ favorita)
- sia tassate alla fonte anche le pensioni con la specifica che i contributi previdenziali siano deducibili nell’altro Stato.