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Sugli aiuti di Stato nel mirino Ue Francia, Irlanda e Italia, Germania ok

La Commissione europea si è recentemente pronunciata su alcune agevolazioni fiscali applicate in contesti nazionali e regionali all’interno dell’Ue, giudicando come aiuti di Stato illegali le esenzioni fiscali concesse da Francia, Irlanda e Italia alle accise sugli oli combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina. Invece la Commissione ha stabilito che le esenzioni fiscali concesse dalla Germania per l'uso combinato di prodotti energetici e per l'uso di prodotti energetici nella trasformazione di minerali non costituiscono aiuti di Stato.

Francia, Irlanda e Italia
Questi tre Paesi offrono, sin dal 1990, agevolazioni fiscali a tre società produttrici di allumina: la francese Alcan, l’irlandese Aughinish e l’italiana Euroallumina. Si tratta di un’esenzione totale dall'accisa sugli oli minerali adoperati per la produzione della polvere bianca estratta dalla bauxite ed utilizzata nelle fonderie per produrre alluminio. Le esenzioni erano state autorizzate dal Consiglio Ue in deroga alla direttiva 92/82/Cee che introduceva una aliquota minima dell’accisa sugli oli pesanti e che è stata successivamente abrogata dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Commissione europea considera tali esenzioni come aiuti di Stato in quanto altamente selettive e a favore soltanto di un’impresa e un settore. Le agevolazioni, si legge nel comunicato, sarebbero compatibili alla legge comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale soltanto se subordinate alla conclusione di accordi vincolanti tra lo Stato membro e l’impresa beneficiaria sul conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale. Non sussistendo tali accordi, Francia, Irlanda e Italia dovranno recuperare dalle imprese beneficiarie il 20 per cento delle esenzioni fiscali concesse dal 1° gennaio 2004 (l'80 per cento del valore delle esenzioni fiscali è stato ritenuto compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato) e sospendere il pagamento degli aiuti fino a quando non saranno stati effettuati i rimborsi. Già il 7 dicembre 2005 la Commissione europea aveva deciso che per il periodo sino al 31 dicembre 2003 una parte dell’esenzione totale dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, concessa dai tre Stati in questione, costituiva un aiuto illegale.

La Germania e i prodotti energetici
In Germania la normativa fiscale prevede l’esenzione dalla tassazione sull’energia e l’elettricità di quei prodotti energetici non utilizzati come combustibile per il riscaldamento o come carburante e dell’uso combinato dei prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per processi mineralogici. Tali disposizioni sono state giudicate dalla Commissione come compatibili con la normativa comunitaria, in quanto "le esenzioni derivano dagli obiettivi generali del sistema fiscale nazionale e sono in linea con essi".
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